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Avvocato Amedeo Barziza a Desenzano del Garda

Amedeo Barziza

Avvocato civilista a Desenzano del Garda e Brescia

Informazioni generali

Un’assistenza qualificata in tutti i rami del diritto e opera nell’ambito della provincia di Brescia e Mantova nonchè nelle provincie limitrofe. Il fondatore dello studio, Avv. Marco Barziza, è iscritto all’albo degli avvocati di Brescia ed è abilitato a patrocinare avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori . Lo Studio Legale Barziza è composto dagli avvocati Marco Barziza e Amedeo Barziza, professionisti con pluriennale esperienza che svolgono con profonda passione l’attività giudiziale e stragiudiziale, in mediazione, negoziazione assistita, a privati, aziende ed enti pubblici nei diversi rami del diritto civile.

Esperienza


Diritto di famiglia

Assistenza legale in materia di rapporto tra coniugi e rapporto genitori e figli All’interno dello Studio operano degli avvocati matrimonialisti che, mediante un approccio specialistico verso il diritto di famiglia, offrono una qualificata assistenza su tutte le problematiche e controversie relative al rapporto tra i coniugi e al rapporto dei genitori con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti . L’assistenza è rivolta sia avanti al Tribunale ordinario che avanti al Tribunale dei minorenni.


Eredità e successioni

Cause ereditarie, donazioni, disposizioni testamentarie Lo Studio segue con professionalità e competenza anche le persone fisiche che richiedono consulenza e assistenza legale in tema di diritto delle successioni ( cause ereditarie, disposizione testamentarie, scioglimento di comunioni ereditarie etc.). Mostrando una profonda conoscenza di questioni notarili e di tutta la materia privatistica ereditaria, gli avvocati dello Studio sono in grado di affrontare situazioni ereditarie talvolta complesse o caratterizzate dall’insorgere di controversie circa l’asse ereditario, la corretta interpretazione di clausole testamentarie.


Separazione

Il nostro Studio legale è specializzato in diritto di famiglia e diritto matrimoniale: gli avvocati hanno infatti maturato consuetudine con tutte le problematiche legate alla fine o alla prosecuzione di un’unione matrimoniale e, grazie ad un’adeguata formazione e ad un aggiornamento costante (necessari in un settore in continua evoluzione come questo), sono in grado di fornire una consulenza qualificata non solo nei casi in cui si voglia porre fine a un matrimonio, ma anche qualora si vogliano conoscere e applicare i diritti e doveri derivanti da tale rapporto affettivo.


Altre categorie

Divorzio, Matrimonio, Diritto civile, Incapacità giuridica, Recupero crediti, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita, Pignoramento, Incidenti stradali, Diritto assicurativo, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assegno divorzile - Sentenza n. 11906 del 16 novembre 202

Pubblicato su IUSTLAB

La Suprema Corte con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023 si esprime sui presupposti per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile in relazione al periodo di convivenza prematrimoniale, affermando il seguente principio: «Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio». Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto riconoscere che l’assegno divorzile ha una natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa. Per cui nei casi di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale. La Suprema Corte con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023 si esprime sui presupposti per l’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile in relazione al periodo di convivenza prematrimoniale, affermando il seguente principio: «Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio». Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto riconoscere che l’assegno divorzile ha una natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa. Per cui nei casi di convivenza prematrimoniale della coppia, “avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase "di fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale.

Pubblicazione legale

Cass. Civile sez. Ii, 29/04/2024, n. 11389.

Cassazione civile

Con Sentenza n. 11389 del 29 aprile 2024, la seconda sezione della Corte di cassazione, intervenendo in materia di successione ereditaria, ha affermato che l’accettazione deve intendersi avvenuta tacitamente quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede e di dominus dei beni ereditari (c.d. pro herede gestio). Per aversi accettazione tacita di eredità non basta che il chiamato all'eredità abbia agito con l'implicita volontà di accettarla, ma è altresì necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede, occorrendo la necessaria sussistenza di entrambe le descritte condizioni. Pertanto, non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori.

Pubblicazione legale

Ricorso congiunto-Ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c.

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Con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023, la Prima Sezione civile ha affermato il seguente principio: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto superare le ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta non rinvenendo, dal punto di vista sistematico, ostacoli all’ ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio. Con la Sentenza n. 11906 del 16 novembre 2023, la Prima Sezione civile ha affermato il seguente principio: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». Il principio espresso dalla Suprema Corte ha voluto superare le ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta non rinvenendo, dal punto di vista sistematico, ostacoli all’ ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio.

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