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Primi provvedimenti sull'art.543 c.p.c. post riforma Cartabia

Provvedimento del 03.04.2023




Sentenza giudiziaria: Ottenuta la dichiarazione di inefficacia del pignoramento presso terzi, con svincolo dei beni pignorati, liquidazione delle spese processuali, estinzione della proceduta e conferma del canone generale secondo cui il rapporto tra le parti deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede anche in sede esecutiva ed in difetto di notifica e deposito dell’avviso ex art 543 V° comma c.p.c. entro il termine perentorio corrispondente alla data dell’udienza indicata in citazione, parte creditrice non deve persistere nella procedura esecutiva, poiché un tale comportamento determina aggravio inutile della posizione del debitore e rendere l’esercizio successivo dell’azione esecutiva “contrario a buona fede” e in ogni caso non corrispondente “ad un interesse giuridicamente tutelabile nell’attuale contesto normativo” (Cass. civ. n. 25224/2015).



Pubblicato da:


Andrea Capresi

Avvocato Cassazionista a Firenze