Avvocato Aldo Martucci Laureato in Giurisprudenza con tesi di laurea in Procedura Civile l'anno 2011. Pratica la professione legale dall'anno 2011. Iscritto all'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Competenza: Civilista ramo assicurativo, risarcimenti per lesioni e materiali, sinistri stradali e altri campi infortunistici. Smart working, consulenze telematiche.
Il campo del risarcimento danni è stata sempre la mia passione, per questo cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno la mia capacità legale. La legge Italiana assicura a ognuno che abbia ricevuto un danno, di ottenere un giusto risarcimento, avvalersi di un professionista legale è indispensabile.
Da quando ho iniziato ad esercitare la professione di legale ho sempre avuto una passione in questo campo, sia difendendo privati cittadini, che pubbliche amministrazioni. Tutti devono avere la sicurezza di essere seguiti da un professionista di fiducia, che curi ogni aspetto di un sinistro. Anche se un sinistro può sembrare facile sconsiglio di agire senza una giusta competenza legale nel campo.
Il nostro mondo gira intorno al campo assicurativo, credo che occorra sempre una giusta assistenza in un campo complesso per tante persone e mi sono sempre appassionato nella materia assicurativa. In caso di dubbi o problemi consiglio sempre di contattare un legale.
Secondo il codice civile: colui che danneggia o arrechi un danno a un altro soggetto, provocandogli un danno contrattuale o extracontrattuale, è tenuto a risarcirlo del pregiudizio arrecato: il risarcimento non è altro che la reintegrazione del patrimonio del danneggiato per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata. Le varie tipologie di danni che possono sussistere: -economico: detto anche patrimoniale, riguarda i redditi o i possedimenti. Vengono conteggiati i soldi spesi, non guadagnati o persi a causa di un comportamento illegittimo altrui. -biologico: relativo alla salute, quindi a ripercussioni fisiche o psichiche. -morale: sofferenza psicologica ed emotiva, il classico “patema d’animo” -esistenziale: ad esempio cicatrici in grado di determinare lo sconvolgimento della vita quotidiana, soprattutto nel caso di ustioni gravi al volto.
Premessa: Infortuni in Palestra Prima di scegliere la struttura nella quale allenarsi bisogna fare attenzione se questa struttura abbia o meno un assicurazione che copra eventuali infortuni. Soltanto in questo modo sarà possibile essere risarciti dal danno subito. Ovviamente, l’assicurazione è obbligatoria soltanto per gli sportivi tesserati da federazioni riconosciute dal CONI, per cui non tutte le palestre possono assicurare delle polizze competenti che vadano a coprire e salvaguardare l’incolumità dei propri iscritti. Per tale ragione è importante verificare la disponibilità delle strutture per tutelarsi in qualsiasi occasione. L’assicurazione obbligatoria per infortuni sportivi Con il Decreto del 3 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2010 è stabilito l’obbligo di assicurare tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di tecnici, dirigenti e atleti alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate. L’assicurazione obbligatoria deve tutelare lo sportivo dagli infortuni che si possono realizzare: durante lo svolgimento dell’attività sportiva, nel corso della gara ma anche nei momenti preliminari e finali di partite e allenamenti per le indispensabili azioni di riscaldamento e scarico; durante gli allenamenti, anche se effettuati in modo individuale, purché effettuati sono autorizzazione e controllo dell’Ente sportivo; durante i trasferimenti, verso e dal luogo delle manifestazioni sportive, con qualsiasi mezzo di trasporto effettuato. Se durante l’allenamento avviene un infortunio, subentra l’assicurazione per risarcire ogni danno. Per avere diritto a questo risarcimento la stessa struttura deve essere assicurata. Come specificato in precedenza, quindi, bisogna richiedere al momento dell’iscrizione se è presenta una polizza assicurativa che tuteli la palestra e i frequentanti. Se la risposta è positiva allora è già un passo avanti, ma è giusto dire che per ricevere un risarcimento tutto questo non basta. Dunque, bisogna necessariamente comprovare che l’incidente sia avvenuto all’interno della palestra e soprattutto che non si era già infortunati prima dell’accaduto. Ovvero, se ci si allena con una piccola contusione al braccio o con altri problemi fisici aggravati dai vari esercizi, l’assicurazione non potrebbe coprire il tutto e dare il risarcimento. Se è stato consegnato un certificato medico al momento dell’iscrizione, questo potrebbe provare di essere sempre stati in salute prima dell’incidente. Ogni palestra che si rispetti deve richiedere il certificato medico di ogni iscritto, in modo da essere pronti in questi casi particolari. Inoltre, è necessario comunicare l’infortunio in modo tempestivo al titolare della palestra e, insieme, contattare l’agenzia assicurativa della struttura. Così facendo si attua una vera e propria denuncia dell’accaduto e del danno subito, che sarà controllato da un medico. Se non sono presenti difformità si provvederà all’eventuale liquidazione. INFORTUNI SPORTIVI: QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO Non tutti gli incidenti sono uguali. O meglio, non tutti hanno la stesse cause. Per poter chiedere e ottenere un risarcimento danni in caso di infortunio avuto nel corso di un’attività sportiva, occorre che si verifichino determinate circostanze: • che l’infortunio sia stato causato da un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno (come ad esempio un altro atleta); • che l’infortunio sia stato causato da negligenza nell’ordinaria manutenzione della struttura; • che esista un nesso causale tra il comportamento scorretto o negligente e il danno. Per ogni altra informazione bisogna chiedere Consulenza Legale.
Premesso che ogni studente è coperto da Assicurazione obbligatoria INAIL per infortuni durante gli orari scolastici e avvenuti in ambienti scolastici. Ma vediamo in dettaglio la norma. Dobbiamo distinguere l'assicurazione da quella obbligatoria e da quella integrativa. Assicurazione scolastica obbligatoria: Le assicurazioni scolastiche, di norma coprono tutte le attività scolastiche. Per attività scolastiche s’intendono, in linea di massima, tutte quelle attività didattiche ed educative, teoriche e pratiche, tipiche dell’offerta scolastica. Il ministero dell’Istruzione fornisce una serie di linee guida e di programmi tipici per ogni tipo di scuola. Fermo restando questa attività di indirizzo, ogni istituto scolastico declina la propria offerta formativa in maniera autonoma e personalizzata all’interno delle autonomie garantite dalla legge. Nella scuola, in caso di infortunio, gli alunni sono coperti dalla polizza obbligatoria stipulata con l’INAIL. È bene ricordare che l’INAIL tuttavia non copre le spese mediche, in quanto a carico del SSN. L’INAIL prevede l’indennizzo solo nei casi di morte o invalidità permanente applicando comunque delle franchigie. Assicurazione scolastica integrativa : Questa seconda tipologia di assicurazione scolastica viene stipulata dall'istituto scolastico con una società privata. Le assicurazioni integrative, invece, coprono dagli infortuni che si possono verificare in tutte le altre situazioni che non sono legate strettamente alla didattica. Ad esempio un litigio fra gli alunni, uno scivolone per le scale durante la ricreazione, un incidente che capita in mensa o mentre si va nel bagno. Insomma, copre una serie di eventi che non rientrano nell'assicurazione Inail.
Sinistro all’estero: dentro e fuori il Sistema carta verde. Distinguiamo due ipotesi a seconda che il sinistro si sia verificato in uno Stato appartenente al Sistema carta verde o al di fuori di esso. Partiamo dal secondo caso, che è il più semplice da definire ma il più complesso da gestire nella pratica. La richiesta di risarcimento, infatti, andrà inviata direttamente al civile responsabile o alla compagnia assicurativa estera di controparte. In merito al primo caso, invece, è prevista una procedura agevolata per i residenti in uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), contesto territoriale che comprende i Paesi dell’Unione europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein. In forza di tale procedura, che è stata introdotta dalla direttiva comunitaria 2000/26/CE, ogni compagnia assicurativa appartenente allo SEE che tratti la materia della responsabilità civile è obbligata a nominare un rappresentante in ciascun Paese del medesimo contesto territoriale dove essa non ha una sede legale. Questa figura di rappresentanza viene definita “mandatario” ed è il punto di riferimento per tutte le questioni che riguardano i rapporti con la compagnia assicurativa estera, permettendo una notevole semplificazione in termini di procedure e trattative. Le condizioni di applicabilità sono le seguenti: 1) il danneggiato deve essere residente in uno dei Paesi dello SEE; 2) l’incidente deve essere avvenuto in uno dei Paesi aderenti al Sistema carta verde (un ambito territoriale ben più ampio rispetto a quello dello SEE); 3) il veicolo che ha causato il danno deve essere assicurato e immatricolato in uno Stato membro dello SEE. Quando ricorrono tutti questi requisiti, chi ha subito il danno può rivolgersi al mandatario della compagnia assicurativa del danneggiante sito nel proprio Paese, interfacciando con quest’ultimo nella propria lingua madre. I cittadini italiani possono conoscere i dati del mandatario inviando un’apposita richiesta al Centro Informazione Italiano presso la CONSAP (fino al 2012 era istituito presso l’ISVAP) indicando tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, quali: nazione di accadimento del sinistro; data di accadimento del sinistro; targa del veicolo responsabile del sinistro; stato di immatricolazione della vettura responsabile. La CONSAP individuerà l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il suo mandatario in Italia. Se, a seguito degli accertamenti svolti presso la CONSAP, il veicolo responsabile risulterà non identificato o non assicurato, o nel caso in cui l’impresa non avesse nominato il mandatario o non avesse fornito risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, la stessa andrà inoltrata a CONSAP S.p.A. – Organismo di Indennizzo Italiano, che valuterà l’esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile. se il veicolo responsabile del sinistro è immatricolato in Svizzera (Paese non aderente allo Spazio Economico Europeo), sarà possibile rivolgersi al Centro di Informazione presso CONSAP per conoscere il nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di assicurazione svizzera. Questo è possibile grazie a un accordo italo-svizzero: esso, però, non prevede l’obbligo per il mandatario in Italia di fornire una risposta motivata nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento né la possibilità di rivolgersi all’Organismo di Indennizzo in caso di assenza di risposta motivata.
Responsabilità Civile. Rientra nella sfera dei rapporti privati, in caso di fatto illecito tratto dagli art. 2043 e 2059 c.c. Si parla di responsabile civile per indicare il soggetto che è tenuto al risarcimento del danno cagionato da un altro soggetto. Può essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Responsabilità civile contrattuale La responsabilità contrattuale si basa sul concetto che se un individuo non adempie agli obblighi presi sottoscrivendo un contratto, deve pagare i relativi danni causati. La responsabilità civile extracontrattuale, si riferisce a comportamenti ritenuti illegali in quanto possono provare dei danni ad altri. Gli elementi costitutivi di tale situazione giuridica sono: -un fatto illecito: un comportamento doloso o colposo che genera conseguenze negative -un danno ingiusto: l’ingiustizia va intesa come l’avere leso un diritto tutelato dalla giurisprudenza senza delle cause giustificative -collegamento causa effetto: tra il fatto e il danno causato -imputabilità: non può esserci responsabilità se il soggetto è incapace di intendere e volere.
Sinistri stradali Prescrizioni art. 2947 c.c. La prescrizione è l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge. L’art. 2947 c.c. dispone: una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) può accadere che dallo stesso fatto derivino due distinti eventi: un illecito penale (ad esempio, le lesioni personali ad un passeggero); un illecito civile (come il danneggiamento del mezzo del proprietario). Il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. Il suddetto principio opera solo allorché il fatto di danno riguardi soggetti diversi; per contro, se i danni – alla persona e alle cose – sono subiti dallo stesso individuo «si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione. La prescrizione più lunga (art. 2947 c. 3 c.c.)(Cass. 2888/2003) è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta. Riassumendo 2 anni per danni materiali e 5 anni per lesioni questa è la regola generale. Per ogni dubbio è possibile chiedere consulenza legale.
Art. 145 bis Codice Assicurazioni. Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici Al comma 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti. In cosa consiste? Una volta che la scatola nera sarà installata, questa inizierà a registrare i dati relativi alla geolocalizzazione inclusi la data e l’ora. La scatola nera, come anticipato, si rivela preziosa in caso di incidente perché andrà a registrare anche i dati relativi all’accelerazione, alla tipologia di impatto ed alla velocità rilevata prima della decelerazione. Inoltre la scatola nera auto consente di accedere allo storico delle marce inserite nel corso del tempo e quindi dello stile di guida. Tutte queste informazioni vengono inviate ad un database che conserverà i dati così da permettere alle compagnie di analizzare il reale comportamento degli assicurati alla guida. I dati della scatola nera possono prevalere sulle testimonianze, per contestare i dati di una scatola nera serve solo provare il suo malfunzionamento, prova abbastanza ardua in fase stragiudiziale per non dire impossibile, quindi solo in fase giudiziale è possibile contestarla con richiesta di malfunzionamento e perizia di parte e del CTU. L’installazione della scatola nera è obbligatoria? A partire dal mese di luglio 2022 tutti i veicoli potranno ottenere l’omologazione previa installazione della scatola nera, mentre a partire dal 7 luglio 2024 le case automobilistiche dovranno immatricolare e commercializzare unicamente vetture dotate di scatola nera. Ad oggi nulla è stato previsto per quel che riguarda le auto già circolanti. Per tutto il resto è possibile richiedere consulenza legale
. Nozione giuridica: 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. 3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. 4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione. Nozioni cosa si intende per pirata della strada: Il termine pirata della strada non è utilizzato in legge, ma in senso comune, parliamo di chi ha provocato un incidente stradale e che, ciò nonostante, si è dato alla fuga, senza fermarsi e quindi venendo meno sia all’obbligo di fornire i dati della propria assicurazione, sia quello di prestare eventuali soccorsi ai feriti. Nel caso di lesioni, come detto, il pirata risponde del reato di fuga e, in presenza di gravi lesioni, anche di quello di omissione di soccorso. Nel caso di soli danni materiali, invece, il pirata della strada risponde solo della sanzione amministrativa. Consigli di come comportarsi: Bisogna denunciare alle autorità ( Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale ) l'accaduto, in caso di lesioni occorre denunciare in referto medico che si è avuto un incidente con veicolo non identificato e che si è dato alla fuga, occorre avere testimoni, se si è in possesso della scatola nera il tutto è più semplificato per provare il sinistro, infine recarsi da un legale di fiducia per iniziare e svolgere al meglio la pratica in questione. Importante sapere questa distinzione per fondo vittime della strada Consap: In caso di incidente con veicolo non identificato vengono risarciti solo danni da lesioni, si ha un risarcimento per danni materiali in caso di lesioni superiore a 9 punti di invalidità con franchigia di 500,00 € In caso di sinistro con veicolo non assicurato si ha diritto al danno materiale e per lesioni. Per tutti gli altri casi, non descritti è possibile richiedere Consulenza Legale.
Info sinistro stradale: La prima cosa da fare, dopo aver verificato che non ci siano feriti per i quali si deve tempestivamente chiamare i soccorsi e i vigili (soprattutto se non c’è certezza della colpa), è quella di denunciare il sinistro alla propria compagnia tempestivamente e comunque entro 3 giorni. Come? Compilando e inviando la constatazione amichevole (Modello CAI/CID): è possibile farlo anche senza modulo blu. Indennizzo diretto: Con la procedura di indennizzo diretto, colui che è stato danneggiato e ha ragione in tutto o in parte, farà richiesta di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente. Attenzione però: requisito obbligatorio è che lo scontro sia avvenuto tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia oltre al fatto che i conducenti non devono aver riportato lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità. Inoltre, le compagnie coinvolte devono aderire alla convezione C.A.R.D.: le compagnie italiane ammesse ad operare nella RC Auto aderiscono tutte alla C.A.R.D. ma non lo fanno tutte le imprese estere. A questo proposito, sul sito dell’IVASS è presente l’elenco delle compagnie estere ammesse ad operare nella RC Auto ed è specificato se l’impresa aderisce o meno alla convenzione C.A.R.D. Fuori dai casi di indennizzo diretto occorre seguire la procedura ordinaria: quindi chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. La procedura viene applicata quando lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danno fisici gravi. I terzi trasportati invece chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano al momento del sinistro. In caso di sinistri con soli danni a cose bisogna indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro o al primo atto formale verso la compagnia. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia è tenuta a richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, in modo da permettere all'assicurato di fornire le informazioni mancanti. Se venissero indicati successivamente potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Termini per ottenere il risarcimento: la compagnia di assicurazione ha tempo 30 giorni per poter mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al mezzo e agli oggetti trasportati. La condizione è che entrambi i conducenti che sono stati coinvolti nell’incidente abbiano firmato il Modulo blu. In caso contrario, ossia se il Modulo blu non è stato firmato dalla controparte, i giorni per formulare un’offerta diventano 60. In caso siano stati riportati danni fisici alla persona, il tempo per fare l'offerta di risarcimento sale invece a 90 giorni.
Aldo Martucci
Ancona
Mondragone (CE)
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