Avvocato Agostino Cucuzza a Bovalino

Agostino Cucuzza

Avvocato Penalista

Informazioni generali

Sono Agostino Cucuzza. L'attività forense mi ha spinto ad essere un avvocato difensore, tutelando i miei assistiti dento e fuori le aule dei tribunali. Il mio ambito di attività è il diritto penale. Presto assistenza e consulenza legale difendendo i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. Nelle procedure cautelari incidentali presto assistenza in caso di sottoposizione a misure ablative personali o reali. Organizzazione e cura del rapporto fiduciario con l’assistito costituiscono i punti fondamentali per un'assistenza legale chiara ed esaustiva. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto penale

Ho patrocinato, anche grazie alle frequenti collaborazioni professionali, a processi penali di primaria importanza e di rilevanza nazionale (relativi ai reati di associazione mafiosa – omicidio - traffico di sostanze stupefacenti maturando un’ampia esperienza nel campo del diritto penale e del diritto processuale penale. Ho approfondito i temi relativi ai reati contro la persona, violenza domestica, reati contro il patrimonio, stalking, reati contro la P.A., costituzione di parte civile, reati ambientali, reati informatici, misure interdittive, misure cautelari personali e reali. Offro consulenza legale e assistenza agli Enti.


Discriminazione

Svolgo la mia attività professionale con professionalità, dinamicità, dedizione e passione, e credo nella difesa penale dell’individuo senza alcuna distinzione di sesso e di ceto sociale.


Violenza

In tale delicato settore della violenza (domestica e familiare), mi sono occupato, in particolare, di casi relativi ai reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti contro familiari e conviventi.


Altre categorie

Stalking e molestie, Truffe, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni, Privacy e GDPR, Cassazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Molestie - Analisi della fattispecie

Pubblicato su IUSTLAB

Le molestie sono considerate come le discriminazioni. Sono quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Vengono, inoltre, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un individuo e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Nel caso delle molestie semplici (dette anche molestie ambientali), di minore gravità, il sesso sembra essere il movente della condotta, mentre nel caso delle molestie sessuali , si riflette sulle modalità della stessa: queste ultime sono infatti comportamenti a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale. La molestia ambientale , priva di un intento coercitivo di carattere sessuale, si sostanzia solitamente in parole ingiuriose, epiteti sconvenienti, diretti all'offesa del genere femminile nella sua totalità, con l'effetto di rendere l'ambiente di lavoro sgradevole. Le molestie sessuali, invece, hanno solitamente lo scopo di ottenere delle prestazioni sessuali dalla vittima e possono essere realizzate con diverse modalità: alla categoria delle molestie fisiche appartiene ogni tipo di contatto fisico sgradito e indesiderato dal soggetto che lo riceve (toccamenti, sfregamenti, strusciamenti, pizzicotti, baci, colpetti, fino ad arrivare ad aggressioni vere e proprie, che assumono quindi rilevanza penale), mentre le molestie verbali comprendono le avances pesanti, i doppi sensi, gli apprezzamenti volgari, le telefonate oscene, le richieste di incontri ripetute nonostante i continui rifiuti del soggetto molestato. Per qualificare una condotta come molestia sessuale, è necessario tener conto della sensibilità della vittima , ma anche dei modelli di comportamento accettati e condivisi dalla società: un comportamento socialmente tollerato non può integrare una molestia solo sulla base dell' ipersensibilità del soggetto passivo . Considerare le molestie come discriminazioni permette di estendervi la disciplina e la tutela antidiscriminatoria: se il legislatore non le avesse esplicitamente qualificate come discriminazioni, le molestie non potrebbero essere tali, dal momento che manca l'elemento fondante delle prime, ovvero la realizzazione di un comportamento penalizzante. Le molestie sono illecite in quanto violano la dignità delle vittime e, per accertarne la sussistenza, non è necessario individuare un termine di paragone che metta alla luce la disparità di trattamento, ma solo evidenziare l'effetto lesivo, a prescindere dall'analisi dell'intenzione del soggetto agente.

Caso legale seguito

Violenza su minore

28.12.2013, Locri

Il caso riguardava un soggetto accusato del reato previsto di cui agli artt. 609-bis, 609 octies comma 3 c.p.. Quindi, violenza sessuale di gruppo si soggetto minorenne. A seguito della nomina, nell'ambito delle indagini preliminari, dopo opportuna consulenza sulle possibili conseguenze e sulle scelte difensive da intraprendere, si è proceduto alla nomina di un consulente di parte per procedere alla comparazione del DNA dell'indagato con il DNA del liquido biologico presente sugli indumenti indossati dalla "vittima" al momento dei fatti. Fortunatamente si è giunti ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al mio assistito già nella fase delle indagini.

Sentenza giudiziaria

Prove fuori dal dibattimento: quando possono essere utilizzate?

Sentenza n. 983/2025 - Cassazione

Il principio del contraddittorio e il divieto di condanna basata solo su dichiarazioni investigative La regola generale è chiara: nessuno può essere condannato esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, se il testimone non è stato interrogato nel dibattimento. Questo principio, sancito dall’articolo 111 della Costituzione, garantisce il diritto dell’imputato a difendersi da ogni accusa e a contestare le prove portate contro di lui. Quando si possono utilizzare queste dichiarazioni? La Cassazione ha stabilito che le dichiarazioni investigative possono comunque avere valore probatorio se: ✅ Sono rispettate solide garanzie procedurali; ✅ Esistono elementi di riscontro che ne confermano l’attendibilità; ✅ Il testimone non può essere sentito in aula per cause imprevedibili e non imputabili alla volontà dell’accusa. Se queste condizioni sono soddisfatte, il giudice può considerare tali dichiarazioni come elementi di prova. Il caso analizzato dalla Cassazione Nella sentenza in esame, un imputato era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese in fase investigativa da un testimone che, però, non era stato interrogato in aula. La difesa aveva contestato questa circostanza, sostenendo che fosse stato violato il principio del contraddittorio. La Cassazione ha confermato che tali dichiarazioni non possono costituire l’unica base della condanna. Tuttavia, ha ritenuto legittima la loro utilizzazione perché supportata da altri elementi di prova e perché il testimone non era stato escusso in aula per motivi indipendenti dalla volontà delle parti. Cosa cambia per il diritto di difesa? Questa pronuncia rafforza il principio per cui il processo deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto dell’imputato a difendersi e l’esigenza di accertare la verità. Le dichiarazioni investigative non sono del tutto inutilizzabili, ma devono essere valutate con estrema cautela e sempre in presenza di riscontri affidabili. Conclusioni La sentenza n. 983/2025 della Cassazione ribadisce un concetto chiave: il giusto processo non può basarsi solo su dichiarazioni investigative, a meno che non vi siano precise garanzie e riscontri concreti. Questo rappresenta una tutela fondamentale per ogni imputato e rafforza la correttezza del sistema giudiziario.

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