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La Cassazione: niente assegno di mantenimento all’ex moglie divorziata che non cerca un lavoro

Scritto da: Alida Manfredi - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all’ex coniuge inattiva e con un nuovo compagno
L’ex moglie divorziata si rifiuta di cercare un lavoro, anzi mostra un “atteggiamento particolarmenterinunciatario” nonostante sia ancora giovane e in buona salute: per la Cassazione non ha più diritto all’assegno di mantenimento. Per ottenerlo, infatti, deve almeno dimostrare di essersi impegnata nel cercare un impiego. La donna, invece, ha incassato per anni l’assegno dall’ex marito, un quarantaseienne di Torino che però non era più disposto a continuare a versarle il denaro, vista la rinuncia di lei a rendersi indipendente. Ora la Suprema Corte, con l’ordinanza numero 2653/2021, ha stabilito un importante precedente che non mancherà di esere applicato in altri casi analoghi.
Già nel novembre scorso la Cassazione aveva messo nero su bianco un altro punto fermo: gli alimenti non sono più dovuti dal marito all’ex coniuge non appena lei inizia una relazione stabile e duratura, anche se non basata sulla convivenza. Un pronunciamento, quello degli ermellini, che è stato subito ribattezzato “legge salvamariti”.
Già i giudici di secondo grado avevano dato torto all’ex moglie che non voleva cercare lavoro, sottolineando che, in questo caso, il mantenimento non era giustificato. La donna, tuttavia, aveva deciso di impugnare la sentenza in Cassazione, sottolineando che non era stato tenuto conto del tenore di vita ai tempi del matrimonio.
L’ex moglie sosteneva anche che il fatto di non avere lavorato per più di vent’anni l’avesse messa praticamente fuori mercato: sosteneva di essere stata ritenuta, in Appello, solo “astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa”, senza esempi concreti e senza tenere conto delle difficoltà che avrebbe incontrato se si fosse effettivamente messa alla ricerca di qualsiasi occupazione.
Gli ermellini, però, le hanno dato torto su tutta la linea, sottolineando in particolare il suo “atteggiamento particolarmenterinunciatario”. Per prima cosa hanno specificato che quando era sposata non viveva nel lusso. La Corte ha poi tenuto conto dell’età – “di soli 46 anni, quindi non particolarmente avanzata” -, delle buone condizioni di salute della donna e dell’assenza di impedimenti alla ricerca di un impiego.
D’altronde, sottolineano i magistrati, la signora potrebbe tornare a “lavorare come addetta alle pulizie”, come aveva fatto saltuariamente in passato. A convincere i giudici ad annullare l’assegno, anche il fatto che la donna avrebbe da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso giustificandola però come una “relazione amicale”. È toccato a lei anche pagare le spese processuali: 1.500 euro.

Avv. Alida Manfredi


Avv. Alida Manfredi - Avvocato familiarista e divorzista

In 30 anni d' attività l' avvocato Alida Manfredi ha maturato particolare esperienza nel settore del diritto di famiglia: separazioni, divorzi, convivenze e coppie di fatto, diritto agli alimenti ed al mantenimento, testamenti ed eredità, affido condiviso ed esclusivo di minori, interdizioni, tutele, amministrazioni di sostegno, divisioni immobiliari, stalking e maltrattamenti in famiglia. Referente AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori, presso il Tribunale di Cuneo, fa parte anche del Consiglio Direttivo Regionale dell' Associazione Opera direttamente presso i Tribunali di Cuneo, Asti e Torino.




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Pubblicazione legale

Genitori separati: la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori determina l’affidamento esclusivo?

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Molti genitori si trovano nella complicata situazione, conseguente alla separazione o allo scioglimento della famiglia di fatto, di affrontare l' ulteriore difficoltà di vivere in luoghi tra essi lontani. Sorge , quindi, il dubbio se sia possibile, proprio per via della distanza che li separa, ottenere l’affidamento esclusivo del figlio in capo al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente. Ebbene, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce che si debba, prioritariamente, valutare la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. Questo principio tutela il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Nulla quaestio se i coniugi della disciolta famiglia trovino un accordo che sia rispettoso di tale principio; qualora, invece, una formula condivisa non sia praticabile, la soluzione, che non potrà che essere giudiziale. Il Giudice, nella propria valutazione, dovrà tenere conto esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli, perchè è proprio per tutelare questo interesse che la Legge predilige l’affidamento ad entrambi i genitori. Ma se i genitori abitano a notevole distanza l’uno dall’altro? È possibile, solo per questo motivo, ottenere che uno dei due abbia l’affidamento esclusivo del figlio? La risposta è negativa. L’affidamento riguarda principalmente l’attribuzione ai genitori del potere di prendere le decisioni riguardanti i figli, sia quelle più importanti, sia quelle di rilevanza minore. Queste decisioni possono essere prese anche a distanza, mentre l'’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, come dice la parola stessa, esclude l’altro genitore dalle decisioni che riguardano il minore. La distanza tra i genitori, quindi, non è, da sola, sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo. Sul punto, ed a sostegno di quanto chiarito, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30826 del 28 Novembre 2018. Con tale pronuncia la Corte ha affermato che “ai fini dell’affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi … ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore”. In sintesi, vi è una forte tutela, da parte del Diritto, del cosiddetto principio di bigenitorialità. Avv. Alida Manfredi

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Referente presso il Tribunale di Cuneo - AIAF Associazione Italiana Avvocati Famiglia

Dal 1/2019 al 1/2023

AIAF riunisce Avvocati esperti in materia di diritto di Famiglia e dei Minori. Si occupa del costante aggiornamento dei colleghi e della loro specializzazione. Monitora le evoluzioni giurisprudenziali in materia

Titolo professionale

Consiglio direttivo regionale AIAF Avvocati per la Famiglia ed i Minori

Tribunali di Torino e Cuneo - 1/2019

Associazione che raggruppa avvocati specializzati in diritto di famiglia

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