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Guida in stato di ebbrezza e taratura dell'etilometro.

Sentenza Corte di Cassazione del 21.09.2020 n. 26314




Sentenza giudiziaria: Il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione che il c.d. alcoltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura. Con sentenza del 21.09.2020 n. 26314 la IV sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio che spetta alla Pubblica Amministrazione l’onere di allegazione, ovvero fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste. Tuttavia spetta alla difesa l'onere di fornire la prova circa la la sussistenza dei vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la richiesta di depositare la documentazione attestante la regolarità dell'etilometro o la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio. Quindi, con la suddetta sentenza la suprema Corte si è limitata ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere omologati ed adoperati, ma non prevede nessun divieto la cui violazione determini espressamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite.



Pubblicato da:


Alberto Boscagin

Avvocato a Verona