Pubblicazione legale:
ASSEGNO DI DIVORZIO: SI TIENE CONTO ANCHE DELLA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE?
Accade sovente che una coppia convoli a
nozze solo, dopo un periodo d' iniziale convivenza. Se poi il matrimonio
fallisce, ci si può trovare a discutere sull' assegno divorzile che un
coniuge deve all' altro.
Come si determina la quantificazione di questo assegno?
L' orientamento sinora seguito attribuisce
rilevanza gli anni nei quali la coppia è stata unita in matrimonio,
senza tener conto del periodo antecedente, nel quale ha vissuto more
uxorio.
L' irrilevanza del periodo di convivenza
prematrimoniale discende da un' interpretazione letterale della legge
898/70 sull' assegno di divorzio, che fa riferimento solo alla durata
del matrimonio come paramentro per la quantificazione dell' assegno
medesimo.
CONVIVENZA , FENOMENTO SEMPRE PIU' DIFFUSO
Non sempre il diritto e le interpretazioni
che ne vengono date sono al passo coi tempi: la convivenza prima del
matrimonio è oggi un fenomeno diffusissimo: accade spesso che la coppia
decida di sposare solo dopo un periodo di sperimentazione della vita in
comune, che può durare anche alcuni anni, "regolarizzando" l' unione
magari in occasione dell' arrivo dei figli.
Non tenere conto di questo periodo -
antecedente le nozze, poi fallite - nella determinazione dell' assegno
divorzile pare, dunque, tanto anacronistico quanto ingiusto.
Saranno le sezioni Unite della Corte di
Cassazione a doversi pronunciare in merito, a seguito di una recente
ordinanza della prima sezione civile, che ha ritenuto la questione
così importante da rimandare la decisione al plenum del supremo
consesso.
A breve, quindi, ci potrebbe essere un
cambiamento importante nei criteri da adottarsi per la quantificazione
dell' assegno divorzile. Onere che, ricordiamolo, deve , in primis e ,
sempre, essere commisurato alle disponibilità economiche dell'
obbligato, oltre che alla durata del matrimonio ( alla quale potrà ,
forse, sommarsi il periodo di convivenza prematrimoniale)