Caso legale:
Al cliente, a seguito di incidente stradale che lo stesso subiva mentre era alla guida della sua bicicletta, causa l'omessa precedenza da parte di un veicolo antagonista, veniva contestata la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Tali reati venivano accertati successivamente al ricovero in ospedale del predetto, mediante esame dei liquidi biologici effettuato in seguito a prelievo eseguito per ragioni sanitarie.
Al termine delle indagini preliminari, veniva notificato al cliente decreto penale di condanna per i reati di cui sopra, che si provvedeva ad opporre chiedendo il giudizio con rito abbreviato. All'udienza tenutati nel mese di maggio 2023, il Giudice in accoglimento delle istanze della difesa, pronunciava sentenza di assoluzione per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, poichè pur essendo stata accertata la presenza del metabolita THC nel sangue dell'imputato, non vi è prova che lo stesso fosse effettivamente in stato di alterazione al momento del sinistro. La semplice presenza di tracce della predetta sostanza nei liquidi biologici, non può provare da sola lo stato di alterazione al momento della guida, in assenza di evidenti altri dati sintomatici eventualmente rilevati al momento del fatto. Per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, considerato il tasso alcolemico contenuto, l'assenza di precedenti specifici ed il contesto nel quale si sono svolti i fatti, ovvero un sinistro stradale per fatto e colpa altrui, il Giudice, in accoglimento delle richieste della difesa, pronunciava declaratoria di non punibilità ex art 131 bis cpp.