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Separazione e divorzio e la tutela dei figli maggiorenni portatori di handicap
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LA
TUTELA DEI FIGLI MAGGIORENNI CON HANDICAP GRAVE nell'ambito
delle crisi familiari: analisi dell'art. 337-septies c.c. alla luce
dell'ordinanza Cass. n. 2670/2023
Nota
a Cass. civ., ord. 30 gennaio 2023, n. 2670 Sommario Il
presente contributo esamina la portata applicativa dell'art.
337-septies del codice civile in relazione ai figli maggiorenni
portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104/1992, alla luce
della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2670 del 30
gennaio 2023. In particolare, si analizza il perimetro
dell'estensione delle norme previste per i figli minori, con
specifico riferimento agli obblighi di mantenimento, alle modalità
di visita, all'assegnazione della casa coniugale e ai profili di
affidamento, evidenziando il limite interpretativo posto dalla
Suprema Corte in ordine a quest'ultimo istituto. 1. Premessa La
regolamentazione delle crisi familiari – tanto nella fase della
separazione personale dei coniugi quanto in quella del divorzio –
pone da sempre questioni di particolare delicatezza ogniqualvolta nel
nucleo familiare siano presenti figli con disabilità. L'ordinamento
italiano, nel corso degli ultimi decenni, ha progressivamente
rafforzato il sistema di tutele predisposto in favore di tali
soggetti, riconoscendo l'inadeguatezza di un approccio che, al
compimento della maggiore età, recida bruscamente il legame di
dipendenza assistenziale tra il figlio con handicap grave e i suoi
genitori. Il
fulcro normativo della materia è rappresentato dall'art. 337-septies
c.c. – già art. 155-quinquies c.c. nella formulazione anteriore
alla riforma operata dal d.lgs. n. 154/2013 – che estende ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della l. n.
104/1992, talune delle disposizioni dettate in materia di figli
minori. La norma costituisce il punto di incontro tra il diritto di
famiglia e il diritto della disabilità, e la sua corretta
interpretazione riveste un'importanza cruciale nella prassi
giudiziaria. 2. Il quadro normativo di riferimento 2.1 L'art. 337-septies c.c. L'art.
337-septies c.c., rubricato "Disposizioni in favore dei figli
maggiorenni", dispone che il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. La norma prevede
altresì, al secondo comma, l'estensione delle disposizioni dettate
per i figli minori ai figli maggiorenni portatori di handicap grave
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. Tale
previsione normativa ha posto sin dall'origine problemi
interpretativi di non trascurabile rilievo, concernenti in
particolare l'ampiezza del rinvio alle norme sui minori: se, cioè,
esso debba intendersi come generalizzato ovvero circoscritto ad
alcune delle disposizioni richiamate dalla disciplina della crisi
familiare. 2.2 Il concetto di handicap grave ex l. n.
104/1992 Ai
fini dell'applicazione dell'art. 337-septies c.c., il riferimento
alla l. n. 104/1992 non comporta una dichiarazione generalizzata di
incapacità del portatore di handicap, né una sua equiparazione tout
court al minore d'età. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, il
richiamo alla legge n. 104 del 1992 è stato effettuato al solo fine
di individuare con precisione i requisiti sostanziali – in termini
di gravità e tipologia della disabilità – che il giudice civile è
tenuto ad accertare per applicare la disciplina di favore. Secondo
l'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, è riconosciuta come persona
in situazione di handicap grave colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione. La gravità dell'handicap costituisce dunque il
presupposto oggettivo indefettibile per l'applicazione della
disciplina protettiva. 3. L'ordinanza n. 2670/2023: il caso e la
decisione 3.1 La fattispecie concreta Il
caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione originava
dall'impugnazione proposta da un padre avverso le statuizioni rese
dai giudici di merito in sede di separazione personale, relative al
figlio maggiorenne affetto da sindrome di Down. Nello specifico, il
ricorrente contestava sia la misura dell'assegno di mantenimento
posto a suo carico, sia la disciplina delle modalità di visita
stabilita in favore della madre, chiedendone la riduzione. La ex
moglie, di contro, sollecitava un ampliamento delle visite, onde
ottenere un supporto concreto nella gestione quotidiana del ragazzo. 3.2 Il principio di diritto enunciato La
Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del padre, ha colto
l'occasione per delineare con precisione il perimetro applicativo
dell'art. 337-septies c.c. La Corte ha statuito che, in tema di
regolamentazione della crisi familiare con riguardo ai figli
maggiorenni portatori di handicap grave, trovano applicazione le sole
disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte
dei genitori non conviventi, nonché le disposizioni
sull'assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli
minori. Per
converso, la Cassazione ha escluso che nell'estensione possano
rientrare le norme sull'affidamento, condiviso od esclusivo. La ratio
di tale esclusione risiede nella considerazione che diversamente
opinando si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap –
anche se solo fisico – sarebbe automaticamente considerato privo
della capacità di agire, il che contrasterebbe con la volontà del
legislatore e con i principi dell'ordinamento. 4. Analisi critica dei profili applicativi 4.1 Il diritto al mantenimento Uno
dei profili più significativi della decisione concerne il
rafforzamento del dovere di mantenimento dei figli maggiorenni con
handicap grave. La Corte ha chiaramente affermato che l'obbligo di
mantenimento non viene meno con il raggiungimento della maggiore età,
e che il genitore non convivente non può invocare la cessazione
automatica del proprio obbligo contributivo per il solo fatto
dell'avvenuto superamento della soglia anagrafica. Spetterà
al giudice di merito valutare in concreto il grado di autonomia del
figlio e la necessità o meno di un intervento assistenziale
permanente. La valutazione dovrà essere condotta tenendo conto della
natura e della gravità dell'handicap, del livello di autosufficienza
raggiunto, delle risorse economiche di entrambi i genitori e di ogni
altra circostanza rilevante nel caso specifico. 4.2 L'assegnazione della casa coniugale Analogamente,
il figlio maggiorenne con handicap grave ha diritto a continuare a
vivere nella casa familiare, potendo beneficiare delle disposizioni
sull'assegnazione della casa coniugale previste per i figli minori.
Tale tutela si giustifica con la necessità di preservare l'ambiente
domestico come fattore di stabilità e di benessere del soggetto
disabile, evitando che la crisi familiare si traduca in un'ulteriore
fonte di disagio e di disorientamento. 4.3 La ripartizione degli oneri assistenziali Di
particolare rilevanza pratica è l'affermazione secondo cui il
genitore non convivente non può, per effetto della separazione o del
divorzio, sentirsi esonerato dai compiti quotidiani di assistenza e
di accudimento, scaricandone il peso per un tempo indefinito sul
genitore convivente. Si tratta di un principio di fondamentale
importanza, che impone una lettura dell'obbligo genitoriale non
limitata alla dimensione economica, ma estesa alla dimensione
personale e relazionale della cura. Il
giudice è pertanto investito del potere – e del dovere – di
intervenire in caso di mancato rispetto di questo obbligo, adottando
i provvedimenti più idonei a garantire una distribuzione equilibrata
dei carichi assistenziali tra i due genitori. La previsione si
inserisce nel più ampio principio della bigenitorialità, che la
riforma del 2006 ha elevato a cardine del sistema del diritto di
famiglia. 4.4 L'esclusione delle norme sull'affidamento La
parte più innovativa – e per certi versi più problematica –
dell'ordinanza in commento concerne l'esclusione delle norme
sull'affidamento dal perimetro dell'estensione operata dall'art.
337-septies c.c. Tale soluzione ermeneutica appare condivisibile
nella sua ratio di fondo, poiché evita di pervenire alla conclusione
aberrante che ogni soggetto portatore di handicap, indipendentemente
dalla natura e dal grado della disabilità, debba essere considerato
incapace di autodeterminarsi. D'altra
parte, tale esclusione non implica che la persona maggiorenne con
handicap grave sia priva di qualsiasi forma di protezione sotto il
profilo delle decisioni che la riguardano. In tali ipotesi, il
coordinamento con gli strumenti previsti dal codice civile in materia
di protezione degli incapaci – quali la tutela, la curatela e
l'amministrazione di sostegno ex l. n. 6/2004 – consente di
assicurare un quadro di garanzie pienamente adeguato alle esigenze
del caso concreto. 5. Coordinamento con gli istituti di protezione
degli incapaci La
decisione della Cassazione invita a riflettere sul necessario
coordinamento tra la disciplina speciale dettata dall'art.
337-septies c.c. e gli strumenti di protezione degli adulti
vulnerabili previsti dall'ordinamento civile. In particolare, là
dove il figlio maggiorenne con handicap grave presenti anche una
limitazione della propria capacità di agire, il genitore o il
giudice potranno attivare le misure di protezione previste dalla l.
n. 6/2004, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di
sostegno. L'amministrazione
di sostegno, grazie alla sua duttilità e alla possibilità di
calibrare l'intervento protettivo sulle concrete esigenze del
beneficiario, si rivela particolarmente adatta a soddisfare i bisogni
dei soggetti con handicap grave in condizione di crisi familiare. La
nomina di un amministratore di sostegno – che potrà essere lo
stesso genitore convivente ovvero un terzo – permette di garantire
una tutela personalizzata, rispettosa dell'autonomia residua del
beneficiario. 6. Considerazioni conclusive L'ordinanza
n. 2670/2023 della Corte di Cassazione rappresenta un importante
contributo alla definizione del sistema di tutele predisposto
dall'ordinamento in favore dei figli maggiorenni con handicap grave
nell'ambito delle crisi familiari. La Suprema Corte ha tracciato una
linea di demarcazione chiara e coerente: l'estensione delle norme sui
minori copre i profili sostanziali della cura, del mantenimento e
dell'abitazione, ma non si spinge fino all'affidamento, istituto
strutturalmente incompatibile con la condizione di persona
maggiorenne capace di agire. Sul
piano sistematico, la decisione contribuisce a consolidare l'idea che
la maggiore età non costituisca un automatico discrimine nella
tutela della persona con disabilità grave, e che la crisi familiare
non possa essere utilizzata come pretesto per alleggerire i gravosi,
ma ineludibili, obblighi di cura che incombono su ciascun genitore.
Il sistema di protezione così delineato risulta pienamente
rispettoso tanto del principio di bigenitorialità, quanto del
principio costituzionale di solidarietà familiare ex art. 29 Cost.,
nonché dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n. 18/2009. Rimangono
aperti, tuttavia, alcuni profili applicativi che la prassi
giudiziaria dovrà progressivamente chiarire: in particolare, la
questione dei criteri di quantificazione del contributo al
mantenimento del figlio maggiorenne con handicap grave, laddove
quest'ultimo percepisca prestazioni assistenziali pubbliche, e il
problema della ripartizione dei compiti di cura personale in ipotesi
di inabilità totale. Su tali fronti, si auspica un ulteriore e
approfondito intervento della giurisprudenza di legittimità.
Riferimenti
normativi e giurisprudenziali
Art.
337-septies c.c. (già art. 155-quinquies c.c.); art. 337-ter e ss.
c.c.; art. 3, comma 3, l. n. 104/1992; l. n. 6/2004 (amministrazione
di sostegno); d.lgs. n. 154/2013; l. n. 18/2009 (Convenzione ONU
disabilità); art. 29 Cost.
Cass.
civ., sez. I, ord. 30 gennaio 2023, n. 2670.