Avvocato Alberto Giupponi a Borgo di Terzo

Alberto Giupponi

Avvocato Civilista - Avvocato Penalista - Matrimonialista e divorzista

Informazioni generali

Laureto con votazione 110 e lode presso l'Università degli Studi di Bergamo in data 26.10.2006 ed iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo dal 17.12.2010. Patrocinante in Cassazione e presso le altre giurisdizioni superiori. Lo studio ha tre sedi in: - San Pellegrino Terme (Bg), via Lungo Brembo n. 2 (sede principale); - Bergamo, via Masone n. 28; - Borgo di Terzo (Bg), via Nazionale n. 22. Le materia principalmente trattate sono il diritto civile (compresi sfratti, eredità, dichiarazioni di successione), il diritto penale ed il diritto di famiglia.

Esperienza


Matrimonio

La separazione ed il divorzio possono essere consensuali o giudiziali. La separazione consensuale e il divorzio congiunto richiedono che i due coniugi abbiano raggiunto un accordo in tutti i loro rapporti: dall’assegnazione della casa all’assegno di mantenimento, dal coniuge affidatario dei figli agli orari di frequentazione degli stessi, dall’assegnazione del mobilio a quello dei veicoli. In caso di difficoltà a raggiungere l’accordo la separazione o il divorzio saranno giudiziali. Ciò significa che il Giudice, dopo aver ascoltato le diverse esigenze dei coniugi, deciderà la risoluzione di ogni singola divergenza.


Eredità e successioni

Si tratta della materia maggiormente trattata dallo Studio. Generalmente il problema principale di queste cause riguarda l'impugnazione del testamento per la violazione della quota di legittima, ossia il mancato rispetto delle quote di spettanza di ciascun erede. Dette quote variano da caso a caso, a seconda della presenza del coniuge o dal numero di figli.


Diritto civile

Il diritto civile è una categoria estremamente ampia, la cui trattazione ricomprende materie come le eredità e le successioni, le separazioni ed i divorzi, le locazioni e gli sfratti, il recupero credito ed i pignoramenti, il diritto immobiliare, il diritto condominiale, etc. Lo Studio, nell'arco della sua ventennale esperienza, ha avuto modo di affrontare e risolvere un elevato numero di pratiche e controversie.


Altre categorie

Diritto condominiale, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto tributario, Diritto penale, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Titolo professionale

Cassazionista

Abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori - 2/2023

Abilitato al patrocinio dei clienti presso le giurisdizioni superiori quali Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale e Tribunale Superiore delle Acque)

Pubblicazione legale

Cosa accade se ci sono due testamenti?

Pubblicato su IUSTLAB

Il testamento è l’atto attraverso il quale il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esistono tre forme di testamento: vi sono quello pubblico e quello segreto, che coinvolgono necessariamente il notaio e comportano dei costi, e quello olografo, il quale può essere scritto di proprio pugno, facendo però attenzione a rispettare i requisiti di legge per non incorrere nella sua invalidità. I requisiti sono solo tre, per il resto per scrivere il testamento potrà essere utilizzato anche un semplice foglio di carta. Il testamento olografo deve essere scritto, interamente, dal testatore: non è valida la sottoscrizione di fogli stampati a computer o a macchina. Lo scritto deve inoltre essere datato e sottoscritto. La data consente di capire se, nel momento in cui il testamento è stato scritto, il testatore fossa capace di intendere e volere. E’ opportuno indicare giorno, mese e anno per non incorrere in contestazioni sulla validità, ma la data può essere ricostruita anche attraverso parole sostitutive che consentano di risalire con certezza al giorno in cui fu scritto, come “Natale 2012” che si riferisce senza incertezza al giorno al 25 dicembre 2012. Quanto alla sottoscrizione è consigliabile firmare in corsivo con nome e cognome, anche se sono ammessi vezzeggiativi o pseudonimi (si pensi a Jovanotti per Lorenzo Cherubini, oppure ai soprannomi con cui venivano chiamati alcuni dei nostri nonni o genitori nel paese), a condizione che individuino con certezza il testatore. L’indicazione del luogo non è richiesta a pena di nullità. E’ importante ricordare che il testamento può sempre essere revocato dal testatore. Nell’ipotesi in cui venga scritto un secondo testamento questo comporta la revoca di quello precedente, anche se non è stato espressamente previsto nello scritto (revoca tacita). La revoca tacita opera solo quando i due testamenti sono incompatibili fra loro, contrariamente si integreranno. Pertanto saranno incompatibili i due testamenti che assegnino quote differenti agli eredi. In questo caso sarà efficace solo il secondo testamento. Al contrario saranno entrambi validi e si integreranno due testamenti qualora nel primo vengano indicate le quote da destinare agli eredi, mentre nel secondo venga indicato uno specifico bene che si vuole lasciare ad uno dei figli (purché nel rispetto delle quote di legittima). Qualora l’incompatibilità riguardi non l’intero testamento, ma solo una parte del suo contenuto, la parte non incompatibile sarà comunque valida. Avv. Alberto Giupponi

Pubblicazione legale

Occorre il consenso dell’altro coniuge per separarsi o per divorziare?

Pubblicato su IUSTLAB

Per separarsi o divorziare non è necessaria la volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, tale da rendere intollerabile la convivenza, pur desiderando l’altro coniuge continuarla. Come precisa il Codice Civile la separazione si fonda sull’intollerabilità della prosecuzione della convivenza o sul grave pregiudizio all’educazione dei figli a causa della continuazione della convivenza stessa. Diversamente la legge n. 898/1970 che disciplina il divorzio (che può essere richiesto decorsi 3 anni dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale chiamato a statuire sulla separazione) richiede come presupposto l'impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ma qual è il significato di questi termini? In estrema sintesi in entrambi i casi non si vuole più condividere il proprio percorso di vita con l’altro coniuge. C’è sempre un pizzico di rammarico nello scrivere articoli come questo, ma è opportuno sfatare quelle credenze che ancora riguardano troppe persone, convinte di non potersi separare senza il consenso dell’altro coniuge. Nello specifico il giudice di legittimità si è pronunciato sul caso di una donna ultrasessantenne, con figli, che dopo anni di insofferenza nei confronti del marito ha deciso di concludere il percorso comune con il coniuge, che ormai comune non era più, in considerazione del distacco che aveva maturato nei confronti del marito. Nello specifico la donna ha dichiarato nel proprio atto costitutivo di non sopportare più il marito e di volersi separare da lui, e tale atteggiamento ha continuato a mantenere durante lo svolgimento del processo. Il marito non aveva commesso gesti eclatanti o tradimenti, ma come può accadere i coniugi erano diventati due estranei fra loro. Detta condotta ha portato alla pronuncia della separazione, senza addebito (quindi senza responsabilità esclusive) nei confronti di nessuno dei due coniugi, e con il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie per consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio in quanto coniuge economicamente più debole. In conclusione l’intollerabilità esiste non solo quando viene riconosciuta da entrambi i coniugi, ma anche quando, nonostante il tentativo di conciliazione, uno dei due insista nel chiedere la separazione. Non è necessaria, quindi, la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una delle parti (cfr. Cass. Civile, sent. n. 1164/14). Avv. Alberto Giupponi

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Lo studio

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Via Nazionale, 22
Borgo di Terzo (BG)

Sede secondaria:
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