Avvocato Walter Massara a Milano

Walter Massara

Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

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Responsabilita’ penale del medico: intervengono le sezioni unite

Scritto da: Walter Massara - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Come avevamo anticipato in precedenza, in tema di responsabilità penale del medico, la Suprema Corte con la Sentenza “Cavazza” n. 50078/2017 ha ritenuto che la disciplina introdotta con la Legge Gelli-Bianco fosse più favorevole. La recente pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito definitivamente l’interpretazione normativa del nuovo articolo 590 sexies del codice penale, così come introdotto dall’articolo 6 della legge 8 marzo 2017, numero 24, posto al centro di un lungo dibattito tra dottrina e giurisprudenza.
Secondo la Corte la norma introdotta con la riforma prevede una causa di non punibilità del medico qualora il sanitario, pur avendo adottato una condotta imperita (indipendentemente dal grado della colpa), si sia adeguato alle linee guida o alle buone pratiche assistenziali in assenza di linee guida. La responsabilità penale secondo tale orientamento residuerebbe comunque in caso di condotta imprudente o negligente, nel qual caso potrebbe applicarsi ancora la legge Balduzzi per in caso di condotta imprudente o negligente che qualificata da colpa lieve a condizione che comunque il sanitario si sia attenuto a linee guida o buone pratiche e che il fatto si sia consumato sotto la vigenza della norma.
Rilevato il contrasto interpretativo la corretta interpretazione della norma è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione le quali, all’esito dell’udienza del 21.12.2017, hanno formulato il principio di diritto di seguito schematizzato per fornire delle prime considerazioni agli operatori.
Per cui, secondo quanto asserito dalle Sezioni Unite, il professionista è penalmente responsabile per l’evento “morte o lesioni personali” derivanti dall’esercizio della propria attività se:
a) ha agito con condotta imprudente o negligente sia lieve che grave;
b1) ha agito con imperizia sia lieve che grave commettendo un errore esecutivo in assenza di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali;
b2) ha agito con imperizia sia lieve che grave avendo erroneamente individuato e scelto le linee-guida o le buone pratiche inadeguate al caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) ha agito con “colpa grave” da imperizia anche se ha rispettato le linee guida e le buone pratiche, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.
La Corte, pertanto, non ha accolto l’interpretazione letterale secondo la quale sarebbe esclusa la punibilità per qualsivoglia errore esecutivo per imperizia ma nel rispetto delle linee guida e buone pratiche. Ha reintrodotto pertanto in via interpretativa la graduazione della colpa non prevista dal “frettoloso” legislatore.
Insomma, in attesa di poter dar conto delle motivazioni della sentenza, è disponibile l’informazione provvisoria della pronuncia del 21 dicembre scorso sull’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies, 2° comma, c.p.
Nel descrivere la soluzione adottata, dalla lettura del dispositivo si rovescia la prospettiva con l’indicazione dei casi nelle quali il sanitario possa essere considerato penalmente responsabile, ovverosia quando, nell’interpretazione della condotta professionale, i profili di colpa attengano ad un ambito diverso da quello della perizia, cioè siano qualificabili in termini di negligenza o imprudenza. Ovvero allorchè, pur trattandosi di imperizia:
-vi sia un rimproverabile errore nell’individuazione e nella scelta di linee guida o buone pratiche a cui il sanitario si attenga nonostante siano inadeguate alle specificità del caso concreto;
- sussiste un rimproverabile errore esecutivo della prestazione sanitaria e per il caso concreto non siano disponibili linee guida né buone pratiche clinico - assistenziali;
- vi siano linee guida oppure, in mancanza di esse, buone pratiche clinico - assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto a cui il sanitario si attenga ma commetta un rimproverabile errore esecutivo qualificabile in termini di colpa grave.
In sintesi, sembra che le Sezioni Unite siano orientate ad attribuire, ancora oggi, importanza al grado della colpa, riconoscendo l’operatività dell’art. 590-sexies, 2° comma, c.p. nei soli casi di imperizia in cui vi sia un lieve errore esecutivo di linee guida o (in mancanza di esse, di) buone pratiche clinico - assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto, tenendo comunque conto “… del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.
Avv. Ruggiero Gorgoglione Avv. Walter Massara
WR Milano Avvocati


Avv. Walter Massara - Avvocato - diritto condominiale , malpractice medica

Avvocato del Foro di Milano, Co-fondatore con l'Avv. Gorgoglione del team "WR Milano Avvocati" con il quale ci occupiamo di diritto immobiliare e condominiale, nonchè di recupero del credito e responsabilità medica, Si laurea a pieni voti presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso lo stesso Ateneo consegue il diploma di specializzazione per le professioni legali. Autore di pubblicazioni su diverse riviste giuridiche, cura costantemente e con dedizione la propria formazione al fine di contribuire alla diffusione del sapere giuridico.




Walter Massara

Esperienza


Diritto condominiale

Il nostro team si occupa di problematiche che investono il Condominio, prestando assistenza in favore: dei Condomini, degli amministratori e dei singoli condomini. Ci occupiamo in particolare di vertenze legate all'impugnazione di delibere assembleari, sia di contenzioso relativo all'utilizzo di parti comuni (es: decoro architettonico, immissioni), nonché di questioni relative al rispetto del regolamento condominiale. Il nostro team si occupa, inoltre, di problematiche che coinvolgono la figura dell'amministratore (es: recupero del credito e delle anticipazioni, revoca e nomina anche giudiziale dell'amministratore).


Locazioni

Il nostro team si occupa di contrattualistica in materia locatizia sia in favore di privati sia di imprese che operano nel settore immobiliare, seguendo al contempo il contenzioso correlato al rapporto locatizio, come il recupero del credito, le azioni di sfratto e le azioni risarcitorie.


Sfratto

Il nostro team si occupa con frequenza di azioni di sfratto, generalmente in favore della proprietà, in particolare sia della fase della convalida, sia del recupero del credito, sia dell'esecuzione per consegna e rilascio. Ci occupiamo, altresì, delle azioni ex art. 609 c.p.c. di sgombero dell'immobile non rilasciato libero da cose al temine del rapporto locatizio.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Diritto aeronautico, Diritto civile, Mediazione, Diritto dei trasporti terrestri, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Diritto penitenziario, Edilizia ed urbanistica, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Illegittimità dell'addebito delle spese personali

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Uno dei temi maggiormente controversi è la legittimità dell'addebito delle stesse previsto nel rendiconto consuntivo. Il Condominio infatti può addebitare spese personali qualora rispondano al principio di " utilizzazione differenziata " (art. 1123 co 2 c.c.) del bene comune, tuttavia in tale caso l'addebito personale sarebbe legittimo e non qualora lo stesso rappresenti una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molteplici sono invece i casi in cui tale addebito di spese di non sarebbe legittimo: Riparazioni per danni causati dal condomino In tale ipotesi non può considerarsi legittima la delibera con cui l'assemblea addebiti le eventuali riparazioni effettuate sulle parti comuni o sulle unità private senza che vi sia un accertamento giudiziale, l'addebito infatti costituirebbe una forma di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. (In tal senso T. Milano sent. 3332 del 3.4.2019) Opere eseguite su parti private Secondo la Cassazione (sent. 305 del 12.1.2016) è nulla la delibera che preveda il riparto di spese su parti private (es il pavimento dei balconi) ciò per eccesso di potere, in quanto in linea generale l'assemblea non può assumere decisioni impattanti sulla proprietà del singolo. Acquisizione di informazioni per completare il registro anagrafico In assenza di collaborazione da parte del condomino, è legittimo l'addebito della spesa da parte dell'amministratore relativamente alle spese sostenute per le ricerche anagrafiche. Spese legali Secondo la Cassazione (sent. 751 del 18.1.2018) è nulla la delibera che pone a carico del singolo condomino le spese legali, prima che queste vengano accertate giudizialmente. Comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore Le comunicazioni a chiarimento correlate a comunicazioni ordinarie o straordinarie potrebbero essere inquadrate tra le spese personali addebitabili, dovendo però valutarsi la natura dell'attività resa e se quindi la stessa corrisponda al principio di utilizzazione differenziata del servizio in favore del singolo. Fermo restando quanto sopra, merita uno spunto di riflessione l'effetto che avrebbe il voto favorevole del condomino che contesti la spesa personale a suo carico. Nelle ipotesi di nullità, infatti, il rendiconto è sempre impugnabile anche in caso di voto favorevole; tuttavia, in assenza di impugnazione, si potrebbe ritenere che l'approvazione espressa con voto favorevole e la mancata successiva impugnazione possa valere quale riconoscimento di quel debito specifico. In punto di riconoscimento di debito l'interpretazione non può però considerarsi univoca. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

Quando si costituisce il Supercondominio

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Ai fini della costituzione del Supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere per ragioni di fatto se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta quindi di una situazione di fatto, di condivisione di parti comuni tra più Condomini, in cui si applicano in pie no le norme sul condominio anziché quelle sulla comunione. Questo è quanto confermato dal Tribunale di Roma con sentenza 19411/2018 in linea con i precedenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito. WR Milano Avvocati

Pubblicazione legale

E' legittimo installare un condizionatore sulla facciata condominiale?

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Si ritiene innanzitutto opportuno verificare se il regolamento comunale prevede delle restrizioni alle quali chiaramente non è possibile derogare. E’ poi altresì opportuno poi esaminare il regolamento condominiale, che ha valore contrattuale tra il condominio ed il Condominio, e che potrebbe prevedere dei divieti espressi ed eventuali sanzioni. In assenza dei suddetti limiti bisogna poi considerare il decoro architettonico in generale, e quindi tener conto dell’estetica della facciata e dell’eventuale presenza di altri apparecchi. A tal fine è sempre opportuno ottenere un’autorizzazione da parte dell’assemblea, in modo da evitare problemi in un secondo momento. E’ poi doveroso, secondo una parte della giurisprudenza di merito, considerare la distanza verticale tra l’apparecchio e la soglia delle finestre degli altri condomini, distanza che deve essere di almeno 3 metri. Infine bisogna assolutamente evitare lo stillicidio verso le altre unità immobiliari, rispetto al quale, secondo la Giurisprudenza, lo scarico nel pluviale condominiale non è legittimo. WR Milano Avvocati

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