Avvocato Walter Massara a Milano

Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

About     Contatti






Responsabilita medica: non e’ penalmente responsabile il medico che ha agito secondo le linee guida anche se la condotta e’ connotata da imperizia.

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

In tema di responsabilità penale medica, con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha analizzato la portata effettiva della nuova causa di non punibilità introdotta con la legge Gelli (L. 24/2017).
Si ricorda che la legge Balduzzi (L. 189/2012), escludeva la responsabilità penale del medico o esercente la professione sanitaria solo in caso di colpa lieve e a condizione che egli si fosse attenuto alle linee guida o buone pratiche.
La legge n. 24/2017 (cd. “Gelli-Bianco”), riformando la disciplina, ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., prevendendo la non punibilità del medico in caso di morte o lesioni dell’assistito qualora il medico si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto, pur in presenza di una condotta imperita. La responsabilità penale residua comunque in caso di condotta imprudente o negligente.
La finalità della norma verte nell’evitare che i medici agiscano con costante “timore” di esser processati per fatti penalmente rilevanti.
Ebbene, la Suprema Corte con la sentenza n. 50078/2017, nell’esaminare la successione normativa ha rilevato innanzitutto che la causa di non punibilità del medico di cui all’art. 590 sexies c.p. sia applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge Gelli e anche ai procedimenti pendenti in Cassazione.
Il caso pratico di cui la Suprema Corte si è dovuta occupare - che merita di essere sia pur in estrema sintesi ricapitolato per poter meglio comprendere poi il principio di diritto affermato - è il seguente: il giudice di primo grado aveva condannato un chirurgo per i danni cagionati alla paziente in seguito ad un intervento di chirurgia estetica, precisamente una operazione di lifting del sopracciglio, individuando la colpa nella imperizia nella concreta esecuzione dell'intervento e non nella scelta dello stesso, imperizia che aveva determinato la lesione del nervo sovra orbitario nel corso della esecuzione.
La sentenza era stata confermata in appello. I giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio avevano escluso l’applicabilità della c.d. legge Balduzzi, avendo apprezzato, in modo assorbente, la sussistenza dei profili della colpa grave, che - come è noto - è configurabile nel caso di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, ossia dell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.
La Suprema Corte, pur avendo dichiarato prescritto il reato ed avendo confermato la responsabilità del chirurgo ai soli fini delle statuizioni civili - prendendo spunto dalla circostanza per cui nel caso sottoposto al suo esame il profilo di colpa è stato individuato dai giudici di merito nella imperizia nella concreta esecuzione dell’intervento e non nella scelta dello stesso - ha inteso comunque esaminare lo statuto della colpa medica in seguito alla novella intervenuta con la legge c.d. Gelli-Bianco, (L. 24 dell’8/3/2017).
In particolare, rilevato che si verte in tema di imperizia, ha affrontato il tema dell’applicabilità del novum normativo, se ritenuto più favorevole, delineando la portata della riforma e gli effetti in relazione alla fattispecie portata al suo esame.
Le premesse da cui gli “Ermellini” prendono le mosse sono due:
a) non si pone più un problema di grado della colpa, salvo casi concreti in cui la legge Balduzzi possa configurarsi come disposizione più favorevole per i reati consumatisi sotto la sua vigenza coinvolgenti profili di negligenza ed imprudenza qualificati da colpa lieve (per ultrattività del regime Balduzzi più favorevole sul punto);
b) l’esenzione della responsabilità è limitata alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla imperizia, rimanendo escluse dalla previsione normativa le ipotesi di negligenza e di imprudenza.
Rileva altresì la Corte nel suo percorso logico argomentativo che la nuova legge introduce una causa di esclusione della punibilità per la sola imperizia la cui operatività è subordinata alla condizione che dall’esercente la professione sanitaria siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
Tale risultato è stato perseguito dal legislatore [in tal senso la lettera della norma - a giudizio dei supremi giudici - non ammette equivoci] costruendo una causa di non punibilità, come tale collocata al di fuori dell’area di operatività del principio di colpevolezza: la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell’ottica di una scelta del legislatore di non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. “medicina difensiva”.
In questa prospettiva l’unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria può essere individuata nell’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto (le giudelines che la dottrina qualifica come adempimenti inopportuni); mentre non vi sono dubbi sulla non punibilità del medico che, seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una imperita applicazione di queste (quelli che la dottrina qualifica come adempimenti imperfetti), con l’ovvia precisazione che tale imperizia non potrà imputarsi se avvenuta nel momento della scelta della linea guida - giacché non potrebbe dirsi in tal caso di essere in presenza della linea guida adeguata al caso di specie, bensì nella fase esecutiva dell’applicazione.
Ritiene la Suprema Corte che ci si trovi dinnanzi ad una scelta del legislatore - che si presume consapevole - di prevedere in relazione alla colpa per imperizia nell’esercizio della professione sanitaria un trattamento diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza.
A conclusione delle considerazioni sopra sintetizzate, i giudici di legittimità, dunque, giungono ad affermare il seguente principio di diritto: il secondo comma dell'art. 590 sexies c. p., articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse.
Avv. Ruggiero Gorgoglione Avv. Walter Massara (Partners)


Avv. Walter Massara - Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

Avvocato del Foro di Milano, Co-fondatore con l'Avv. Gorgoglione del team "WR Milano Avvocati" con il quale ci occupiamo di diritto immobiliare e condominiale, nonchè di recupero del credito e responsabilità medica, Si laurea a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso lo stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione per le professioni legali. Autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche, cura costantemente e con dedizione la propria formazione al fine di contribuire alla diffusione del sapere giuridico.




Walter Massara

Esperienza


Diritto condominiale

Il nostro team si occupa di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Ci occupiamo in particolare di vertenze legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Il nostro team si occupa, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Malasanità e responsabilità medica

Mi occupo da diversi anni "malpractice" medica. Ho seguito con il mio team molteplici casi di malasanità in tutta Italia, sia assistendo sia i pazienti, sia i medici coinvolti. Il nostro team si avvale della collaborazione di medici legali e specialisti, il che ci consente di effettuare una valutazione preliminare della vertenza e di coadiuvare l'attività stragiudiziale e giudiziale.


Sfratto

Il nostro team si occupa con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Ci occupiamo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie:

Recupero crediti, Diritto immobiliare, Diritto aeronautico, Diritto civile, Locazioni, Mediazione, Diritto dei trasporti terrestri, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Edilizia ed urbanistica, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Illegittimità dell'addebito delle spese personali

Pubblicato su IUSTLAB

Uno dei temi maggiormente controversi è la legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. Il Condominio infatti può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, tuttavia in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molteplici sono invece i casi in cui tale addebito di spese di non sarebbe legittimo: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Risarcimento per decesso da Covid-19: come devono operare i parenti del defunto.

Pubblicato su IUSTLAB

Per attivare una richiesta di risarcimento danni per decesso da coronavirus dovrà essere preliminarmente e attentamente valutata da un medico legale, preferibilmente coadiuvato da un esperto infettivologo, l’intera documentazione sanitaria del paziente deceduto. L'analisi e lo studio della documentazione avrà il fine di comprendere, innanzitutto, la genesi del contagio e confermare, eventualmente, che l’infezione da Covid-19 è avvenuta durante il ricovero presso la struttura sanitaria (ospedale, casa di cura o RSA) in ragione della/e condotta/e negligente, e/o imperita, e/o imprudente del personale ivi operante. Una volta determinato il momento del contagio, si dovrà stabilire, ove possibile, se lo stesso si è realizzato per il mancato rispetto da parte della struttura e del personale sanitario addetto, delle necessarie misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione da Covid-19. Dovrà infine essere accertato che il decesso del paziente è stato causato o concausato dalle complicazioni dell’infezione da coronavirus. Andrà ad esempio ove possibile accertato se il personale sanitario: - era stato dotato dei dispositivi di protezione individuale; - era stato sottoposto a periodico monitoraggio con tampone; - se i pazienti positivi erano stati isolati all’interno della struttura, e se per essi erano stati previsti percorsi dedicati; - se era stato disciplinato l’accesso alla struttura da parte del personale non dipendente; - se e come veniva eseguita la sanificazione ambientale. Ciò premesso, solo a fronte di comprovate inadempienze si può pensare di procedere con un’azione legale giacchè non si può utilizzare il sistema della giustizia solo per “tentare” di ottenere ristoro dalla perdita del proprio caro. In tema di risarcimento dei danni, sarà possibile agire in sede penale, costituendosi parte civile, ma soprattutto in sede civile agendo direttamente contro la struttura incriminata. Avv. Walter Massara WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Chirurgia estetica e diritto al consenso informato

Pubblicato su IUSTLAB

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 8756/2019, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad una paziente che si era sottoposta ad un intervento di lifting e che non era stata adeguatamente informata dal chirurgo plastico sulle possibili complicanze operatorie ribadendo il principio di diritto, già consacrato in precedenti pronunce, secondo cui “… la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni…” Nelle motivazioni i Giudici di legittimità sottolineano come qualsiasi trattamento sanitario, ove eseguito senza la previa prestazione di un valido consenso, avvenga in violazione degli artt. 32, II° comma e 13 della Costituzione (a norma dei quali, rispettivamente, nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge e ognuno ha diritto all’inviolabilità della libertà personale con riferimento alla salvaguardia della salute e dell’integrità fisica) nonché dell’art. 33 della Legge 833/1978, che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente se questi è in grado di prestarlo e non ricorrano i presupposti dello stato di necessità. Pertanto il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va sempre e comunque rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona, o laddove si tratti di trattamento sanitario obbligatorio. Tale consenso è inderogabile sicchè non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l’intervento sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del “deficit” di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica. Pertanto, nell’interpretazione degli Ermellini la correttezza o meno del trattamento non assume rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato; la condotta omissiva dannosa e l’ingiustizia del fatto sussistono per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit informativo, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà libera e consapevole. Avv. Walter Massara WR – Milano Avvocati

Leggi altre referenze (15)

Lo studio

Wr Milano Avvocati
Corso Di Porta Vittoria 46
Milano (MI)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Massara:

Contatta l'Avv. Massara per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy