Alessandra Bottura

Avvocato tributarista




Informazioni generali

Lo studio da anni tutela il cittadino e il contribuente presso i Giudici Tributari e presso le Agenzie Fiscali, Agenzia Riscossione ed Agenzia Entrate e gli Enti Previdenziali, quali l' Inps. In precedenza ho lavorato parecchi anni nell'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate di Verona, con conoscenza ed esperienza di ogni tipo di contenzioso fiscale e per tutte le imposte di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Esperienza


Diritto tributario

Ho lavorato per parecchi anni all'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Verona, con conoscenza di ogni tipologia di lite fiscale e di contenzioso per qualsiasi tipo di imposta. Attualmente, oltre che presso le Corti di Giustizia Tributaria, difendo il contribuente contro gli atti del pignoramento speciale effettuato dagli Enti Pubblici per imposte o contributi previdenziali non pagati


Contratti

Ho notevole esperienza nel campo dei contratti internazionali redatti per ditte che operano all'estero, soprattutto in Germania ed Oriente Ho difeso aziende italiane in procedure di Arbitrato Internazionale contro aziende straniere


Diritto internazionale ed europeo

Ho redatto numerosi contratti per società multinazionale che opera nel settore del dispositivo medico per l'impianto, con paesi europei e asiatici e ho esperienza nella redazione di contratti di common law oltre che dell'applicazione delle direttive europee in materia contrattuale


Altre categorie:

Diritto civile, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Pignoramento, Arbitrato.


Referenze

Pubblicazione legale

Debiti per tasse : pignoramento dello stipendio

Pubblicato su IUSTLAB

DEBITI PER TASSE: PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO Il cittadino contribuente che ha debiti per tasse, Irpef, Iva, Irap, verso l’Agenzia Entrate, o di contributi verso l’Inps o l’Inail per mancato pagamento, può attendersi che se non paga prontamente, l’Agenzia Entrate Riscossione cioè l’ex Equitalia, prepari qualche spiacevole sorpresa. Se l’ ammontare del debito supera euro 20.000, Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca , notiziando il cittadino con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso. Qui parleremo del pignoramento dello stipendio , ovvero del modo con il quale la Agenzia Riscossione può farsi pagare dal contribuente anche contro la sua volontà. Bisogna DISTINGUERE se il creditore, cioè colui che deve avere i soldi, sia un CREDITORE PRIVATO, come la BANCA, oppure il creditore sia l’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per tasse e contributi. 1) Se il creditore è un privato, ad es. la Banca alla quale non abbiamo pagato la rata del mutuo, ha diritto ad avere il 20 per cento della busta paga, ovvero un quinto, come prevede la legge; 2) Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, che riscuote per conto degli Enti Pubblici le tasse e i contributi non pagati, si comporta in questo modo: se la busta paga non è superiore ad euro 2.500 , l’Agente della Riscossione può prendere il 10 per cento; se la busta paga è di importo compreso tra euro 2.501 e 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere un settimo , se la busta paga è superiore ad euro 5.000, il 20 per cento. Per tutti i creditori vale il principio, scritto nell’ art 545 C.P.C., che può essere pignorato lo stipendio, solo nella somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metà. Attualmente, anno 2023, l’ASSEGNO SOCIALE è pari ad euro 503,23. Pertanto resta impignorabile la somma di euro 754,73 euro, ovvero l’assegno sociale aumentato della metà. Questo importo dello stipendio non può essere toccato da nessun pignoramento; la legge lo ritiene il minimo vitale per l’esistenza e non può essere toccato. Contro il pignoramento può essere proposto ricorso in opposizione entro 20 giorni dalla notifica, in Tribunale. Quanto sopra scritto si applica solo al pignoramento dello stipendio; DIVERSE NORME, si applicano al pignoramento della pensione e delle somme giacenti sul conto corrente al momento del pignoramento. Conviene sempre consultarsi con il proprio Legale di fiducia, appena sia pervenuto l’atto di pignoramento STUDIO LEGALE AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA, Verona

Pubblicazione legale

Debiti per tasse del defunto e difesa degli eredi

Pubblicato su IUSTLAB

DEBITI PER TASSE DEL DEFUNTO E DIFESA DEGLI EREDI Spesso i cittadini si rivolgono all’avvocato in quanto, venuto a mancare un loro congiunto, genitore o coniuge, vengono trovati documenti del defunto dai quali si ricava che non sono state pagate tasse o contributi e quindi la pratica è diventata di competenza della Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia. Cosa possono fare gli eredi in tal caso? Prima di tutto, soprattutto se il debito è rilevante, devono rivolgersi subito all’avvocato per essere consigliati. E’ assolutamente sconsigliato cercare di risolvere il problema da soli, magari guardando su Internet; la confusione è tanta e gli errori si pagano a caro prezzo. E’ necessario consultare il professionista prima di sbagliare e non dopo. Ricordiamo che chi eredita diventa responsabile anche dei debiti del defunto. Vediamo i passi necessari. Gli eredi sono tenuti per legge a presentare la dichiarazione fiscale di successione entro un anno dalla morte del congiunto ; sono anche tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto per la frazione di anno in cui è vissuto, sempre che in vita il loro congiunto non fosse esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. ATTENZIONE: Con la presentazione della dichiarazione di successione l’Agenzia delle Entrate ha notizia dell’avvenuto decesso. Prima di farsi vivi con il fisco è meglio quindi consigliarsi con avvocato di fiducia, il quale per prima cosa dirà, se non si ha conoscenza generale del patrimonio del defunto, di procedere ad un inventario generale del patrimonio lasciato. E’ necessario rendersi conto se sono caduti in successione più crediti o più debiti, cioè con espressione semplice, se nel patrimonio lasciato vi sia più attivo o più passivo; nell’ultimo caso può essere conveniente per gli eredi, al fine di non dover pagare i debiti ereditari, di rinunciare alla successione. La rinuncia alla successione , possibile entro 10 anni dalla morte , se la successione non è stata accettata, deve essere proposta davanti al Notaio o all’Ufficio Successioni del Tribunale competente. Attenzione : la rinuncia alla successione non può essere effettuata dall’erede che sia in possesso dei beni ereditari o che abbia disposto del patrimonio del defunto, a meno che non sia effettuato l’inventario dei beni lasciati entro tre mesi dalla morte . ( accettazione con beneficio di inventario). Il tempo di tre mesi è stabilito dalla legge perentoriamente e a pena di decadenza, ovvero se tale periodo di tempo trascorre inutilmente senza richiesta dell’inventario, l’eredità anche se passiva e dannosa, si ha per accettata . ALCUNI ESEMPI 1) Anna figlia di Mario ha il conto corrente cointestato con il padre Mario. Muore Mario e la figlia Anna preleva e deposita sul conto cointestato. Qualche tempo dopo si fa vivo qualche creditore di Mario e chiede il pagamento di vecchi debiti del defunto; Anna non potrà rinunciare alla successione del padre e sarà chiamata a pagare i debiti . 2) muore Mario e Anna sua figlia, affitta un appartamento di proprietà del defunto e percepisce il canone di locazione. Anna non potrà più rinunciare alla successione del padre Mario anche se in seguito verrà sapere che il padre aveva molti debiti ad esempio con Agenzia Entrate o l’Inps. Agenzia Entrate o Inps possono chiedere ad Anna il pagamento dei debiti del padre e legittimamente . Appena si apre una successione, soprattutto se il defunto era un imprenditore, prima di commettere passi falsi, è opportuno consigliarsi con un avvocato di fiducia. Avv. Alessandra Bottura, Studio Legale in Verona

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Corso Porta Nuova 7
Verona (VR)

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