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Avvocato Alberto Pisanello a Bologna

Alberto Pisanello

Avvocato matrimonialista e divorzista. Esperto in responsabilità civile

Informazioni generali

L'Avv. Alberto Pisanello vanta specifica competenza nel diritto di famiglia e dei minori - settore nel quale cura anche l'aspetto penalistico nei casi di reati contro la persona, la famiglia e contro il patrimonio. Si occupa anche di assistere i propri Clienti nell'ambito di procedure di Amministrazione di Sostegno. Opera altresì nel settore della responsabilità civile medico-sanitaria, con riferimento alle questioni di malasanità. È titolare del proprio Studio legale sito a Bologna, in Via San Felice 123.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Pisanello ha un'esperienza pluriennale nel settore del diritto di famiglia. Si è già occupato di molte controversie, alcune delle quali connotate da un’elevata conflittualità. E' in grado di offrire al Cliente un servizio legale completo, anche in ambito penalistico, e basato sul continuo aggiornamento professionale e sulla cura del rapporto col Cliente.


Separazione

L'avv. Pisanello si preoccupa di consigliare il Cliente al meglio, suggerendo le soluzioni più efficaci per la separazione dal coniuge o dal convivente. Il servizio di assistenza che offre riguarda anche l'affidamento dei figli minori, il loro mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Punta a favorire la definizione consensuale della crisi, senza dubbio la più rapida e indolore, oltre che la più opportuna in presenza di figli minori.


Divorzio

L'Avv. Pisanello ha maturato una specifica competenza in materia di divorzio, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi anche in merito all'affidamento e al mantenimento della prole. Segue il Cliente con professionalità, competenza e disponibilità.


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Stalking e molestie, Tutela dei minori, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Affidamento, Adozione, Incapacità giuridica, Discriminazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Risarcimento danni da emotrasfusione

Diritto&consulenza

La pratica trasfusionale è una terapia di primaria importanza che viene eseguita spesso nelle strutture sanitarie per curare una patologia oppure in occasione di un intervento chirurgico (c.d. emotrasfusione occasionale). Essa può avvenire mediante trasfusione di sangue oppure mediante somministrazione di emoderivati. In passato si è purtroppo assistito alla diffusione delle cosiddette infezioni post-trasfusionali (quali ad esempio epatite C, epatite B, virus dell’HIV). Nel caso di danno conseguente a trattamento trasfusionale possono esserci più soggetti responsabili a vario titolo: la struttura sanitaria presso cui è stata effettuata la trasfusione, nei cui confronti è configurabile una responsabilità di tipo contrattuale; il Ministero della Salute, che può incorrere in responsabilità extracontrattuale per omessa vigilanza e controllo; eventualmente, anche la casa farmaceutica che risponderebbe a titolo extracontrattuale e ai sensi del codice del consumo per la produzione e la messa in commercio di emoderivati rivelatisi infetti. Alla diversità del soggetto responsabile corrispondono diversi regimi processuali e probatori. Andiamo a vedere quali sono le principali.

Pubblicazione legale

Mancanza di "consenso informato" e responsabilità del medico-sanitario

Diritto&consulenza

Il paziente è l’unico e vero “protagonista” della cura e del trattamento sanitario: egli ha il diritto inviolabile di scegliere se e come curarsi, nel rispetto della sua identità e dignità personale. Il paziente esprime il consenso alla cura e al trattamento, anche chirurgico, in base alle informazioni che riceve dal medico, in ordine alla natura e ai possibili sviluppi e rischi del percorso terapeutico proposto. La stessa Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (art. 32, secondo comma); l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come “uno stato di completo benessere psico-fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come uno stato di assenza di malattia e infermità” (Cost. OMS, New York, 22.7.1947). Ne deriva che la cura non deve necessariamente coincidere con la terapia proposta dai medici: spetta sempre al paziente decidere in ultima istanza. Il suo diritto all’autodeterminazione consapevole contempla, con pari dignità, anche il dissenso alla cura o la scelta di interromperla; “e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale” (Cass. Civ. 27.11.2012, n. 20984). E’ in questo contesto che si inserisce la disciplina del “consenso informato”, definito dalla Corte Costituzionale come “l’espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico”.

Pubblicazione legale

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

Diritto&consulenza

Quando un figlio nasce fuori del matrimonio, vale a dire da persone tra loro non coniugate, l’attribuzione della genitorialità presuppone necessariamente l’atto del riconoscimento. In altri termini, la madre e il padre che non sono uniti in matrimonio al momento della nascita o del concepimento del figlio, saranno considerati genitori di quest’ultimo solo se lo riconoscono. Il riconoscimento del figlio può essere validamente eseguito all’interno dell’atto di nascita, oppure tramite un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita, resa davanti all’ufficiale dello stato civile; oppure in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma. Se un genitore riconosce il figlio alla nascita e l’altro no, quest’ultimo potrà riconoscerlo in un momento successivo solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se il figlio è di età inferiore ai quattordici anni; ovvero, con il consenso del figlio stesso se quest’ultimo è già ultra quattordicenne.

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Lo studio

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Bologna (BO)