Caso legale:
Nel giugno 2024 ho ricevuto incarico dal legale rappresentante di una società di rivendicare il credito da questa maturato nei confronti di una nota Casa Editrice. Tra le parti era in vigore un contratto di agenzia a tempo determinato che era stato disdettato dalla mandante prima della prevista data di scadenza. La mandante faceva leva sul patto di prova previsto in contratto che avrebbe legittimato la Casa Editrice al recesso immediato. Quello che facevo notare alla mandante, tramite racc a/r, era tuttavia che la società mia cliente già aveva collaborato con loro in qualità di agente, per oltre 6 anni, in forza di distinti contratti a termine succedutisi senza alcuna interruzione. Era dunque evidente, a parer mio, che dopo ben 6 anni di attività prestata a favore della Casa Editrice sempre nella stessa zona e per gli stessi prodotti, la previsione nel nuovo contratto di agenzia di un periodo di prova - peraltro di 2 anni - fosse in alcun modo funzionale ma anzi palesemente elusiva delle norme sul preavviso e perciò nulla.
Attivata una procedura di negoziazione assistita, la mia cliente riusciva ad ottenere, come auspicato, una consistente somma a titolo di risarcimento danni, parametrata alle provvigioni che l'agente avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del suo contratto, che sarebbe dovuta avvenire due anni più tardi.