Avvocato Alfio Mario Gambino a Catania

Alfio Mario Gambino

Avvocato Tributarista


Informazioni generali

L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio, e in collaborazione con altri professionisti garantisce in tutta Italia assistenza e consulenza fiscale e tributaria. Conseguita la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania frequenta da subito primari studi legali specializzati in diritto tributario per poi completare il suo percorso con il Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania. Autore di diversi articoli e approfondimenti in materia tributaria ed esattoriale.

Esperienza


Diritto tributario

L’obbiettivo dello studio è di garantire un servizio puntuale e specializzato, valutando personalmente il percorso da intraprende sulla base della notrmativa fiscale e tributaria. L’Avv. Alfio Mario Gambino è il fondatore dello studio e da oltre un decennio assiste personalmente i propri clienti, garantendo un dialogo diretto e privilegiato. Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, primari studi legali specializzati in diritto tributario, Master biennale dell’UNCAT (Unione Nazionale Camere degli Avvocati Tributaristi), facendo oggi facendo oggi parte della Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania.


Gratuito patrocinio

L'avv. Alfio Gambino, regolarmente iscritto all'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presta la propria assistenza in ambito fiscale e tributario secondo la normativa vigente per ricorsi in Tribunale Civile e Lavoro, Corte di Giustizia Tributaria e Giudici di pace di tutta italia


Pignoramento

Particolare esperienza in materia verifica ed eventuale opposizione agli atti di pignoramento esattoriale effettuati dall'Agenzia Entrate Riscossione sui conti correnti, stipendi, fitti e pigioni. Diversi i casi seguiti con successo dallo studio legale Tributario Gambino, che hanno portato in primo luogo alla sospensione della procedura e successivamente, ove possibile, all'annullamento parziale del debito dovuto, con evidente vantaggio per gli assistiti che hanno onorato il proprio debito nella misura corretta ed ancora dovuta, al netto delle somme prescritte ex lege.


Altre categorie:

Incidenti stradali, Diritto civile, Domiciliazioni.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Annullata la somma di € 39.50,00 per contributi inps su intimazione di pagamento

Sentenza 3096 del 07/07/2023 TRIBUNALE DI CATANIA-SEZ. LAVORO

Annullata una intimazione di pagamento e la relativa cartella di pagamento dell’INPS per intervenuta prescrizione del credito pari ad € 39.564,07.

Pubblicazione legale

Pignoramento esattoriale. Rimedi?

Pubblicato su IUSTLAB

Il pignoramento esattoriale è una procedura di riscossione coattiva di crediti pubblici, attuata con l’espropriazione e la vendita o assegnazione di immobili, mobili o crediti del debitore. La procedura si articola in tre fasi: Pignoramento: l’agente della riscossione notifica al debitore un atto di pignoramento, che indica i beni che saranno oggetto di espropriazione. Espropriazione: l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati. Assegnazione del ricavato: il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione. I beni che possono essere oggetto di pignoramento esattoriale sono: Immobili: case, appartamenti, terreni, ecc. Beni mobili registrati: autoveicoli, motociclette, barche, ecc. Beni mobili non registrati: mobili, elettrodomestici, gioielli, ecc. Crediti: stipendi, pensioni, crediti commerciali, ecc. Il debitore ha diritto di opporsi al pignoramento esattoriale entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Le opposizioni possono essere di due tipi: Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica. Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile. Se il debitore non si oppone al pignoramento, l’agente della riscossione procede alla vendita all’asta dei beni pignorati. Il ricavato della vendita viene utilizzato per soddisfare il credito del creditore, dedotte le spese di esecuzione. In caso di vendita all’asta di un immobile, il debitore ha diritto di prelazione, ovvero di acquistare il bene prima degli altri creditori. Il debitore può anche chiedere la sospensione della procedura di pignoramento, ad esempio se è in corso un’istanza di rateizzazione del debito o se ha presentato un ricorso al giudice. La procedura di pignoramento esattoriale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Rimedi contro il pignoramento esattoriale Il debitore ha a disposizione diversi rimedi contro il pignoramento esattoriale. I principali rimedi sono: Opposizione all’esecuzione: il debitore contesta la validità del titolo esecutivo, ovvero la cartella di pagamento, o la regolarità della procedura di notifica. Opposizione agli atti esecutivi: il debitore contesta la legittimità di uno o più atti esecutivi, ad esempio il pignoramento di un bene impignorabile. Riscossione diretta: il debitore può chiedere al creditore di procedere alla riscossione del debito direttamente, senza ricorrere all’esecuzione forzata. Rateizzazione del debito: il debitore può chiedere al creditore di rateizzare il debito, in modo da poterlo pagare a rate. Concordato preventivo: il debitore può chiedere al tribunale di essere ammesso al concordato preventivo, una procedura che consente al debitore di ristrutturare il proprio debito e di evitare il fallimento. Il debitore può rivolgersi ad un avvocato per ottenere assistenza in merito ai rimedi contro il pignoramento esattoriale.

Caso legale seguito

Annullata cartella esattoriale di euro 36.629,27 con l’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi.

TRIBUNALE DI CATANIA

Il contribuente si rivolgeva allo Studio Legale Tributario Gambino a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi ex art 72 bis dpr 602/73. Proposto ricorso presso la Commissione Tributaria di Ragusa sia contro l‘atto di pignoramento presso terzi nonché contro una cartella di pagamento contenuta nello stesso e relativa a tributi, per una somma di € 36.629,27 , si è chiesto l’annullamento dell’atto in quanto non regolarmente notificato. La Commissione Tributaria Adita, dopo attenta disamina, ha accolto il ricorso proposto annullando la cartella di pagamento, rilevando altresì la violazione della sequenza procedimentale, non risultando notificata la cartella posta a base del successivo atto di pignoramento. Infatti in applicazione del principio sollecitato dallo stesso studio tributario Gambino in seno alle memorie difensive, si legge in sentenza: “Le sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza 10012 del 2021 hanno statuito che la notifica al destinatario irreperibile deve ritenersi perfezionata solo attraverso una prova specifica dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario, non essendo sufficiente la mera spedizione della raccomandata“.

Leggi altre referenze (14)

Lo studio

Studio Legale Tributario Gambino
Viale Vittorio Veneto 14
Catania (CT)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Gambino:

Contatta l'Avv. Gambino per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy