Pubblicazione legale:
di Yaneth Consalvo
Per la prima volta, in data 22 settembre 2025,
nel territorio Catanese presso il Comune di Mi-
sterbianco (CT), è stata effettuata la prima tra-
scrizione nei registri dello Stato Civile dello sta-
tus di madre intenzionale di un minore nato a
seguito di procreazione medicalmente assistita
(PMA) già riconosciuto alla nascita dalla madre
biologica.
Prezioso, per il raggiungimento di questo tra-
guardo, è stato il contributo fornito dalle avvoca-
te Valentina Campisano e Silvia Rizzari del Foro
di Catania, legali della coppia omoaffettiva fem-
minile che, con sensibilità e competenza, hanno
accompagnato le loro assistite durante questo
lungo iter burocratico che ha portato al pieno
riconoscimento giuridico della loro genitorialità,
in piena attuazione ai principi sanciti dalla Cor-
te Costituzionale con Sentenza n. 68/2025 e
dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
15075/2025.
Con tale decisione, la Consulta ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L.
40/2004 nella parte in cui non prevede il rico-
noscimento dello status di figlio, nato in Italia
grazie alla procreazione medicalmente assistita
(PMA) praticata all’estero, da parte della c.d. ma-
dre intenzionale che ha espresso il consenso alle
dette tecniche fecondative.
La Corte ha precisato come il principio di ugua-
glianza (art. 3 Cost.), la tutela dei diritti del mino-
re (artt. 2, 30 e 31 Cost.) e il superiore interesse
del fanciullo, anche alla luce della Convenzione
di New York sui diritti del bambino del 1989, im-
pongano un sistema che riconosca il legame di
filiazione anche in capo alla madre intenzionale
in quanto soggetto che ha condiviso e contribu-
ito alla nascita del progetto familiare.
Inoltre, con l’Ordinanza della Corte di Cassa-
zione n. 15075 del 5 giugno 2025, è stato chiarito
che la sentenza della Corte Costituzionale n. 68
del 2025 è immediatamente applicabile e retro-
attiva per tutti i giudizi in corso; consequenzial-
mente, gli effetti della pronuncia in commento
riguarderanno non solo i minori che abbiano già
ottenuto la formazione di un atto di nascita re-
cante l’indicazione di entrambe le madri – la cui
legittimità non può più essere messa in discus-
sione - ma tutti quei minori a cui è stata negata
l’indicazione di entrambe le madri nell’atto di
nascita, potendo ora procedersi alla trascrizio-
ne nei registri civili senza necessità di ulteriori
interventi legislativi, trattandosi di applicazione
diretta di principi costituzionali e sovranazionali.
Per meglio comprendere l’importanza e l’inno-
vazione fornita dalla sentenza n. 68/2025, che ha
cambiato e cambierà la vita di moltissime bam-
bine e bambini, allineando la loro identità giuri-
dica alla realtà familiare, affettiva e sociale delle
loro vite, è opportuno rammentare che la giuri-
sprudenza in materia di omogenitorialità aveva
fornito dei tasselli isolati a quadro frammentato
dai contorni incerti, districandosi tra normativa
comunitaria e legislazione interna.Invero, sino a poco tempo fa venivano fornite
al problema dei bambini nati da due madri so-
luzioni diametralmente diverse a seconda se il
parto fosse avvenuto all’estero o in Italia, giun-
gendo al riconoscimento di entrambi i genitori
(biologico ed intenzionale) solo nel primo caso,
in virtù del diritto alla continuità dello status fi-
liationis acquisito all’estero, e negandola, invece,
nel secondo caso.
Ora, nel caso di bambini nati da due madri in
Italia, non si trattava solo di riconoscere un atto
di nascita straniero ma bensì di valutare la legit-
timità o meno del ricorso alla fecondazione assi-
stita in base ai limiti stabiliti dalla L. n. 40/2004,
a cui implicitamente veniva riconosciuta una va-
lenza pubblicistica e con applicazione della leg-
ge territoriale.
Ebbene, in ragione di questo orientamento
la Cassazione con Sentenza n. 7668/ 2020, ha
considerato legittimo il rifiuto dell’ufficiale di sta-
to civile di correggere l’atto di nascita italiano di
un minore nato in Italia a seguito di pratiche di
PMA effettuate all’estero, inserendovi il ricono-
scimento congiunto della madre biologica e di
quella intenzionale, compagna della donna che
ha partorito, argomentando che la L. n. 40/2004
consente di ricorrere alle tecniche di procreazio-
ne assistita solo alle coppie di sesso diverso, sic-
ché “una sola persona ha diritto di essere men-
zionata come madre nell’atto di nascita”.
Per lungo tempo l’orientamento della Cassa-
zione sembrava essersi consolidato in questa
prospettiva, con il sostegno delle due pronunce
della Corte costituzionale:
- la Sent. n. 230/2020, ove la Corte ha rigettato
la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1 comma 20 della legge Cirinnà e dell’art. 29,
comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che
non consentiva anche alla madre d’intenzione
di essere indicata nell’atto di nascita come geni-
trice del bambino, argomentando di non rinveni-
re nell’ordinamento né nelle fonti sovranazionali
un principio in forza del quale due donne unite
civilmente debbano essere riconosciute entram-
be genitrici del bambino nato dalla fecondazio-
ne eterologa praticata dall’una con il consenso
dell’altra;
- la Sent. n. 32/2021 in cui è stato ritenuto,
sempre dalla Corte, inammissibile la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del-
la l.n. 40/2004 invocando però un intervento del
legislatore per garantire i diritti dei minori nati da
coppie omosessuali non sufficientemente tute-
lati dalla possibilità di ricorrere all’adozione in
casi particolari.
Proprio il vuoto legislativo sulla materia, ha
spinto sempre più la giurisprudenza di legittimità
(non così quella di merito) a continuare ad esclu-
dere la possibilità di estendere in via interpre-
tativa, ai nati da coppie di donne, l’applicazione
dell’articolo 8 L. 40/2004, cercando l’applicazio-
ne dell’istituto dell’adozione in casi particolari,
ritenendola l’unica via più idonea e plausibile
per poter costituire una relazione di genitorialità
tra il bambino concepito con la tecniche di PMA
all’estero, ma nato in Italia, e la madre intenzio-
nale nell’ambito di un progetto condiviso con la
compagna biologica.
Tale soluzione non è mai apparsa esaustiva
poiché il ricorso al procedimento di adozione
speciale da parte del genitore intenzionale non
consente di equiparare la condizione dei mino-
ri nati da PMA rispetto a quelli che possono, fin
dalla nascita, essere riconosciuti da entrambi i
genitori; non solo, di fatto, si creavano discrimi-
nazioni insanabili tra i bambini nati da PMA ete-
rologa in coppia eterosessuale e i nati da PMA in
coppia omosessuale.
Ed è in questo lungo e articolato scenario, che
la Corte Costituzionale è stata adita con ordi-
nanza dal Tribunale di Lucca, che ha sollevato la
questione di illegittimità costituzionale degli artt.
8 e 9 della l.n. 40/2004 e dell’art. 250 del codice
civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione nonché ad alcune norme contenu-
te in varie convenzioni internazionali sui diritti
dell’uomo da considerarsi norme interposte ai
sensi dell’art. 117, 1° comma, Cost.,
Nello specifico, nel 2023 diverse Procure, tra
cui quella di Lucca, avevano chiesto ai Tribunali
di cancellare il nominativo della madre intenzio-
nale dagli atti di nascita di molti bambini, rite-
nendo che quest’ultima potesse soltanto adot-
tare (con la c.d. “stepchild adoption”) il bambino
concepito all’estero anche grazie al suo consen-
so, senza però poterlo riconoscere direttamente
alla nascita.
La Corte Costituzionale, ha con questa innova-
tiva pronuncia enunciato in maniera chiara che:”l’impedimento posto dall’art. 8 della legge
n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita rico-
nosciuto come figlio di entrambe le donne che
hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA
– che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo
a un rapporto di filiazione con il nato all’estero,
suscettibile nell’ordinamento interno di ricono-
scimento e trascrizione – determina, dunque,
un vulnus all’interesse del minore, d’altra parte
già ravvisato da questa Corte con la più volte ci-
tata sentenza n. 32 del 2021”.
Rimane fermo, ad oggi, che l’interesse del mi-
nore non può essere tutelato nel caso di surro-
gazione di maternità, perché in quel caso è pre-
valente la contrarietà dell’ordinamento verso tale
pratica.
È in questa prospettiva che l’inquadramento
della questione, e la progressiva maturazione di
una sempre più acuta sensibilità verso le nuove
e attuali condizioni di vita dei nati in coppie di
due madri, deve spingere gli operatoti del diritto
a favorire un’applicazione sempre più uniforme e
tempestiva delle pronunce della Consulta e del-
la Cassazione da parte di tutti gli uffici di Stato
Civile italiani, nel superiore interesse dei minori.