Avvocato Alberto Boscagin a Verona

Alberto Boscagin

Avvocato a Verona


Informazioni generali

L'avv. Boscagin Alberto si è laureato nel 2005 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona. Dopo aver svolto il periodo di pratica forense presso un noto studio legale di Verona, ove ha maturato una significativa esperienza, ha iniziato ad esercitare la professione di avvocato operando principalmente nel settore del contenzioso sia giudiziale che stragiudiziale, nelle seguenti materie: diritto penale, infortunistica e risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, inoltre avvalendosi della collaborazione di colleghi di studio, si occupa di diritto di famiglia e minorile.

Esperienza


Incidenti stradali

L'Avv.Boscagin si occupa delle problematiche e delle questioni risarcitorie connesse all’infortunistica stradale, fornendo consulenza ed assistenza specifica, mediante la gestione del rapporto tra il soggetto danneggiato, il soggetto danneggiante e la compagnia assicuratrice, sia in sede stragiudiziale, curando la quantificazione, la definizione del risarcimento del danno, sia in sede giudiziale qualora la controversia non giunga ad una soluzione conciliativa. Dette attività vengono svolte avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici e medici-legali esterni.


Multe e contravvenzioni

L'Avv. Boscagin offre tutela ed assistenza ai propri assistiti mediante l'impugnazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della Strada e/o delle ordinanze prefettizie di sospensione e/o revoca della patente di guida.


Diritto assicurativo

L'Avv. Boscagin si occupa di diritto assicurativo, trattando vertenze in materia di infortunistica stradale e responsabilità professionale, in particolare responsabilità medica, trattando con le compagnie assicurative in sede stragiudiziale la definizione dei relativi risarcimenti, e qualora non si addivenga ad una composizione conciliativa, tutelando gli interessi dei propri assistiti nelle relative vertenze giudiziarie.


Altre categorie:

Diritto penale, Malasanità e responsabilità medica, Risarcimento danni, Diritto civile, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Sostanze stupefacenti, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Discriminazione, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto ambientale, Matrimonio.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Non ha diritto al risarcimento chi percorre una strada buia e scivola su una macchia d'olio

Corte di Cassazione ordinanza n. 24491/2023.

Non ha diritto al risarcimento del danno subito chi, violando una regola cautelare, percorre una strada buia senza dotarsi di una qualsiasi forma di illuminazione, quindi accettando il rischio di non poter vedere ostacoli e pericoli che, anche per la natura carrabile e aperta al pubblico della strada, non potevano qualificarsi neanche imprevedibili. La ratio della decisione, al di là del riferimento alla necessità di una torcia o di un altro dispositivo illuminante, che vuol dire più precisamente necessità di illuminare il passaggio con qualsiasi cosa, è nella imprudenza di percorrere comunque una strada non sufficientemente illuminata

Caso legale seguito

Risarcimento danno da lesione rapporto parentale

Giugno 2023

A seguito del decesso del conducente di un autoveicolo, che si scontrava frontalmente con altra autovettura che invadeva la corsia di marcia del primo, si attivava la procedura per il risarcimento del danno, che veniva inquadrato quale danno da perdita/lesione del rapporto parentale, per il quale si chiedeva il risarcimento a favore dei congiunti del De Cuius, deceduto all'istante, ovvero la moglie e due figli. L'assicurazione del mezzo antagonista, dopo una trattativa sul quantum, accoglieva le richieste risarcitorie, provvedendo a liquidare il danno come concordato , così evitando l'instaurazione di un procedimento giudiziale per ottenere il risarcimento richiesto.

Pubblicazione legale

Messa alla prova, estinzione del reato di cui guida in stato di ebbrezza e restituzione del veicolo sequestrato

Pubblicato su IUSTLAB

In caso di positivo espletamento della messa alla prova, a seguito della contestazione del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c e comma 2 bis codice della strada, il veicolo sequestrato dovrà essere restituito e non più confiscato. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36399/2021, con la quale è stato richiamato il principio già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 07.04.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter , comma 6, codice della strada, nella parte in cui prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per positivo superamento della messa alla prova, il Prefetto debba confiscare il veicolo, anzichè disporne la restituzione all'avente diritto. In sostanza, la pronuncia di estinzione del reato a seguito di superamento della messa alla prova, deve ritenersi assimilabile a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, di cui all'art. 186 co 9 codice della strada, che comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo sequestrato

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Lo studio

Alberto Boscagin
Via Euclide N. 26
Verona (VR)

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