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Avvocato Alessandro Cortese a Lamezia Terme

Alessandro Cortese

Avvocato del Lavoro

Informazioni generali

L'avv. Cortese si occupa da circa 20 anni di diritto del lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per imprese e lavoratori. Laureatosi nel 1995 presso l'Università La Sapienza di Roma con tesi su "Il potere disciplinare: le sanzioni conservative", ha conseguito nel 2001 Master di II Livello in Diritto del Lavoro presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha acquisito sul campo esperienza in materia di relazioni industriali e sindacali e di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati e conciliazioni). Da ultimo ha conseguito Master in Innovazione Tecnologica e di Contesto. Opera in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Lo studio si occupa di licenziamenti individuali e collettivi, riconoscimento mansioni superiori, demansionamento e dequalificazione, mobbing e bossing, trasferimenti individuali, trasferimenti d'azienda, passaggi d'appalto.


Licenziamento

Lo studio supporta le aziende nell'intera procedura relativa ai licenziamenti individuali e collettivi, così come alle procedure disciplinari (fase contestazione, giustificazioni/audizione, irrogazione sanzione). Lo studio, inoltre, supporta i lavoratori nelle impugnative stragiudiziali e giudiziali dei licenziamenti e per il recupero delle relative indennità risarcitorie.


Mobbing

Lo studio ha seguito numerosi procedimenti in materia di demansionamento, dequalificazione, comportamenti vessatori, discriminatori e/o ritorsivi e di tutte quelle situazioni integranti violazioni del precetto dettato dall'art 2087 del Codice Civile, identificati nel comune sentire quali ipotesi di Mobbing (fattispecie, a dire il vero, non disciplinata dalla nostra legislazione).


Altre categorie

Diritto sindacale, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Incidenti stradali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

LICENZIAMENTO RITORSIVO - RIFIUTO DEMANSIONAMENTO

548/2019 Tribunale Lavoro Lamezia Terme

Il datore di lavoro cercava di imporre alla lavoratrice un accordo di demansionamento in sede sindacale senza far conoscere alla lavoratrice i termini dell'accordo. La relativa conversazione era oggetto di registrazione mediante smartphone da parte della lavoratrice. A fronte del rifiuto della lavoratrice, il datore di lavoro intimava il licenziamento per "asserito" motivo oggettivo (calo fatturato). Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto ammissibile come prova la registrazione della conversazione attraverso lo smartphone. Accoglieva le circostanziate deduzioni circa l'insussistenza del motivo oggettivo addotto dall'azienda e accertava che quello ritorsivo era il motivo unico e determinate del licenziamento. Ne dichiarava la nullità ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione.

Pubblicazione legale

Licenziato chi rifiuta di svolgere mansioni diverse

Pubblicato su IUSTLAB

In un caso seguito dallo studio la Corte di Cassazione, confermando le sentenze di primo e secondo grado, ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta immotivatamente di svolgere mansioni diverse nell'ambito della qualifica ricoperta (Cass. Sez. Lav. Ordinanza 17270 del 24 giugno 2024) .

Pubblicazione legale

Comportamenti extra-lavorativi - Licenziamento

Pubblicato su IUSTLAB

Con la sentenza in commento (n. 505/2022) la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la decisione con cui il Tribunale di primo grado, sia nella fase sommaria che di opposizione con Rito Fornero (doppia conforme), aveva giudicato legittimo il licenziamento intimato nei confronti di un dipendente trovato in possesso di armi frutto di ricettazione e con matricola abrasa. La Corte, nel solco della giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass.5317/2017; Cass. 2168/ 2013 ; Cass. 132/ 2008 ) , ha ritenuto che nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il Giudice del Lavoro può fondare il suo convincimento su tutti gli atti del procedimento penale, finanche quando sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale. La Corte ha condiviso l'iter argomentativo di primo grado con cui il Tribunale ha ritenuto irrimediabile la lesione del rapporto fiduciario da parte di chi si è reso autore di condotte in contrasto rispetto a fondamentali principi etici , venendo gravemente meno al dovere di non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. Ciò di cui si deve tenere conto al fine di stabilire se il comportamento extra-lavorativo di un dipendente abbia incidenza lesiva del vincolo fiduciario è la sua potenziale , e non già effettiva , attitudine a compromettere la funzionalità del rapporto .

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Lo studio

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Via Francesco Colelli N. 42
Lamezia Terme (CZ)