Principio cardine della tutela dei minorenni nel mondo dell’informazione è realizzata attraverso diversi livelli di protezione.
La nostra Costituzione all'art. 31 riconosce la tutela ai minorenni nella parte in cui si afferma che la Repubblica italiana “ protegge… l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, inoltre, tale salvaguardia è già espressa in senso più ampio anche nell’art. 2 in cui vengono riconosciuti e garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo…”.
Tali principi hanno trovato una loro attuazione anche nella legislazione ordinaria nel settore civile, penale e amministrativo.
Nel caso dei minori, destano preoccupazione gli sviluppi legati a un uso indiscriminato e poco avveduto di apparecchi legati all’Internet come nel caso di giocattoli interattivi, specificamente destinati ai bambini, ma anche di smartwatch, sempre più spesso utilizzati da soggetti giovanissimi.
E’ fondamentale, pertanto, affrontare la specifica questione delle interazioni dei minori sui social media e dell’impatto in termini di riservatezza e protezione dei dati personali di queste attività.
E’ necessario procedere con l’individuazione dei rischi concreti poiché numerose possono essere le conseguenze legate all’utilizzo di social media da parte di minori.
Tra queste basti menzionare il problema dei furti di identità, che raramente vengono scoperti prima del diciottesimo anno, quando i danni reputazionali possono già aver assunto proporzioni gigantesche.
Muovendo da un’analisi degli strumenti di diritto a disposizione per la tutela dei navigatori più giovani, il riferimento immediato è rappresentato dalla disciplina, di derivazione europea, riguardante la tutela della privacy.
L’attenzione verso il trattamento dei dati dei minori rappresenta, una delle novità più importanti contenute nella nuova disciplina europea, convenzionalmente definita come GDPR.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) contiene norme specifiche intese a rafforzare la protezione dei dati personali dei minori.
La normativa limita l’età per la quale gli individui possono legalmente dare il consenso, introduce regole precise per rendere chiare e comprensibili le richieste di consenso destinate ai minori nonché regola come i servizi online possono ottenere il consenso dei minori.
Il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”.
Al di sotto dei 14 anni, il consenso viene autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
L’art. 38 del GDPR ha espressamente previsto che i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.
Il legislatore europeo ha previsto che i minori abbiano maggiori tutele perché sono particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale.
Diversi studi hanno rilevato che le prassi di marketing attraverso i social media, i giochi online e le applicazioni mobile hanno un impatto evidente sul loro comportamento.
La profilazione, ad esempio, può servire per individuare i giocatori più propensi a spendere o per fornire annunci personalizzati a cui non corrisponde una maturità da parte del minore nel riconoscere la ragione commerciale di una pratica di marketing.
Ne consegue la necessità di tutelare legalmente il minore.
Come ha spesso chiarito la Suprema Corte di Cassazione, la salute del minore merita di essere protetta.
Anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19069/2006 ha affermato la necessità
della tutela del minore nel cyberspazio a non subire interferenze
arbitrarie o illegali.
I genitori, pertanto, sono tenuti ad
educare i propri figli al corretto utilizzo di tali nuovi sistemi di
comunicazione mediante una limitazione sia qualitativa sia
quantitativa all'accesso e condivisione di contenuti. L’anomalo
utilizzo di tali strumenti da parte dei minori può essere sintomo di una scarsa vigilanza ed educazione.
Specializzata in: Diritto di famiglia, separazioni, divorzi e relativi assetti patrimoniali nella ricerca delle giuste condizioni di mantenimento e affidamento dei figli minori con assegnazione della casa coniugale. Mi occupo, altresì, con particolare interesse della tutela della famiglia al di fuori del matrimonio e dei figli nati da convivenza more uxorio, Contenzioso civile, contrattualistica, locazioni, condominio, sanzioni amministrative, sinistri , recupero crediti, pignoramenti. Lo Studio non espleta gratuito patrocinio.
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Lo sfratto, rappresenta un decisivo momento di rottura tra locatore e conduttore ove entrano in conflitto reciproche pretese che meritano di essere adeguatamente assistite da un intervento legale risolutivo.
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Alessandra Mirarchi
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