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Avvocato Aldo Martucci a Mondragone

Aldo Martucci

Avvocato Civilista

Informazioni generali

Avvocato Aldo Martucci Laureato in Giurisprudenza con tesi di laurea in Procedura Civile l'anno 2011. Pratica la professione legale dall'anno 2011. Iscritto all'ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Competenza: Civilista ramo assicurativo, risarcimenti per lesioni e materiali, sinistri stradali e altri campi infortunistici. Smart working, consulenze telematiche.

Esperienza


Incidenti stradali

Da quando ho iniziato ad esercitare la professione di legale ho sempre avuto una passione in questo campo, sia difendendo privati cittadini, che pubbliche amministrazioni. Tutti devono avere la sicurezza di essere seguiti da un professionista di fiducia, che curi ogni aspetto di un sinistro. Anche se un sinistro può sembrare facile sconsiglio di agire senza una giusta competenza legale nel campo.


Diritto assicurativo

Il nostro mondo gira intorno al campo assicurativo, credo che occorra sempre una giusta assistenza in un campo complesso per tante persone e mi sono sempre appassionato nella materia assicurativa. In caso di dubbi o problemi consiglio sempre di contattare un legale.


Risarcimento danni

Il campo del risarcimento danni è stata sempre la mia passione, per questo cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno la mia capacità legale. La legge Italiana assicura a ognuno che abbia ricevuto un danno, di ottenere un giusto risarcimento, avvalersi di un professionista legale è indispensabile.




Credenziali

Pubblicazione legale

Sinistri stradali Prescrizioni art. 2947 c.c.

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Sinistri stradali Prescrizioni art. 2947 c.c. La prescrizione è l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge. L’art. 2947 c.c. dispone: una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) può accadere che dallo stesso fatto derivino due distinti eventi: un illecito penale (ad esempio, le lesioni personali ad un passeggero); un illecito civile (come il danneggiamento del mezzo del proprietario). Il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. Il suddetto principio opera solo allorché il fatto di danno riguardi soggetti diversi; per contro, se i danni – alla persona e alle cose – sono subiti dallo stesso individuo «si applica l'unico (più lungo) termine di prescrizione. La prescrizione più lunga (art. 2947 c. 3 c.c.)(Cass. 2888/2003) è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta. Riassumendo 2 anni per danni materiali e 5 anni per lesioni questa è la regola generale. Per ogni dubbio è possibile chiedere consulenza legale.

Pubblicazione legale

Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 287 cod. ass. priv.)

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. Nozione giuridica: 1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , d), d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile. 3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello. 4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d bis) e d ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione. Nozioni cosa si intende per pirata della strada: Il termine pirata della strada non è utilizzato in legge, ma in senso comune, parliamo di chi ha provocato un incidente stradale e che, ciò nonostante, si è dato alla fuga, senza fermarsi e quindi venendo meno sia all’obbligo di fornire i dati della propria assicurazione, sia quello di prestare eventuali soccorsi ai feriti. Nel caso di lesioni, come detto, il pirata risponde del reato di fuga e, in presenza di gravi lesioni, anche di quello di omissione di soccorso. Nel caso di soli danni materiali, invece, il pirata della strada risponde solo della sanzione amministrativa. Consigli di come comportarsi: Bisogna denunciare alle autorità ( Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale ) l'accaduto, in caso di lesioni occorre denunciare in referto medico che si è avuto un incidente con veicolo non identificato e che si è dato alla fuga, occorre avere testimoni, se si è in possesso della scatola nera il tutto è più semplificato per provare il sinistro, infine recarsi da un legale di fiducia per iniziare e svolgere al meglio la pratica in questione. Importante sapere questa distinzione per fondo vittime della strada Consap: In caso di incidente con veicolo non identificato vengono risarciti solo danni da lesioni, si ha un risarcimento per danni materiali in caso di lesioni superiore a 9 punti di invalidità con franchigia di 500,00 € In caso di sinistro con veicolo non assicurato si ha diritto al danno materiale e per lesioni. Per tutti gli altri casi, non descritti è possibile richiedere Consulenza Legale.

Pubblicazione legale

Info sinistro stradale

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Info sinistro stradale: La prima cosa da fare, dopo aver verificato che non ci siano feriti per i quali si deve tempestivamente chiamare i soccorsi e i vigili (soprattutto se non c’è certezza della colpa), è quella di denunciare il sinistro alla propria compagnia tempestivamente e comunque entro 3 giorni. Come? Compilando e inviando la constatazione amichevole (Modello CAI/CID): è possibile farlo anche senza modulo blu. Indennizzo diretto: Con la procedura di indennizzo diretto, colui che è stato danneggiato e ha ragione in tutto o in parte, farà richiesta di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente. Attenzione però: requisito obbligatorio è che lo scontro sia avvenuto tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia oltre al fatto che i conducenti non devono aver riportato lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità. Inoltre, le compagnie coinvolte devono aderire alla convezione C.A.R.D.: le compagnie italiane ammesse ad operare nella RC Auto aderiscono tutte alla C.A.R.D. ma non lo fanno tutte le imprese estere. A questo proposito, sul sito dell’IVASS è presente l’elenco delle compagnie estere ammesse ad operare nella RC Auto ed è specificato se l’impresa aderisce o meno alla convenzione C.A.R.D. Fuori dai casi di indennizzo diretto occorre seguire la procedura ordinaria: quindi chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. La procedura viene applicata quando lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danno fisici gravi. I terzi trasportati invece chiedono i danni sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano al momento del sinistro. In caso di sinistri con soli danni a cose bisogna indicare il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro o al primo atto formale verso la compagnia. Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia è tenuta a richiederli con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia, in modo da permettere all'assicurato di fornire le informazioni mancanti. Se venissero indicati successivamente potrebbe infatti comportare l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Termini per ottenere il risarcimento: la compagnia di assicurazione ha tempo 30 giorni per poter mandare un’offerta di risarcimento per i danni provocati al mezzo e agli oggetti trasportati. La condizione è che entrambi i conducenti che sono stati coinvolti nell’incidente abbiano firmato il Modulo blu. In caso contrario, ossia se il Modulo blu non è stato firmato dalla controparte, i giorni per formulare un’offerta diventano 60. In caso siano stati riportati danni fisici alla persona, il tempo per fare l'offerta di risarcimento sale invece a 90 giorni.

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Ancona
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