Sentenza giudiziaria:
La Corte di Cassazione ha motivato affermando che in assenza dell'espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza, qualora sussistano adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che possono essere individuati in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal conducente alla vista degli agenti operanti, certamente riconducibile ad un uso elevato di bevande alcoliche - certamente superiore alla soglia di 1,50 g/I - per come deducibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta incapacità del soggetto sottoposto ad accertamento, di controllare l'autoveicolo mentre era in marcia, e dall'incapacità dello stesso di rispondere alle domande degli agenti operanti.