Pubblicazione legale:
Principio di solidarietà e parziarietà: la natura del credito vantato nei confronti del condominio e le modalità di riscossione. Note alla sentenza n. 9148/2008 delle Sezioni Unite prima e dopo la recente Riforma del Condominio.
Sommario: 1. Il contrasto interpretativo precedente
all’intervento delle Sezioni Unite. − 2.
Cos’è cambiato con la riforma del condominio.
1. Il contrasto interpretativo precedente all’intervento
delle Sezioni Unite.
In merito alla natura
solidale o parziaria delle obbligazioni condominiali, sino alla fine degli anni
’90, l’indirizzo di legittimità è sempre stato univoco nel dichiarare la
responsabilità solidale dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal
condominio verso i terzi.
Invero qualora
l'amministratore avesse assunto delle obbligazioni in nome e per conto del
condominio nei limiti delle sue attribuzioni o eseguendo deliberazioni
assembleari, tali obbligazioni sarebbero state direttamente imputabili ai
condomini, con la conseguenza che il terzo contraente avrebbe potuto agire per
ottenere il pagamento sia nei confronti del condominio sia, in via solidale,
nei confronti dei singoli condomini.
Pertanto la sentenza
eventualmente ottenuta nei confronti dell'amministratore poteva essere fatta
valere nei confronti dei singoli condomini, pur se non indicati nominativamente
nella sentenza, salvo il diritto del o dei condomini che avevano interamente
provveduto al pagamento di agire in via di regresso nei confronti dei
condebitori. Irrilevanti, ai fini dell'obbligo del condomino esecutato, erano
da considerarsi i rapporti interni dello stesso con il condominio o l'eventuale
esistenza di un fondo comune che non fosse il patrimonio dell'ente.
Senonchè, con tre
successive sentenze emesse fra il 1996 ed il 1999, la Suprema Corte si è diversamente
espressa, facendo sorgere, seppur con un indirizzo minoritario, un’incertezza fra
gli operatori del diritto, in quanto, in evidente contrasto con l’orientamento
sino a quel momento espresso, negava la natura solidale della responsabilità
dei condomini nei confronti delle obbligazioni assunte dal condominio, a favore
di una responsabilità semplicemente parziaria.
Il contrasto
giurisprudenziale così sorto ha indotto le Sezioni Unite, con sentenza n.
9148/2008, ad intervenire affinchè venisse adottato un orientamento unitario
che consentisse di dirimere le perplessità ed i dubbi sorti.
Un intervento che, non
senza sorpresa per gli operatori del diritto, ha cristallizzato il minoritario
orientamento secondo cui la ripartizione tra i condomini di tali obbligazioni
deve avvenire in proporzione delle rispettive quote.
2. Cos’è cambiato con la riforma del condominio
La riforma del
condominio, introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, ed entrata in
vigore il 18 giugno 2013, ha però introdotto una norma legislativa che supera
le argomentazioni delle Sezioni Unite, identificabile nell’art 63 disp. att.
c.c., e che apre un nuovo panorama giuridico che non esclude il sorgere di
nuovi orientamenti giurisprudenziali.
In primis il I comma di detto articolo ha introdotto un obbligo di
collaborazione fra l’amministratore ed il terzo in merito alla comunicazione
dei dati dei condomini morosi, affinchè possa essere iniziata nei loro
confronti l’idonea procedura esecutiva mirata al recupero del dovuto. La
mancata collaborazione dell’amministratore comporterà il diritto del creditore
di agire giudizialmente per ottenere questi dati, con evidenti responsabilità
dell’amministratore che sarà chiamato a rispondere delle spese di giudizio.
In secundis il II comma ammette che i creditori possano
agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, ma solo dopo la
preventiva infruttuosa escussione dei morosi.
Questo passo della
Riforma è stato salutato nei primi improvvisati commenti come la reintroduzione
di un vincolo di solidarietà dei condomini nei confronti dei terzi creditori.
Ma affermare ciò è inesatto.
Asserire che l'obbligo di
pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola
nella contribuzione alle spese, sia subordinato alla preventiva escussione di
questi ultimi non equivale affatto ad affermare che gli uni e gli altri siano
condebitori solidali verso il terzo per la totalità della medesima prestazione,
come invece previsto dall'art. 1292 c.c. Si tratta di due istituti normativi
differenti.
Soprattutto, quando vien
detto che i creditori possano agire nei confronti degli obbligati in regola con
i pagamenti, dopo soltanto l'escussione degli altri condomini, non si deve
intendere che l'obbligazione di gestione condominiale sia vista nuovamente come
vicenda costitutiva dell'insorgenza del debito di una stessa prestazione per
l'intero a carico dei partecipanti al condominio, restando salvi i criteri di
ripartizione ex art. 1123 c.c. nei soli rapporti interni fra condomini: tant'è
che l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta dalla
legge limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso.
Peraltro, nel quadro
allestito dalla l. n. 220 del 2012, dovrebbe essere astrattamente impedito che
abbiano a verificarsi situazioni di morosità di condomini verso terzi creditori
in ipotesi di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di
innovazioni, visto che queste, ai sensi dell'art. 1135, n. 4), c.c., sono ora
condizionate al previo obbligatorio accantonamento di un fondo speciale di
importo pari all'ammontare dei lavori. Questo fondo dovrebbe, pertanto,
comprendere tutte le somme necessarie al pagamento integrale dei creditori del
condominio, man mano che i rispettivi debiti giungono a scadenza.
Inoltre l'art. 63 comma
II disp. att., c.c., configura, in capo ai condomini che abbiano regolarmente
pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, un'obbligazione
verso il terzo che sia rimasto creditore, sussidiaria ed eventuale, favorita
dal beneficium excussionis, avente ad
oggetto non l'intera prestazione dovuta al creditore, quanto unicamente le
somme dovute dai morosi. Condomini morosi e condomini solventi, pur essendo
condebitori responsabili verso il terzo creditore per il saldo dovuto, si
trovano in posizione non paritetica, sussistendo una graduazione in ordine al
relativo pagamento.
Così impostato il
problema, il riconoscimento normativo di una relazione di sussidiarietà tra il
debito del condomino moroso e quello del condomino solvente non deporrebbe
affatto per la sussistenza di un nesso di solidarietà tra gli stessi. L'art. 63
comma II disp. att. c.c. si spiegherebbe come fonte di un'obbligazione legale
di garanzia di ogni condomino per le quote non sue.
La preventiva escussione
richiede, comunque, l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva
individuale in danno del condomino moroso, prima di potere pretendere
l'eventuale residuo insoddisfatto al condomino in regola.
L'onere di escussione
comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il
moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede.
Invero appare azzardato
parlare di solidarietà in senso proprio in quanto la lettera dell'art. 63 comma
2 disp. att. c.c. , che precisa che “i
creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola”, riconosce
al condomino solvente, convenuto in giudizio dal terzo per il pagamento del
restante credito condominiale, di paralizzare l'azione del creditore eccependo
il mancato esperimento del beneficio della preventiva escussione del patrimonio
del condomino moroso.
Appare comunque facile
presagire quale esito possa avere l'aspettativa del condomino adempiente di
vedersi rimborsata proprio dal moroso la quota da questi dovuta, stante la
necessaria premessa della già acclarata sua preventiva infruttuosa esecuzione
affrontata dal terzo creditore.
In ogni caso al condomino
in regola con i pagamenti, escusso dal terzo creditore per la parte dovuta dai
morosi, allo scopo di ottenere dagli altri condomini il rimborso di quanto da
lui corrisposto, dovrà consentirsi di avvalersi, oltre che dell'azione di
regresso verso il debitore principale inadempiente, altresì della surrogazione
legale (in forza dell'art. 1203, n. 3, c.c. secondo cui la surrogazione ha
luogo a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al
pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo), senza, peraltro, mai
esperire contemporaneamente i due rimedi, azionabili in via alternativa fra
loro.
In conclusione l'obbligazione
di gestione condominiale non determina a carico dei partecipanti al condominio
l'insorgenza di un debito solidale verso il terzo creditore per l'intera
prestazione: l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente viene,
infatti, dalla legge contenuto in proporzione alla rispettiva quota del moroso,
secondo un criterio di “doppia parziarietà”. Ciascun condomino è realmente
obbligato (in via primaria verso l'amministratore, e in via surrogatoria verso
il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua
porzione, ed è invece garante per le quote dei condomini inadempienti, restando
i rispettivi rapporti obbligatori distinti perché generati da cause
normativamente distinte. Nel senso che il condomino solvente garantisce
l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, e per
tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso nei
confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore.
Alla stregua
dell'operante principio di irretroattività, la nuova disciplina troverà
applicazione per tutti gli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico
sorto anteriormente, mentre sarà inapplicabile per le obbligazioni di spesa
prima della data di entrata in vigore della riforma.
Avv. Alberto Giupponi
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