Avvocato Alessandro Marelli a Bologna

Alessandro Marelli

Avvocato amministrativista patrocinante in Cassazione


Informazioni generali

Ho appreso la professione forense dapprima frequentando da praticante e quindi entrando come socio nello Studio di un qualificato Avvocato amministrativista bolognese; fin dall'inizio, ho esteso la mia attività all'ambito civilistico combinando le competenze amministrativistiche con quelle anche civilistiche degli altri soci dello Studio la cui denominazione generale è "Studio Legale Associato Amministrativo e Civile". L'Associazione Professionale è stata fondata nel 1993. Io sono entrato come socio nel 1999. I soci dello Studio sono quattro.

Esperienza


Diritto amministrativo

E' la materia che ho sempre studiato e nella quale mi sono maggiormente cimentato in oltre venticinque anni di attività professionale davanti a tutte le giurisdizioni, quindi oltre a TT.AA.RR. e Consiglio di Stato, Corte dei Conti (sezioni giurisdizionali regionali e sezioni centrali), Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.


Ricorso al TAR

Frequente disbrigo di incarichi difensivi in veste attiva o passiva dinanzi ai TT.AA.RR. ed al Consiglio di Stato sia in favore di soggetti privati (persone fisiche o società) che di amministrazioni o enti pubblici.


Appalti pubblici

Discreto numero di casi trattati, talora in affiancamento (codifesa e/o domiciliazione) ai Colleghi titolari delle posizioni.


Altre categorie:

Cassazione, Diritto civile, Eredità e successioni, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto del lavoro, Mobbing, Licenziamento, Aste giudiziarie, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto dei trasporti terrestri, Diritto ambientale, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto agrario, Arte e beni culturali, Diritto dell'informatica, Privacy e GDPR, Diritto militare, Mediazione, Negoziazione assistita, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto penale, Recupero crediti, Risarcimento danni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Legittima la richiesta di rimborso di imposta sostitutiva versata su rivalutazione di partecipazione in società a seguito di duplicazione di imposta

Cassazione, Sezione Tributaria Civile, Ordinanza 20.2.2020 n. 4423

La Suprema Corte respinge il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto come illegittimo il diniego parziale di rimborso. E' quindi legittima la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva già (interamente) versta dalla contribuente per Euro 17,333,32 con riferimento alla quota oggetto di duplice tassazione, con l'unico limite, che non risulta nella fattispecie in esame superato, che detto importo non ecceda quanto dovuto e versato (Euro 21.334,00) a seguito della nuova determinazione di valore della partecipazione sociale, ciò in forza della ricordata irrevocabilità della scelta a suo tempo operata dalla contribuente (si veda, più di recente, in senso conforme, Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2018, n. 17172).

Sentenza giudiziaria

Confermato l'affidamento all'aggiudicataria della concessione d'uso di immobile adibito a esercizio di somministrazione

Sentenza T.A.R. Emilia Romagna, Sezione Seconda, 18.3.2020 n. 219

Viene riconosciuto legittimo il contegno della controinteressata che ha integrato la propria dichiarazione correttamente compilata afferente ai requisiti di partecipazione – prodotta in sede di gara – ritenuta dalla stazione appaltante incompleta in quanto priva di alcune informazioni di dettaglio.

Sentenza giudiziaria

Respinta la querela di falso avverso verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada

Sentenza n. 351/2019 del 4.2.2019 - Corte di Appello Civile di Bologna

L’omessa regolazione della velocità in relazione alle condizioni del traffico, costituisce fatto che, in ragione della sua modalità di accadimento dinamico/repentino, non è verificabile in modo oggettivo, ma può dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da margini di apprezzamento soggettivo; come anche statuito da Cass. civ., Sez. II, 29.8.2008 n. 21816 rispetto a tale tipologia di fatto, l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa. Viene ritenuta fondata la censura di travisamento delle risultanze istruttorie rispetto alla valutazione della deposizione resa da un unico teste effettuata dal Giudice di primo grado nel giudizio di querela di falso.

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Lo studio

Studio Legale Delucca E Associati
Via Massimo D'azeglio N. 39
Bologna (BO)

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