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Avvocato Andrea Bellani a Lodi

Andrea Bellani

Avvocato a Lodi

Informazioni generali

L'avv. Bellani esercita la professione in materia di Diritto Civile, in particolare Obbligazioni e Contrattualistica, Diritto delle Successioni e Diritto di Famiglia, Recupero del Credito e Procedure Esecutive Mobiliari ed Immobiliari, Diritti Reali, Diritto Condominiale, Locazioni e Sfratti. L'avv. Bellani ha approfondito specifici aspetti in materia di diritto di famiglia e diritto condominiale. L'avv. Bellani è abilitato al servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate per la Registrazione di Contratti e la presentazione di Dichiarazioni di Successione.

Esperienza


Locazioni

Lo Studio Legale Bellani si offre come legale di riferimento per i proprietari di immobili che intendono affittare i propri beni a terzi. Lo Studio propone un servizio completo di assistenza alla redazione e alla registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo e ad uso commerciale.


Sfratto

In caso di problematiche relative a inquilini morosi o di mancato rispetto delle condizioni contrattuali di locazione, lo Studio Legale Bellani assiste i propri clienti nelle procedure di sfratto dinnanzi l’Autorità Giudiziaria competente, oltre alle fasi di liberazione dell’immobile e di eventuale recupero del credito maturato.


Diritto di famiglia

Lo Studio Legale Bellani, nell’ambito delle procedure di diritto di famiglia, si occupa di divorzi e separazioni assicura assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale, comunione legale, separazione dei beni e fondo patrimoniale, contenzioso sull’affidamento del minore, revisione e modifica delle condizioni di separazione e divorzio, liti per affidamento figli, risarcimento danni da infedeltà coniugale.


Altre categorie

Recupero crediti, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Diritto civile, Unioni civili, Matrimonio, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Affidamento, Adozione.



Credenziali

Pubblicazione legale

È possibile sfrattare l’inquilino senza contratto di locazione o con contratto di locazione non registrato?

Pubblicato su IUSTLAB

Come è noto il contratto di locazione, per essere valido, deve essere registrato entro 60 giorni dalla stipula presso l’Agenzia dell’Entrate. Tuttavia, sono molti i proprietari di immobili che decidono di concordare solo verbalmente il canone mensile, oppure che hanno sottoscritto un contratto di locazione senza però procedere con la sua registrazione. È bene sin da subito precisare che questa soluzione oltre a comportare il rischio di una sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate , rende nullo e privo di efficacia qualunque accordo intercorso tra conduttore e locatore. Quest’ultimo, in particolare, vedrà ridotte, anche se non del tutto vanificate, le forme di tutela a sua disposizione nel caso in cui l’inquilino continui ad occupare l’immobile senza pagare il canone di locazione concordato “in nero”. In tal caso, non sarà di fatti possibile azionare il giudizio di sfratto , che consente di ricorrere all’autorità giudiziaria al fine di liberare in breve tempo l’immobile oltreché ottenere i canoni non percepiti. Ma vediamo quali sono le possibili soluzioni di cui può disporre il proprietario per sfrattare l’inquilino che non paga nel caso in cui vi sia solo un accordo verbale o un contratto non registrato. La prima è la registrazione tardiva del contratto di locazione che può essere effettuata in qualsiasi momento e che consente di far acquisire efficacia e validità al contratto, che potrà quindi essere utilizzato per azionare la procedura di sfratto per morosità. Il secondo modo per mandare via l’inquilino senza contratto è aviare una causa di occupazione senza titolo . Trattasi di un’azione di restituzione finalizzata a tutelare il diritto di proprietà del locatore che dovrà semplicemente dimostrare che l’immobile è stato consegnato a seguito di accordo verbale o di contratto non registrato. Non occorre alcuna altra prova, bensì è chi lo detiene che dovrà provare dimostrare di avere un valido titolo che giustifichi la sua permanenza. La legge in tal modo consente di tutelare il diritto di proprietà anche nel momento in cui il bene è stato trasferito violando le norme fiscali. Attenzione però, nel momento in cui l’inquilino senza contratto viene “sfrattato” il proprietario dell’immobile non potrà richiedere gli eventuali canoni di locazione non corrisposti . Il locatore, al più potrà ottenere un’indennità di occupazione quale indennizzo per la perdita economica subita, anche se la cifra sarà sicuramente minore rispetto ai canoni di locazione non percepiti. Altro svantaggio di tale procedura rispetto al procedimento di sfratto sono le lunghe tempistiche. Per riuscire a riottenere il possesso dell’immobile il locatore impiegherà circa due anni, contro ai circa sei mesi che avrebbe impiegato per l’azione di sfratto.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Bellani

Dal 1/2022 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Bellani si presenta come un studio multidisciplinare, giovane e dinamico che fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle principali aree del diritto. Lo Studio Legale Bellani offre alla propria clientela, privati o persone giuridiche, anche in contesto internazionale, una assistenza legale e un servizio di consulenza qualificati che abbracciano diversi rami del diritto.

Pubblicazione legale

Nomina amministratore di condomino giudiziale

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Il Condominio, quando i condomini sono più di 8, deve necessariamente disporre di un Amministratore. Questa figura deve essere nominata dall’Assemblea Condominiale ma, quando questa non vi provvede, può essere nominato direttamente dall’Autorità Giudiziaria su ricorso dei singoli condomini. Art 1129 c.c. “se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario ” Quando si ricorre alla nomina dell’amministratore giudiziario? Quando l’Assemblea , per inerzia o per incapacità nel raggiungimento del quorum deliberativo, non riesce a nominare un amministratore di Condominio , la legge dispone che si possa ricorrere all’Autorità Giudiziaria al fine di richiederne la nomina giudiziale . Ciò indipendentemente dal numero di condomini. Facciamo chiarezza: 1. la legge impone la nomina di un Amministratore di Condominio (che abbia frequentato un corso di almeno 72 ore e sia iscritto nell’apposito registro) quando il numero di condomini è superiore a 8 . 2. tuttavia si ha Condominio anche in presenza di due soli condomini (cd. Condominio Minimo). 3. la necessità di nominare un Amministratore di Condominio può sorgere anche nei casi in cui la sua nomina non sia obbligatoria. In conclusione: si può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un Amministratore di Condominio anche quando il numero di condomini sia pari o inferiore a 8. Gli obblighi dell’Amministratore giudiziario L’Amministratore nominato dal Giudice dovrà attendere ai medesimi compiti, obblighi e doveri dell’Amministratore regolarmente nominato dall’Assemblea Condominiale . Quanto al compenso, in assenza di un accordo tra l’Amministratore e l’Assemblea che lo nomina, questo è determinato secondo le tariffe degli ordini professionali, degli usi e della zona. In caso di contestazione viene determinato dal giudice. Chi ricorre all’Autorità Giudiziaria? Legittimato a ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente è innanzitutto il singolo Condomino . Per tale deve intendersi il proprietario dell’unità immobiliare insita nel complesso condominiale. Secondariamente, in via residuale, è altresì legittimato l’Amministratore uscente che, a seguito delle dimissioni, mantiene comunque un dovere di amministrazione in prorogatio sino a quando l’Assemblea non abbia provveduto alla nomina di un nuovo Amministratore. Qual è l’Autorità Giudiziaria competente? A decidere del ricorso presentato per la nomina di un Amministratore giudiziario è il Tribunale del luogo ove si trova il condominio , nella figura del Giudice della Volontaria Giurisdizione . Al fine di presentare detto ricorso non è necessario ricorrere all’ausilio di un avvocato, anche se consigliato, in quanto dinnanzi al Giudice della Volontaria Giurisdizione la parte può costituirsi personalmente. Il ricorso Il ricorso , nel caso in cui non ci si rivolga ad un avvocato, deve indicare innanzitutto le generalità del ricorrente, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Secondariamente occorrerà una esposizione in fatto degli elementi che hanno caratterizzato la vicenda: a titolo esemplificativo, l’impossibilità di nomina per assenza di quorum costitutivo dell’Assemblea, di quorum deliberativo per contrasti nella decisione dell’Amministratore da nominare, ecc.. Occorrerà dare atto della necessità della nomina dell’Amministratore. Infine si dovrà necessariamente richiedere al Giudice la nomina in Camera di Consiglio dell’Amministratore giudiziario. I costi Al fine della presentazione del ricorso occorre sostenere diverse spese vive, cioè costi necessari al deposito del ricorso: 98,00 € di Contributo Unificato ; 27,00€ di marche da bollo . A tali costi vanno aggiunti gli onorari dell’avvocato incaricato della pratica, i cui compensi possono essere determinati tra i 1.200,00 € e i 2.700,00 € in relazione alla complessità della pratica. Le spese così quantificate dovranno essere sopportate dal solo ricorrente (o ricorrenti nel caso di ricorso congiunto).

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Corso Archinti N. 31
Lodi (LO)