Avvocato Alfio Mario Gambino a Catania

Alfio Mario Gambino

Avvocato Tributarista

Informazioni generali

L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio, e in collaborazione con altri professionisti garantisce in tutta Italia assistenza e consulenza fiscale e tributaria. Conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania frequenta da subito primari studi legali specializzati in diritto tributario per poi completare il suo percorso con il Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania. Autore di diversi articoli e approfondimenti in materia tributaria ed esattoriale.

Esperienza


Diritto tributario

L’obbiettivo dello studio è di garantire un servizio puntuale e specializzato, valutando personalmente il percorso da intraprende sulla base della notrmativa fiscale e tributaria. L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio e da oltre un decennio assiste personalmente i propri clienti, garantendo un dialogo diretto e privilegiato. Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, primari studi legali specializzati in diritto tributario, Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania.


Gratuito patrocinio

L'avv. Alfio Gambino, regolarmente iscritto all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presta la propria assistenza in ambito fiscale e tributario secondo la normativa vigente per ricorsi in Tribunale Civile e Lavoro, Corte di Giustizia Tributaria e Giudici di pace di tutta italia


Pignoramento

Particolare esperienza in materia verifica ed eventuale opposizione agli atti di pignoramento esattoriale effettuati dall'Agenzia Entrate Riscossione sui conti correnti, stipendi, fitti e pigioni. Diversi i casi seguiti con successo dallo studio legale Tributario Gambino, che hanno portato in primo luogo alla sospensione della procedura e successivamente, ove possibile, all'annullamento parziale del debito dovuto, con evidente vantaggio per gli assistiti che hanno onorato il proprio debito nella misura corretta ed ancora dovuta, al netto delle somme prescritte ex lege.


Altre categorie

Incidenti stradali, Diritto civile, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Annullamento multe codice della strada su intimazione.

Sentenza n. 1494/2024 Gdp di Catania Avv. Gaetano Silvestro

L Giudice di Pace di Catania, avv. Gaetano Silvestro, ha annullato 4 cartelle di pagamento contenute in una intimazione di pagamento, recependo l’eccezione di prescrizione quinquennale avvenuta tra gli atti e annullando la pretesa esattoriale. Testualemnte infatti riporta: “I predetti crediti devono ritenersi estinti per prescrizione, tenuto conto che tra la presunta data di notifica delle cartelle di pagamento, tra l’altro non documentate, e la data di notifica dell’intimazione di pagamento è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della L. 689/1981.” “Conclusivamente l’opposizione è fondata e va accolta”

Sentenza giudiziaria

Annullate oltre 10 mila euro di multe stradali in cartella esattoriale

Sentenza n. 42/2023 Giudice di Pace di Catania - Giudice avv. Antonino Pagano

Nnullate oltre 10 mila euro di multe al codice della strada dal Giudice di Pace di Catania dott. Antonino Pagano Il cliente si rivolgeva allo studio Legale Gambino dopo la notifica di una intimazione di pagamento, all’interno della quale vi erano diverse cartelle esattoriali per contravvenzioni al codice della strada. Regolarmente incoato il ricorso e celebrata l’udienza, il Giudice di Pace ha sentenziato: “L’eccezione di prescrizione è fondata. Come ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, incombe sull’esattore l’onere di provare l’avvenuta notifica delle cartelle in caso di contestazione (dr. Corte d i Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza n. 6887 depositata I’8 aprile 2016). In assenza di ciò le cartelle sono suscettibili di annullamento con accoglimento dell’eccezione di prescrizione, stante che esse sprovviste di prova circa la notifica, non possono assolvere alla loro caratteristica funzione di interrompere il decorso dei termini prescrizionali.…Pertanto, non sono dovute per maturata prescrizione, agli Enti impositori, le somme di cui alle cartelle esattoriali sopra elencate”

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Lo studio

Studio Legale Tributario Gambino
Via Dalmazia N. 19
Catania (CT)