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Assegno di divorzio:  si tiene conto anche della convivenza  prematrimoniale?

Scritto da: Alida Manfredi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

ASSEGNO DI DIVORZIO:  SI TIENE CONTO ANCHE DELLA CONVIVENZA  PREMATRIMONIALE?


Accade sovente che una coppia convoli a nozze solo, dopo un periodo d' iniziale convivenza. Se poi il matrimonio fallisce, ci si può trovare a discutere sull' assegno divorzile che un coniuge deve all' altro.

Come si determina la quantificazione di questo assegno?

L' orientamento sinora seguito attribuisce  rilevanza  gli anni nei quali la coppia è stata unita in matrimonio, senza tener conto del periodo antecedente,   nel quale  ha vissuto more uxorio.

L' irrilevanza del periodo di convivenza prematrimoniale  discende da un' interpretazione letterale della legge  898/70 sull' assegno di divorzio, che fa riferimento solo alla durata del matrimonio come paramentro per la quantificazione dell' assegno medesimo.

CONVIVENZA , FENOMENTO SEMPRE PIU' DIFFUSO

Non sempre il diritto e le interpretazioni che ne vengono date sono al passo coi tempi: la convivenza prima del matrimonio è oggi un fenomeno diffusissimo: accade spesso che la coppia decida di sposare solo dopo un periodo di sperimentazione della vita in comune, che può durare anche alcuni   anni, "regolarizzando"  l' unione   magari in occasione dell' arrivo dei figli.

Non tenere conto di questo periodo - antecedente le nozze, poi fallite - nella determinazione dell' assegno divorzile pare, dunque, tanto anacronistico quanto ingiusto.

Saranno le sezioni Unite della Corte di Cassazione a doversi pronunciare in merito, a seguito di una recente ordinanza  della prima sezione civile, che ha ritenuto la questione  così importante da rimandare la decisione al plenum del supremo consesso.

 A breve, quindi, ci potrebbe essere un cambiamento importante nei criteri da adottarsi per la   quantificazione dell' assegno divorzile. Onere  che, ricordiamolo, deve , in primis e , sempre, essere commisurato  alle disponibilità economiche  dell' obbligato, oltre che alla durata del matrimonio ( alla quale potrà , forse, sommarsi  il periodo di  convivenza prematrimoniale)




Avv. Alida Manfredi - Avvocato familiarista e divorzista

In 30 anni d' attività l' avvocato Alida Manfredi ha maturato particolare esperienza nel settore del diritto di famiglia: separazioni, divorzi, convivenze e coppie di fatto, diritto agli alimenti ed al mantenimento, testamenti ed eredità, affido condiviso ed esclusivo di minori, interdizioni, tutele, amministrazioni di sostegno, divisioni immobiliari, stalking e maltrattamenti in famiglia. Referente AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori, presso il Tribunale di Cuneo, fa parte anche del Consiglio Direttivo Regionale dell' Associazione Opera direttamente presso i Tribunali di Cuneo, Asti e Torino.




Alida Manfredi

Esperienza


Tutela dei minori

Esperienza pluridecennale e competenza in ordine ai diritti dei minori, sia nell' ambito della famiglia legittima, sia nelle convivenze.


Diritto civile

Esperienza e competenze affinate in 30 anni di attività nel settore del diritto civile ed in particolare in quello del diritto di famiglia. Aggiornamento continuo, economicità e celerità del servizio, volto al problem solving.


Diritto di famiglia

Esperienza trentennale maturata nel settore, dove la delicatezza degli interessi in gioco impone di cercare, sin da subito, soluzioni condivise e consensuali per risolvere le crisi della famiglia. È Mediatore civile accreditato presso il Ministero della Giustizia e si avvale anche dell' Istituto della Negoziazione Assistita con l' obiettivo di aiutare le parti a trovare accordi soddisfacenti, nel rispetto dei diritti delle persone e dei minori in particolar modo.


Altre categorie:

Eredità e successioni, Unioni civili, Separazione, Divorzio, Affidamento, Incapacità giuridica, Licenziamento, Incidenti stradali, Mediazione, Matrimonio, Recupero crediti, Mobbing, Locazioni, Diritto del lavoro, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dello sport, Negoziazione assistita, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Adozione, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Stalking e molestie, Discriminazione, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arbitrato.


Referenze

Pubblicazione legale

Genitori separati: la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori determina l’affidamento esclusivo?

Pubblicato su IUSTLAB

Molti genitori si trovano nella complicata situazione, conseguente alla separazione o allo scioglimento della famiglia di fatto, di affrontare l' ulteriore difficoltà di vivere in luoghi tra essi lontani. Sorge , quindi, il dubbio se sia possibile, proprio per via della distanza che li separa, ottenere l’affidamento esclusivo del figlio in capo al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente. Ebbene, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce che si debba, prioritariamente, valutare la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Questo principio tutela il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Nulla quaestio se i coniugi della disciolta famiglia trovino un accordo che sia rispettoso di tale principio; qualora, invece, una formula condivisa non sia praticabile, la soluzione, che non potrà che essere giudiziale. Il Giudice, nella propria valutazione, dovrà tenere conto esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli, perchè è proprio per tutelare questo interesse che la Legge predilige l’affidamento ad entrambi i genitori. Ma se i genitori abitano a notevole distanza l’uno dall’altro? È possibile, solo per questo motivo, ottenere che uno dei due abbia l’affidamento esclusivo del figlio? La risposta è negativa. L’affidamento riguarda principalmente l’attribuzione ai genitori del potere di prendere le decisioni riguardanti i figli, sia quelle più importanti, sia quelle di rilevanza minore. Queste decisioni possono essere prese anche a distanza, mentre l'’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, come dice la parola stessa, esclude l’altro genitore dalle decisioni che riguardano il minore. La distanza tra i genitori, quindi, non è, da sola, sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo. Sul punto, ed a sostegno di quanto chiarito, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30826 del 28 Novembre 2018. Con tale pronuncia la Corte ha affermato che “ai fini dell’affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi … ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore”. In sintesi, vi è una forte tutela, da parte del Diritto, del cosiddetto principio di bigenitorialità. Avv. Alida Manfredi

Esperienza di lavoro

Referente presso il Tribunale di Cuneo - AIAF Associazione Italiana Avvocati Famiglia

Dal 1/2019 al 1/2023

AIAF riunisce Avvocati esperti in materia di diritto di Famiglia e dei Minori. Si occupa del costante aggiornamento dei colleghi e della loro specializzazione. Monitora le evoluzioni giurisprudenziali in materia

Titolo professionale

Consiglio direttivo regionale AIAF Avvocati per la Famiglia ed i Minori

Tribunali di Torino e Cuneo - 1/2019

Associazione che raggruppa avvocati specializzati in diritto di famiglia

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