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Avvocato Alida Manfredi a Fossano

Alida Manfredi

Avvocato familiarista e divorzista

Informazioni generali

In 30 anni d' attività l' avvocato Alida Manfredi ha maturato particolare esperienza nel settore del diritto di famiglia: separazioni, divorzi, convivenze e coppie di fatto, diritto agli alimenti ed al mantenimento, testamenti ed eredità, affido condiviso ed esclusivo di minori, interdizioni, tutele, amministrazioni di sostegno, divisioni immobiliari, stalking e maltrattamenti in famiglia. Referente AIAF, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i Minori, presso il Tribunale di Cuneo, fa parte anche del Consiglio Direttivo Regionale dell' Associazione Opera direttamente presso i Tribunali di Cuneo, Asti e Torino.

Esperienza


Diritto di famiglia

Esperienza trentennale maturata nel settore, dove la delicatezza degli interessi in gioco impone di cercare, sin da subito, soluzioni condivise e consensuali per risolvere le crisi della famiglia. È Mediatore civile accreditato presso il Ministero della Giustizia e si avvale anche dell' Istituto della Negoziazione Assistita con l' obiettivo di aiutare le parti a trovare accordi soddisfacenti, nel rispetto dei diritti delle persone e dei minori in particolar modo.


Matrimonio

Esperienza applicata ai casi concreti in 30 anni di consulenza in materia di diritti e doveri dei coniugi, tra loro e nei confronti della prole, e di assetti economici e patrimoniali della famiglia.


Eredità e successioni

Esperienza, competenza, celerità ed economicità del servizio, volto al problem solving. Le questioni ereditarie e successorie coinvolgono le relazioni familiari più strette. Trovare un buon accordo, che contemperi le aspettative ed i diritti delle parti, non è solo la soluzione più veloce ed economica, ma anche quella preferibile sul piano delle relazioni. Nello svolgimento del suo ruolo professionale l'avvocato Alida Manfredi aiuta le parti a sperimentare la via conciliativa, e solo in caso di fallimento di questa, le assiste in giudizio.


Altre categorie

Unioni civili, Separazione, Divorzio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Licenziamento, Incidenti stradali, Mediazione, Recupero crediti, Mobbing, Locazioni, Diritto del lavoro, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dello sport, Negoziazione assistita, Diritto immobiliare, Risarcimento danni, Adozione, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Contratti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Diritto sindacale, Stalking e molestie, Discriminazione, Diritto dei trasporti terrestri, Multe e contravvenzioni, Diritto agrario, Diritto del turismo, Arbitrato.



Credenziali

Pubblicazione legale

La Cassazione: niente assegno di mantenimento all’ex moglie divorziata che non cerca un lavoro

Pubblicato su IUSTLAB

La Suprema Corte dà ragione a un quarantaseienne di Torino che non voleva versare più gli alimenti all’ex coniuge inattiva e con un nuovo compagno L’ex moglie divorziata si rifiuta di cercare un lavoro, anzi mostra un “atteggiamento particolarmenterinunciatario” nonostante sia ancora giovane e in buona salute: per la Cassazione non ha più diritto all’assegno di mantenimento. Per ottenerlo, infatti, deve almeno dimostrare di essersi impegnata nel cercare un impiego. La donna, invece, ha incassato per anni l’assegno dall’ex marito, un quarantaseienne di Torino che però non era più disposto a continuare a versarle il denaro, vista la rinuncia di lei a rendersi indipendente. Ora la Suprema Corte, con l’ordinanza numero 2653/2021, ha stabilito un importante precedente che non mancherà di esere applicato in altri casi analoghi. Già nel novembre scorso la Cassazione aveva messo nero su bianco un altro punto fermo: gli alimenti non sono più dovuti dal marito all’ex coniuge non appena lei inizia una relazione stabile e duratura, anche se non basata sulla convivenza. Un pronunciamento, quello degli ermellini, che è stato subito ribattezzato “legge salvamariti”. Già i giudici di secondo grado avevano dato torto all’ex moglie che non voleva cercare lavoro, sottolineando che, in questo caso, il mantenimento non era giustificato. La donna, tuttavia, aveva deciso di impugnare la sentenza in Cassazione, sottolineando che non era stato tenuto conto del tenore di vita ai tempi del matrimonio. L’ex moglie sosteneva anche che il fatto di non avere lavorato per più di vent’anni l’avesse messa praticamente fuori mercato: sosteneva di essere stata ritenuta, in Appello, solo “astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa”, senza esempi concreti e senza tenere conto delle difficoltà che avrebbe incontrato se si fosse effettivamente messa alla ricerca di qualsiasi occupazione. Gli ermellini, però, le hanno dato torto su tutta la linea, sottolineando in particolare il suo “atteggiamento particolarmenterinunciatario”. Per prima cosa hanno specificato che quando era sposata non viveva nel lusso. La Corte ha poi tenuto conto dell’età – “di soli 46 anni, quindi non particolarmente avanzata” -, delle buone condizioni di salute della donna e dell’assenza di impedimenti alla ricerca di un impiego. D’altronde, sottolineano i magistrati, la signora potrebbe tornare a “lavorare come addetta alle pulizie”, come aveva fatto saltuariamente in passato. A convincere i giudici ad annullare l’assegno, anche il fatto che la donna avrebbe da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso giustificandola però come una “relazione amicale”. È toccato a lei anche pagare le spese processuali: 1.500 euro. Avv. Alida Manfredi

Pubblicazione legale

Anche il padre disoccupato deve mantenere i figli

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Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per non aver provveduto al mantenimento della figlia. L’uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento della figlia. La Corte ha riaffermato il principio che non hanno valore gli accordi sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati omologati, cioè come dire, “contrallati”, dal Tribunale. Ha, inoltre, precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per se stessa, una condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento. Ha, quindi, sancito che il reato di cui all’ art. 570 Codice Penale sussiste se un genitore omette la prestazione economica a favore di figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi provveda, in via sussidiaria, l’altro genitore. In definitiva, il genitore non può venir meno all’ assistenza materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve attivarsi per ottenere un reddito, al fine di adempiere agli obblighi di mantenimento dei figli. Avv. Alida Manfredi

Esperienza di lavoro

Referente presso il Tribunale di Cuneo - AIAF Associazione Italiana Avvocati Famiglia

Dal 1/2019 al 1/2023

AIAF riunisce Avvocati esperti in materia di diritto di Famiglia e dei Minori. Si occupa del costante aggiornamento dei colleghi e della loro specializzazione. Monitora le evoluzioni giurisprudenziali in materia

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Lo studio

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