Avvocato Alberto Pisanello a Bologna

Alberto Pisanello

Avvocato matrimonialista e divorzista. Esperto in responsabilità civile


Informazioni generali

L'Avv. Alberto Pisanello vanta specifica competenza nel diritto di famiglia e dei minori - settore nel quale cura anche l'aspetto penalistico nei casi di reati contro la persona, la famiglia e contro il patrimonio. Si occupa anche di assistere i propri Clienti nell'ambito di procedure di Amministrazione di Sostegno. Opera altresì nel settore della responsabilità civile medico-sanitaria, con riferimento alle questioni di malasanità. È titolare del proprio Studio legale sito a Bologna, in Via San Felice 123.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Pisanello ha un'esperienza pluriennale nel settore del diritto di famiglia. Si è già occupato di molte controversie, alcune delle quali connotate da un’elevata conflittualità. E' in grado di offrire al Cliente un servizio legale completo, anche in ambito penalistico, e basato sul continuo aggiornamento professionale e sulla cura del rapporto col Cliente.


Separazione

L'avv. Pisanello si preoccupa di consigliare il Cliente al meglio, suggerendo le soluzioni più efficaci per la separazione dal coniuge o dal convivente. Il servizio di assistenza che offre riguarda anche l'affidamento dei figli minori, il loro mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Punta a favorire la definizione consensuale della crisi, senza dubbio la più rapida e indolore, oltre che la più opportuna in presenza di figli minori.


Divorzio

L'Avv. Pisanello ha maturato una specifica competenza in materia di divorzio, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi anche in merito all'affidamento e al mantenimento della prole. Segue il Cliente con professionalità, competenza e disponibilità.


Altre categorie:

Malasanità e responsabilità medica, Stalking e molestie, Eredità e successioni, Unioni civili, Affidamento, Adozione, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Discriminazione.


Referenze

Pubblicazione legale

L'addebito della separazione

Diritto&consulenza

Nel giudizio di separazione personale, se ricorrono i presupposti e vi è l’istanza di parte, il giudice può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione. L’addebito della separazione consiste quindi in una dichiarazione giudiziale di responsabilità a carico del coniuge colpevole di aver provocato, con le sue condotte inadempienti, la crisi irreversibile del matrimonio. Trattasi​ di un istituto giuridico paragonabile al risalente, e ormai abrogato, concetto di “colpa”.

Pubblicazione legale

L'assegnazione della casa familiare

Diritto&consulenza

Dopo la crisi del matrimonio o della convivenza, in presenza di figli minori, solo uno dei genitori potrà rimanere nella casa familiare, ossia l’immobile dove si è svolta la vita della famiglia unita. Durante il giudizio di separazione, di divorzio o di regolazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il giudice ha il potere di assegnare all’uno o all’altro genitore la casa familiare. Nel decidere, deve tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori. L’assegnazione della casa familiare è infatti un istituto giuridico volto alla tutela dei figli e del loro interesse di continuare a vivere nell’abitazione familiare, anche dopo la separazione dei genitori. Il giudice non ha il potere di provvedere sull’assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minori. Se invece i figli sono maggiorenni, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, occorre che questi ultimi versino, senza loro colpa, in una condizione di non autosufficienza economica.

Pubblicazione legale

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

Diritto&consulenza

Quando un figlio nasce fuori del matrimonio, vale a dire da persone tra loro non coniugate, l’attribuzione della genitorialità presuppone necessariamente l’atto del riconoscimento. In altri termini, la madre e il padre che non sono uniti in matrimonio al momento della nascita o del concepimento del figlio, saranno considerati genitori di quest’ultimo solo se lo riconoscono. Il riconoscimento del figlio può essere validamente eseguito all’interno dell’atto di nascita, oppure tramite un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita, resa davanti all’ufficiale dello stato civile; oppure in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma. Se un genitore riconosce il figlio alla nascita e l’altro no, quest’ultimo potrà riconoscerlo in un momento successivo solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se il figlio è di età inferiore ai quattordici anni; ovvero, con il consenso del figlio stesso se quest’ultimo è già ultra quattordicenne.

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Lo studio

Alberto Pisanello
Via San Felice 123
Bologna (BO)

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