IUSTLAB
Avvocato Alberto Pisanello a Bologna

Alberto Pisanello

Avvocato matrimonialista e divorzista. Esperto in responsabilità civile

Informazioni generali

L'Avv. Alberto Pisanello vanta specifica competenza nel diritto di famiglia e dei minori - settore nel quale cura anche l'aspetto penalistico nei casi di reati contro la persona, la famiglia e contro il patrimonio. Si occupa anche di assistere i propri Clienti nell'ambito di procedure di Amministrazione di Sostegno. Opera altresì nel settore della responsabilità civile medico-sanitaria, con riferimento alle questioni di malasanità. È titolare del proprio Studio legale sito a Bologna, in Via San Felice 123.

Esperienza


Diritto di famiglia

L'Avv. Pisanello ha un'esperienza pluriennale nel settore del diritto di famiglia. Si è già occupato di molte controversie, alcune delle quali connotate da un’elevata conflittualità. E' in grado di offrire al Cliente un servizio legale completo, anche in ambito penalistico, e basato sul continuo aggiornamento professionale e sulla cura del rapporto col Cliente.


Divorzio

L'Avv. Pisanello ha maturato una specifica competenza in materia di divorzio, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi anche in merito all'affidamento e al mantenimento della prole. Segue il Cliente con professionalità, competenza e disponibilità.


Separazione

L'avv. Pisanello si preoccupa di consigliare il Cliente al meglio, suggerendo le soluzioni più efficaci per la separazione dal coniuge o dal convivente. Il servizio di assistenza che offre riguarda anche l'affidamento dei figli minori, il loro mantenimento e l'assegnazione della casa familiare. Punta a favorire la definizione consensuale della crisi, senza dubbio la più rapida e indolore, oltre che la più opportuna in presenza di figli minori.


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Stalking e molestie, Eredità e successioni, Unioni civili, Affidamento, Adozione, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Discriminazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

L'assegnazione della casa familiare

Diritto&consulenza

Dopo la crisi del matrimonio o della convivenza, in presenza di figli minori, solo uno dei genitori potrà rimanere nella casa familiare, ossia l’immobile dove si è svolta la vita della famiglia unita. Durante il giudizio di separazione, di divorzio o di regolazione delle condizioni di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il giudice ha il potere di assegnare all’uno o all’altro genitore la casa familiare. Nel decidere, deve tenere prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori. L’assegnazione della casa familiare è infatti un istituto giuridico volto alla tutela dei figli e del loro interesse di continuare a vivere nell’abitazione familiare, anche dopo la separazione dei genitori. Il giudice non ha il potere di provvedere sull’assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minori. Se invece i figli sono maggiorenni, ai fini dell’assegnazione della casa familiare, occorre che questi ultimi versino, senza loro colpa, in una condizione di non autosufficienza economica.

Pubblicazione legale

Il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio

Diritto&consulenza

Quando un figlio nasce fuori del matrimonio, vale a dire da persone tra loro non coniugate, l’attribuzione della genitorialità presuppone necessariamente l’atto del riconoscimento. In altri termini, la madre e il padre che non sono uniti in matrimonio al momento della nascita o del concepimento del figlio, saranno considerati genitori di quest’ultimo solo se lo riconoscono. Il riconoscimento del figlio può essere validamente eseguito all’interno dell’atto di nascita, oppure tramite un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita, resa davanti all’ufficiale dello stato civile; oppure in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma. Se un genitore riconosce il figlio alla nascita e l’altro no, quest’ultimo potrà riconoscerlo in un momento successivo solo con il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, se il figlio è di età inferiore ai quattordici anni; ovvero, con il consenso del figlio stesso se quest’ultimo è già ultra quattordicenne.

Pubblicazione legale

Violenza domestica e misure di protezione urgenti

Diritto&consulenza

La violenza domestica e/o di genere è da sempre un fenomeno emergenziale. Quando gli abusi o i maltrattamenti si consumano all’interno dell'ambito familiare è opportuno intervenire con rapidità per scongiurare il verificarsi di conseguenze peggiori. Per questo motivo l’Autorità giudiziaria può adottare con urgenza misure di protezione, ordinando al coniuge o al convivente responsabile della condotta illecita di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di non avvicinarsi più ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima. Il provvedimento può essere disposto dal Tribunale civile in via d’urgenza su istanza di parte oppure, nei casi di condotte costituenti illecito penale, direttamente dalla Polizia giudiziaria su autorizzazione del Pubblico ministero in via cosiddetta “precautelare”.

Leggi altre credenziali (5)

Contatta l'avvocato

Avvocato Alberto Pisanello a Bologna
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Pisanello per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Alberto Pisanello a Bologna

Avv. Alberto Pisanello

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Alberto Pisanello
Via San Felice 123
Bologna (BO)