Avvocato Alessandro Cortese a Lamezia Terme

Alessandro Cortese

Avvocato del Lavoro


Informazioni generali

L'avv. Cortese si occupa da circa 20 anni di diritto del lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, per imprese e lavoratori. Laureatosi nel 1995 presso l'Università La Sapienza di Roma con tesi su "Il potere disciplinare: le sanzioni conservative", ha conseguito nel 2001 Master di II Livello in Diritto del Lavoro presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha acquisito sul campo esperienza in materia di relazioni industriali e sindacali e di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati e conciliazioni). Da ultimo ha conseguito Master in Innovazione Tecnologica e di Contesto. Opera in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Lo studio si occupa di licenziamenti individuali e collettivi, riconoscimento mansioni superiori, demansionamento e dequalificazione, mobbing e bossing, trasferimenti individuali, trasferimenti d'azienda, passaggi d'appalto.


Licenziamento

Lo studio supporta le aziende nell'intera procedura relativa ai licenziamenti individuali e collettivi, così come alle procedure disciplinari (fase contestazione, giustificazioni/audizione, irrogazione sanzione). Lo studio, inoltre, supporta i lavoratori nelle impugnative stragiudiziali e giudiziali dei licenziamenti e per il recupero delle relative indennità risarcitorie.


Mobbing

Lo studio ha seguito numerosi procedimenti in materia di demansionamento, dequalificazione, comportamenti vessatori, discriminatori e/o ritorsivi e di tutte quelle situazioni integranti violazioni del precetto dettato dall'art 2087 del Codice Civile, identificati nel comune sentire quali ipotesi di Mobbing (fattispecie, a dire il vero, non disciplinata dalla nostra legislazione).


Altre categorie:

Diritto sindacale, Domiciliazioni, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Previdenza, Incidenti stradali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

LICENZIAMENTO RITORSIVO - RIFIUTO DEMANSIONAMENTO

548/2019 Tribunale Lavoro Lamezia Terme

Il datore di lavoro cercava di imporre alla lavoratrice un accordo di demansionamento in sede sindacale senza far conoscere alla lavoratrice i termini dell'accordo. La relativa conversazione era oggetto di registrazione mediante smartphone da parte della lavoratrice. A fronte del rifiuto della lavoratrice, il datore di lavoro intimava il licenziamento per "asserito" motivo oggettivo (calo fatturato). Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto ammissibile come prova la registrazione della conversazione attraverso lo smartphone. Accoglieva le circostanziate deduzioni circa l'insussistenza del motivo oggettivo addotto dall'azienda e accertava che quello ritorsivo era il motivo unico e determinate del licenziamento. Ne dichiarava la nullità ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento delle retribuzioni e della contribuzione dalla data del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione.

Sentenza giudiziaria

Selezione per titoli. Computabilità del periodo di congedo per maternità nella valutazione della pregressa esperienza lavorativa.

390/2021 Tribunale Lavoro lamezia Terme

Con sentenza n. 390/2021 il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme, in un caso seguito dallo studio, ha stabilito il principio che "l’unica interpretazione compatibile con il principio di non discriminazione è quella fondata sulla piena equiparazione del periodo (non lavorato) di congedo per maternità ai periodi di effettivo servizio". La seconda classificata ad una selezione pubblica promossa da una società aeroportuale per un posto impiegatizio, proponeva ricorso sul presupposto dell'erronea attribuzione del punteggio alla prima classificata in relazione alla pregressa esperienza lavorativa presso la società. Sosteneva che il periodo (non lavorato) di congedo per maternità non fosse utilmente computabile nella pregressa esperienza. Nel richiamare l'art. 22, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 151/2001, secondo cui “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (...)" e “gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti”, il Tribunale ha chiarito che costituirebbe discriminazione nei confronti della lavoratrice madre non considerare i periodi di maternità nella pregressa esperienza lavorativa.

Titolo professionale

Master Innovazione Tecnologica e di contesto

Oltre Open Innovaction Hub - 1/2020

Master di durata annuale su normativa, creazione e gestione di start-up e PMI innovative. Crowdfounding ed Equity Founding. Investtori istituzionali e partner privati delle aziende. Impatti sociali dell'impresa. Report e bilancio integrato

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Lo studio

Alessandro Cortese
Via Francesco Colelli N. 42
Lamezia Terme (CZ)

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