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ResponsabilitÀ dell’asp palermo per condotta omissiva - sentenza del tribunale di palermo n. 3612 del 5.7.2017.

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Una donna ricoverata per parto cesareo non ha ricevuto il dovuto monitoraggio per cui è stata sottoposta d’urgenza a taglio cesareo, il neonato è stato prontamente ricoverato per “asfissia intrapartum”, condizione che ha causato una “encefalopatia da sofferenza anosso-ischemica perinatale con epilessia generalizzata sintomatica e paralisi infantile di tipo tetraplegico”.
Nel caso di specie il Tribunale ha ravvisato un’omissione dei dovuti controlli nella fase pre-parto, mancavano infatti i tre tracciati e le tre visite di controllo nel lasso di tempo intercorrente tra il ricovero e il parto, come previsto dal protocollo applicabile al caso.
Secondo i consulenti d’ufficio i dovuti monitoraggi avrebbero consentito di prevedere l’insorgenza dell’insulto ipossico ischemico perinatale e di effettuare il taglio cesareo con una diversa tempistica. I sanitari, mentre, hanno dichiarato che la paziente era in buona salute pur non espletando le dovute verifiche.
In tema di nesso causale il Tribunale di Palermo, richiamando un precedente arresto della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 11789/2016, ha ritenuto che il nesso tra l’omissione e l’evento dannoso sussiste allorquando “non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato”.
Il Tribunale adito ha pertanto condannato l’Azienda Sanitaria convenuta al risarcimento in favore dei genitori esercenti la potestà genitoriale della Somma di 1,9 mln di euro, oltre ad una rendita vitalizia correlata alla perdita totale della capacità lavorativa del neonato.
Avv. Ruggiero Gorgoglione team WR Milano Avvocati



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Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica