Annullata pretesa di ripetizione dell’indebito da parte di INPS per € 39.544,00

Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6184/2024 del 27.09.2024




Caso legale: Alla mia assistita Tizia, titolare di pensione di reversibilità, per essere stata sposata con Caio per vent’anni ed aver successivamente divorziato, veniva notificato atto dell’Inps con cui l’ente chiedeva la restituzione di parte delle somme di danaro a lei versate nel corso dei 7 anni precedenti. Era accaduto che Sempronia, seconda moglie del defunto Caio avesse chiesto ed ottenuto con sentenza del Tribunale di Napoli, di poter anch’ella accedere ad una quota parte della pensione di reversibilità. Poiché la domanda era stata introdotta ben 7 anni dopo la morte di Caio ed il Tribunale aveva riconosciuto che il diritto di Sempronia avesse effetto retroattivo, INPS pretendeva la restituzione di un importo pari alla quota parte della predetta pensione, per i 7 anni precedenti. Proposto dapprima ricorso amministrativo in autotutela (che tuttavia non produceva effetti) e, successivamente ricorso giudiziale, sulla scorta dell'assoluta mancanza di colpa di Tizia, il Tribunale di Napoli riconosceva, l’infondatezza della pretesa di INPS atteso che effettivamente non vi era stato dolo nel comportamento della mia assistita e che le maggiori somme erano state a lei erogate per effetto di errore dell’Ente, le cui conseguenze non potevano ricadere sulla mia assistita, del tutto incolpevole.



Pubblicato da:


Alessandro Dell'aquila

Avvocato Tributarista




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy