Avvocato Alberto Giupponi a Borgo di Terzo

Alberto Giupponi

Avvocato Civilista - Avvocato Penalista - Matrimonialista e divorzista

Informazioni generali

Laureto con votazione 110 e lode presso l'Università degli Studi di Bergamo in data 26.10.2006 ed iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo dal 17.12.2010. Patrocinante in Cassazione e presso le altre giurisdizioni superiori. Lo studio ha tre sedi in: - San Pellegrino Terme (Bg), via Lungo Brembo n. 2 (sede principale); - Bergamo, via Masone n. 28; - Borgo di Terzo (Bg), via Nazionale n. 22. Le materia principalmente trattate sono il diritto civile (compresi sfratti, eredità, dichiarazioni di successione), il diritto penale ed il diritto di famiglia.

Esperienza


Diritto civile

Il diritto civile è una categoria estremamente ampia, la cui trattazione ricomprende materie come le eredità e le successioni, le separazioni ed i divorzi, le locazioni e gli sfratti, il recupero credito ed i pignoramenti, il diritto immobiliare, il diritto condominiale, etc. Lo Studio, nell'arco della sua ventennale esperienza, ha avuto modo di affrontare e risolvere un elevato numero di pratiche e controversie.


Eredità e successioni

Si tratta della materia maggiormente trattata dallo Studio. Generalmente il problema principale di queste cause riguarda l'impugnazione del testamento per la violazione della quota di legittima, ossia il mancato rispetto delle quote di spettanza di ciascun erede. Dette quote variano da caso a caso, a seconda della presenza del coniuge o dal numero di figli.


Matrimonio

La separazione ed il divorzio possono essere consensuali o giudiziali. La separazione consensuale e il divorzio congiunto richiedono che i due coniugi abbiano raggiunto un accordo in tutti i loro rapporti: dall’assegnazione della casa all’assegno di mantenimento, dal coniuge affidatario dei figli agli orari di frequentazione degli stessi, dall’assegnazione del mobilio a quello dei veicoli. In caso di difficoltà a raggiungere l’accordo la separazione o il divorzio saranno giudiziali. Ciò significa che il Giudice, dopo aver ascoltato le diverse esigenze dei coniugi, deciderà la risoluzione di ogni singola divergenza.


Altre categorie

Diritto condominiale, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto tributario, Diritto penale, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

In caso di separazione (o di interruzione della convivenza more uxorio) chi paga l’IMU e la tasi della casa coniugale? Il coniuge non assegnatario deve pagare l’IMU della nuova abitazione?

Pubblicato su IUSTLAB

La questione centrale per determinare chi sia tenuto al pagamento dell'IMU della casa coniugale è l'effetto del provvedimento giudiziale di assegnazione del Tribunale. La normativa e la giurisprudenza sono concordi nell'attribuire la soggettività passiva dell'imposta esclusivamente al coniuge assegnatario dell'immobile. L'articolo 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012 ha stabilito che l'assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (cfr. Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 878/2022; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno, sentenza n. 25/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 174/2024). Questo diritto reale di godimento, costituito in capo al coniuge assegnatario, lo rende l’unico soggetto passivo ai fini IMU per quell'immobile anche se l’altro coniuge è unico proprietario o comproprietario della casa coniugale. Di conseguenza, il coniuge non assegnatario, pur rimanendo proprietario o comproprietario dell’immobile, ne perde il possesso ai fini fiscali e, pertanto, non è più tenuto al versamento dell'imposta (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 4229/2024). La giurisprudenza ha chiarito che questo meccanismo comporta una “ traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio ” (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 878/2022, Cass. Civile, sent. n. 11416 del 30.04.2019). La Legge n. 160/2019 ha aggiornato la terminologia, facendo riferimento alla “ casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli ” anziché alla “ casa coniugale assegnata al coniuge ”. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare n. 1/DF/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa modifica non ha alterato la sostanza della disciplina, ma ha ampliato il suo ambito di applicazione anche ai casi di coppie non coniugate con figli . Il principio fondamentale rimane invariato: il soggetto passivo IMU è il genitore assegnatario della casa familiare. Una volta stabilito che il coniuge assegnatario della casa coniugale è il soggetto passivo dell’imposta, occorre verificare se sia tenuto o meno al pagamento dell’IMU. L'abitazione principale è esente dal pagamento dell'IMU ai sensi dei commi 740 e 741 della Legge n. 160 del 2019. L’unica eccezione a questa regola riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9), per i quali l'IMU è comunque dovuta, seppur con l'applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per l'abitazione principale. Per quanto riguarda il coniuge non assegnatario, che sia proprietario di un ulteriore immobile, o che intenda acquistarlo, non dovrà pagare l'IMU sulla nuova casa a condizione che vi stabilisca la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, così beneficiando così dell'esenzione per abitazione principale (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Benevento, sentenza n. 231/2023, Cass. Civile, sent. n. 17221 del 21.06.2024, Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Lombardia, sentenza n. 2429/2023, Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 13048/2023, Cass. Civ., sent. n. 19684 del 17-07-2024). Per il perseguimento di detto risultato particolarmente significativa è stato il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha ridefinito la nozione di abitazione principale che ora si riferisce all’immobile (iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare) nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Questo significa che il diritto all’esenzione è ora legato esclusivamente alla situazione del singolo possessore e non più al nucleo familiare, come stabilito dalla precedente formulazione della norma prima dell’intervento della Corte Costituzionale. Avv. Alberto Giupponi Via Lungo Brembo, 2 24016 San Pellegrino Terme (Bg) Tel. 0345/41117

Pubblicazione legale

Infiltrazioni nel condominio: le Sezioni Unite vengono chiamate a ripartire le spese del lastrico solare

Pubblicato su IUSTLAB

Come si ripartiscono le spese relative alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare? La soluzione non è scontata come si potrebbe pensare. Se ne è resa conto la Suprema Corte che, con sentenza n. 13526/2014, ha chiesto l'intervento delle Sezioni Unite. Un condomino lamenta di aver subito dei danni da infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo condominiale e chiede il risarcimento dei danni al condominio. Quest'ultimo, a sua volta, chiama in causa il condomino proprietario esclusivo del terrazzo. Come ci si poteva aspettare, i danni vengono ripartiti per 1/3 a carico della proprietà esclusiva e, per i rimanenti 2/3, a carico del condominio, nel rispetto del contenuto dell'art. 1126 c.c. Il problema della ripartizione delle spese relative al terrazzo condominiale non è mai stato di facile soluzione. Le Sezioni Unite erano intervenute per fare chiarezza con la sentenza n. 3672/1997, escludendo l'applicabilità della responsabilit extracontrattuale ex art. 2051 (risarcimento dei danni cagionati da cose in custodia) a vantaggio dell'art. 1126 c.c., con l'espressa distinzione di due ipotesi. Il lastrico appartiene a tutti i condomini. Nel caso in cui il lastrico solare svolga soltanto la funzione di copertura dell'edificio e appartenga a tutti i condomini, alle obbligazioni concernenti il contributo nelle spese per la conservazione, le riparazioni e le ricostruzioni sono tenuti tutti i partecipanti al condominio, sulla base delle rispettive quote di comproprietà riportate nelle tabelle millesimali (art. 1223, comma I, c.c.). In tale ipotesi, il risarcimento dei danni cagionati all'appartamento sottostante dalle infiltrazioni d'acqua derivanti dal lastrico per difetto di manutenzione sono a carico di tutti i condomini, in proporzione alle quote riportate dalle tabelle millesimali di proprietà. Il lastrico è di proprietà o uso esclusivo. Quando il lastrico solare, oltre che fungere da copertura dell'edificio, è destinato ad offrire ulteriori utilità a vantaggio del titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo, in quanto il lastrico oltre alla funzione di copertura, offre ad un singolo condomino ulteriori concretamente utilità, le spese (ed i danni risarcitori) andranno ripartiti in misura diversa, ponendo i 2/3 a carico di tutti i condomini (in ragione della funzione di copertura) e 1/3 a carico del titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo (in ragione delle altre utilità). In sostanza, secondo le Sezioni Unite (n. 3672/1997) obbligati alle ripartizioni ed ai risarcimenti sono i condomini che usufruiscono della copertura in concorso con il proprietario esclusivo. Abbiamo detto in precedenza che le Sezioni Unite sono intervenute per sopire il conflitto giurisprudenziale in atto, ma la soluzione prospettata dagli Ermellini, in questo caso, evidentemente non ha convito e non è riuscita a sopire gli animi. Secondo parte della dottrina, la questione doveva essere impostata in termini diversi, specie nell'ipotesi in cui i danni derivavano da un difetto di manutenzione: a prescindere dalla proprietà del terrazzo, se l'onere di manutenzione gravava sull'intero condominio, era questo a dover provvedere alla manutenzione e, in mancanza, al risarcimento dei relativi danni. Il proprietario esclusivo risponde solo dell'usura. La dottrina contestava la soluzione prospettata dalle Sezioni Unite sottolineando che il proprietario esclusivo poteva essere chiamato a concorrere alle spese nella misura di 1/3 (ovvero in altra misura da quantificare) solo nel caso in cui i danni fossero derivati dall'usura causata dal godimento esclusivo del bene ma non nel caso in cui essi derivavano dall'omessa manutenzione da parte del condominio. L'inerzia di quest’ultimo, in definitiva, non poteva pesare sulle tasche del singolo proprietario. In altre parole, se, per esempio, il proprietario esclusivo, con l'uso, deteriorava la pavimentazione del terrazzo, doveva concorrere in maniera maggiore alle spese di rifacimento, viceversa, nel caso in cui le infiltrazioni fossero state determinate dal naturale deterioramento della guaina, le spese sarebbero state ripartite tra tutti i condomini. Anche la giurisprudenza non era convinta. Parte della giurisprudenza aveva ovviamente seguito la dottrina con il risultato che alcune pronunce continuano a considerare il condominio come un custode della cosa e pertanto responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare (cfr. Cass. Civile, sent. n. 7727/2000 e n. 642/2003). Richiesto nuovamente l'intervento delle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13526 dell'11 marzo 2014, preso atto del contrasto in atto, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Avv. Alberto Giupponi

Pubblicazione legale

Cosa accade se ci sono due testamenti?

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Il testamento è l’atto attraverso il quale il testatore dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Esistono tre forme di testamento: vi sono quello pubblico e quello segreto, che coinvolgono necessariamente il notaio e comportano dei costi, e quello olografo, il quale può essere scritto di proprio pugno, facendo però attenzione a rispettare i requisiti di legge per non incorrere nella sua invalidità. I requisiti sono solo tre, per il resto per scrivere il testamento potrà essere utilizzato anche un semplice foglio di carta. Il testamento olografo deve essere scritto, interamente, dal testatore: non è valida la sottoscrizione di fogli stampati a computer o a macchina. Lo scritto deve inoltre essere datato e sottoscritto. La data consente di capire se, nel momento in cui il testamento è stato scritto, il testatore fossa capace di intendere e volere. E’ opportuno indicare giorno, mese e anno per non incorrere in contestazioni sulla validità, ma la data può essere ricostruita anche attraverso parole sostitutive che consentano di risalire con certezza al giorno in cui fu scritto, come “Natale 2012” che si riferisce senza incertezza al giorno al 25 dicembre 2012. Quanto alla sottoscrizione è consigliabile firmare in corsivo con nome e cognome, anche se sono ammessi vezzeggiativi o pseudonimi (si pensi a Jovanotti per Lorenzo Cherubini, oppure ai soprannomi con cui venivano chiamati alcuni dei nostri nonni o genitori nel paese), a condizione che individuino con certezza il testatore. L’indicazione del luogo non è richiesta a pena di nullità. E’ importante ricordare che il testamento può sempre essere revocato dal testatore. Nell’ipotesi in cui venga scritto un secondo testamento questo comporta la revoca di quello precedente, anche se non è stato espressamente previsto nello scritto (revoca tacita). La revoca tacita opera solo quando i due testamenti sono incompatibili fra loro, contrariamente si integreranno. Pertanto saranno incompatibili i due testamenti che assegnino quote differenti agli eredi. In questo caso sarà efficace solo il secondo testamento. Al contrario saranno entrambi validi e si integreranno due testamenti qualora nel primo vengano indicate le quote da destinare agli eredi, mentre nel secondo venga indicato uno specifico bene che si vuole lasciare ad uno dei figli (purché nel rispetto delle quote di legittima). Qualora l’incompatibilità riguardi non l’intero testamento, ma solo una parte del suo contenuto, la parte non incompatibile sarà comunque valida. Avv. Alberto Giupponi

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