Sentenza giudiziaria:
I correntisti/attori che agiscono contro un istituto di credito ex art. 2033 c.c. hanno l'onere di produrre il contratto di conto corrente e l'intera sequenza di estratti conto e scalari. Solo nel caso in cui lamentino puntualmente l'assenza di un contratto in forma scritta, l'onere di produrre il contratto spetta alla banca/convenuta, non essendo sufficiente, a tal fine, lamentare la nullità di singole clausole.