Dopo la crisi del matrimonio o della convivenza, in presenza di figli minori, solo uno dei genitori potrà rimanere nella casa familiare, ossia l’immobile dove si è svolta la vita della famiglia unita.
Durante il giudizio di separazione, di divorzio o di regolazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il giudice ha il potere di assegnare all’uno o all’altro genitore la casa familiare. Nel decidere, deve tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori. L’assegnazione della casa familiare è infatti un istituto giuridico volto alla tutela dei figli e del loro interesse di continuare a vivere nell’abitazione familiare, anche dopo la separazione dei genitori.
Il giudice non ha il potere di provvedere sull’assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minori. Se invece i figli sono maggiorenni, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, occorre che questi ultimi versino, senza loro colpa, in una condizione di non autosufficienza economica.
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Alberto Pisanello
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