Pubblicazione legale:
.Nozione giuridica:
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
Nozioni cosa si intende per pirata della strada:
Il termine pirata della strada non è utilizzato in legge, ma in senso comune, parliamo di chi ha provocato un incidente stradale e che, ciò nonostante, si è dato alla fuga, senza fermarsi e quindi venendo meno sia all’obbligo di fornire i dati della propria assicurazione, sia quello di prestare eventuali soccorsi ai feriti.
Nel caso di lesioni, come detto, il pirata risponde del reato di fuga e, in presenza di gravi lesioni, anche di quello di omissione di soccorso.
Nel caso di soli danni materiali, invece, il pirata della strada risponde solo della sanzione amministrativa.
Consigli di come comportarsi:
Bisogna denunciare alle autorità ( Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale ) l'accaduto, in caso di lesioni occorre denunciare in referto medico che si è avuto un incidente con veicolo non identificato e che si è dato alla fuga, occorre avere testimoni, se si è in possesso della scatola nera il tutto è più semplificato per provare il sinistro, infine recarsi da un legale di fiducia per iniziare e svolgere al meglio la pratica in questione.
Importante sapere questa distinzione per fondo vittime della strada Consap:
In caso di incidente con veicolo non identificato vengono risarciti solo danni da lesioni, si ha un risarcimento per danni materiali in caso di lesioni superiore a 9 punti di invalidità con franchigia di 500,00 €
In caso di sinistro con veicolo non assicurato si ha diritto al danno materiale e per lesioni.
Per tutti gli altri casi, non descritti è possibile richiedere Consulenza Legale.