Sentenza giudiziaria:
Con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti che l'autovelox deve avere affinchè il verbale di accertamento sia valido. In particolare, partendo dalla distinzione tra omologazione e approvazione, la Corte di Cassazione ha precisato che l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Ne deriva che l'omologazione costituisce condizione necessaria per la legittimità dell’accertamento stesso, posto che è volta a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'esecuzione dell’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato.
Ne consegue che l'apparecchiatura autovelox deve necessariamente essere sottoposta a preventiva procedura di omologazione, per poter considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare con il suddetto mezzo. Pertanto solo sussistendo tale requisito (l'omologazione), l'autovelox sarà ritenuto idoneo a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità, non bastando di per sè da sola la semplice approvazione dell'apparecchio.