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Avvocato Alberto Boscagin a Verona

Alberto Boscagin

Avvocato a Verona

Informazioni generali

L'avv. Boscagin Alberto si è laureato nel 2005 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. Dopo aver svolto il periodo di pratica forense presso un noto studio legale di Verona, ove ha maturato una significativa esperienza, ha iniziato ad esercitare la professione di avvocato operando principalmente nel settore del contenzioso sia giudiziale che stragiudiziale, nelle seguenti materie: diritto penale, infortunistica e risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, inoltre avvalendosi della collaborazione di colleghi di studio, si occupa di diritto di famiglia e minorile.

Esperienza


Diritto penale

L'Avv. Boscagin fornisce assistenza in ambito penale tutelando i propri assistiti sin dalla fase delle indagini preliminari, e successivamente nel corso dell’intero procedimento, in ogni suo grado, garantendo al cliente una puntuale, professionale e accurata difesa dei propri diritti. L'attività è svolta principalmente nei procedimenti penali aventi per oggetto: reati contro la persona, la famiglia e il patrimonio, infortunistica sul luogo di lavoro, reati contro la pubblica amministrazione, reati informatici, violazioni in materia di circolazione stradale, reati da colpa professionale.


Stalking e molestie

L'Avv. Boscagin fornisce assistenza in ambito penale tutelando i propri assistiti sin dalla fase delle indagini preliminari, e successivamente nel corso dell’intero procedimento, in ogni suo grado, garantendo al cliente una puntuale, professionale e accurata difesa dei propri diritti. L'attività svolta comprende anche i procedimenti penali aventi per oggetto reati di molestie e stalking, consumati sia in ambito familiare e/o nei rapporti relazionali di coppia, che in ambito lavorativo e non


Violenza

L'Avv. Boscagin fornisce assistenza in ambito penale tutelando i propri assistiti sin dalla fase delle indagini preliminari, e successivamente nel corso dell’intero procedimento, in ogni suo grado, garantendo al cliente una puntuale, professionale e accurata difesa dei propri diritti. L'attività svolta comprende anche i procedimenti penali aventi per oggetto reati contro la persona e la famiglia.


Altre categorie

Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Diritto assicurativo, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Diritto civile, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Multe e contravvenzioni, Discriminazione, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto ambientale, Matrimonio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Guida in stato di ebbrezza: il giudice può ricavare la presenza in eccesso di alcol da elementi sintomatici

Sentenza Corte di Cassazione n. 20763 del 27 maggio 2024

La Corte di Cassazione ha motivato affermando che in assenza dell'espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza, qualora sussistano adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che possono essere individuati in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal conducente alla vista degli agenti operanti, certamente riconducibile ad un uso elevato di bevande alcoliche - certamente superiore alla soglia di 1,50 g/I - per come deducibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta incapacità del soggetto sottoposto ad accertamento, di controllare l'autoveicolo mentre era in marcia, e dall'incapacità dello stesso di rispondere alle domande degli agenti operanti.

Caso legale seguito

Guida in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Verona, maggio 2023

Al cliente, a seguito di incidente stradale che lo stesso subiva mentre era alla guida della sua bicicletta, causa l'omessa precedenza da parte di un veicolo antagonista, veniva contestata la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Tali reati venivano accertati successivamente al ricovero in ospedale del predetto, mediante esame dei liquidi biologici effettuato in seguito a prelievo eseguito per ragioni sanitarie. Al termine delle indagini preliminari, veniva notificato al cliente decreto penale di condanna per i reati di cui sopra, che si provvedeva ad opporre chiedendo il giudizio con rito abbreviato. All'udienza tenutati nel mese di maggio 2023, il Giudice in accoglimento delle istanze della difesa, pronunciava sentenza di assoluzione per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, poichè pur essendo stata accertata la presenza del metabolita THC nel sangue dell'imputato, non vi è prova che lo stesso fosse effettivamente in stato di alterazione al momento del sinistro. La semplice presenza di tracce della predetta sostanza nei liquidi biologici, non può provare da sola lo stato di alterazione al momento della guida, in assenza di evidenti altri dati sintomatici eventualmente rilevati al momento del fatto. Per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, considerato il tasso alcolemico contenuto, l'assenza di precedenti specifici ed il contesto nel quale si sono svolti i fatti, ovvero un sinistro stradale per fatto e colpa altrui, il Giudice, in accoglimento delle richieste della difesa, pronunciava declaratoria di non punibilità ex art 131 bis cpp.

Sentenza giudiziaria

La coltivazione domestica di stupefacenti

Sezioni Unite Penali pronuncia n. 12348/2020

Le Sezioni Unite Penali, con la pronuncia n. 12348/2020 si sono espresse sul quesito alle stesse posto, ovvero se sia o no ammissibile coltivare piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, nella propria abitazione per un uso esclusivamente personale e non naturalmente ai fini di spaccio. Per Ii giudici di legittimità, non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della norma penale, e quindi non configurerebbero il reato di coltivazione di stupefacente, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore. Quindi, non rientra nell’ambito del penalmente rilevante la coltivazione domestica, capace di generare prevedibilmente una modestissima quantità di stupefacente per scopo di consumo personale Ne consegue che la punibilità della condotta di coltivazione di piante da stupefacente è esclusa o dalla classificazione domestica, o dalla incapacità delle piante già maturate di produrre sostanza drogante o, infine, dalla inadeguatezza delle modalità di coltivazione che fanno ragionevolmente ritenere che le piante non ancora mature non saranno in grado di produrre principio attivo con effetto stupefacente.

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Verona (VR)