Avvocato Alessandro Cortese a Lamezia Terme

Alessandro Cortese

Avvocato del Lavoro

Informazioni generali

L'avv. Cortese si occupa da circa 20 anni di diritto del lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per imprese e lavoratori. Laureatosi nel 1995 presso l'Università La Sapienza di Roma con tesi su "Il potere disciplinare: le sanzioni conservative", ha conseguito nel 2001 Master di II Livello in Diritto del Lavoro presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha acquisito sul campo esperienza in materia di relazioni industriali e sindacali e di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati e conciliazioni). Da ultimo ha conseguito Master in Innovazione Tecnologica e di Contesto. Opera in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Lo studio si occupa di licenziamenti individuali e collettivi, riconoscimento mansioni superiori, demansionamento e dequalificazione, mobbing e bossing, trasferimenti individuali, trasferimenti d'azienda, passaggi d'appalto.


Licenziamento

Lo studio supporta le aziende nell'intera procedura relativa ai licenziamenti individuali e collettivi, così come alle procedure disciplinari (fase contestazione, giustificazioni/audizione, irrogazione sanzione). Lo studio, inoltre, supporta i lavoratori nelle impugnative stragiudiziali e giudiziali dei licenziamenti e per il recupero delle relative indennità risarcitorie.


Mobbing

Lo studio ha seguito numerosi procedimenti in materia di demansionamento, dequalificazione, comportamenti vessatori, discriminatori e/o ritorsivi e di tutte quelle situazioni integranti violazioni del precetto dettato dall'art 2087 del Codice Civile, identificati nel comune sentire quali ipotesi di Mobbing (fattispecie, a dire il vero, non disciplinata dalla nostra legislazione).


Altre categorie

Diritto sindacale, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Incidenti stradali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Appalto pubblico - Clausola sociale -Obbligo riassorbimento personale

Tribunale Lavoro Lamezia Terme - Ordinanza ex art 700 c.p.c.

Qualora il capitolato d'appalto non preveda la necessità di una professionalità esistente nell'organico dell'appaltatore uscente, la società subentrante, in applicazione della clausola sociale, non ha l'obbligo di proporre al lavoratore l'assunzione in una posizione lavorativa alternativa, con un inquadramento inferiore. Questo è quanto ha stabilito il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme in un caso seguito dallo studio, richiamando la giurisprudenza eurocomunitaria ed amministrativa in materia

Pubblicazione legale

Concorso pubblico- Accomodamento ragionevole (articolo 5-bis L. 104/1992) in fase di scelta sedi del caregiver vincitore di concorso. Illegittimo il diniego della P.A.. Discriminazione.

Pubblicato su IUSTLAB

IL CASO Il ricorrente, genitore e caregiver di due figli minori portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, co L. 104/1992, risultava vincitore del concorso pubblico RIPAM per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia. Pubblicata la graduatoria, il ricorrente presentava più istanze di accomodamento ragionevole ex art. 5-bis L. n. 104/1992, chiedendo l'assegnazione a una sede nel Distretto della Corte d'Appello vicina alla residenza dei propri figli e utile a garantire loro la necessaria assistenza continuativa. Il Ministero rigettava le istanze ritenendo l'accomodamento non praticabile nella fase di assegnazione delle sedi per via della natura nazionale e massiva della procedura, della necessità di rispettare l'ordine di graduatoria e la par condicio tra i candidati; LE ECCEZIONI SOLLEVATE DAL MINISTERO Giurisdizione : il Tribunale ha affermato la propria giurisdizione posto che l'azione ha ad oggetto l'accertamento della natura discriminatoria della condotta ministeriale, tutelata nelle forme degli artt. 700 c.p.c. e 38 D.Lgs. 150/2011; Competenza territoriale : il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, in applicazione dell'art. 28, co. 2 D.Lgs. 150/2011 Il giudice ha chiarito preliminarmente che la domanda non si fondava sull'art. 33, co. 5 L. 104/1992 (diritto alla sede più vicina al familiare assistito, applicabile solo in caso di handicap grave), bensì sull'art. 5-bis della medesima legge, ritenendo la misura richiesta dal ricorrente utile a soddisfare i requisiti di adeguatezza, pertinenza, appropriatezza e necessità prescritti dalla norma. Quanto al diniego ministeriale, il giudice rilevava che: - l'Amministrazione non aveva prospettato alcuna soluzione alternativa; - i motivi addotti (tutela dellordine di graduatoria e della par condicio) non erano condivisibili alla luce dell'art. 5-bis; - l'assegnazione d'ufficio del ricorrente a Venezia era conseguenza diretta del rifiuto dell'accomodamento; - che la mancata adozione di soluzioni ragionevoli in favore del caregiver costituiva discriminazione indiretta da parte del datore di lavoro LA DECISIONE Il Tribunale ha accolto il ricorso cautelare, ordinando al Ministero di: 1. riservare almeno un posto nel Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro o, in subordine, nel Distretto di Reggio Calabria; 2. non procedere allo scorrimento della graduatoria in favore di idonei non vincitori per i posti che si renderanno vacanti in tali distretti, assegnando invece tali sedi al ricorrente.

Sentenza giudiziaria

LICENZIAMENTO RITORSIVO - RIFIUTO DEMANSIONAMENTO

548/2019 Tribunale Lavoro Lamezia Terme

Il datore di lavoro cercava di imporre alla lavoratrice un accordo di demansionamento in sede sindacale senza far conoscere alla lavoratrice i termini dell'accordo. La relativa conversazione era oggetto di registrazione mediante smartphone da parte della lavoratrice. A fronte del rifiuto della lavoratrice, il datore di lavoro intimava il licenziamento per "asserito" motivo oggettivo (calo fatturato). Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto ammissibile come prova la registrazione della conversazione attraverso lo smartphone. Accoglieva le circostanziate deduzioni circa l'insussistenza del motivo oggettivo addotto dall'azienda e accertava che quello ritorsivo era il motivo unico e determinate del licenziamento. Ne dichiarava la nullità ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione.

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Lo studio

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