Avvocato Andrea Centi a Roma

Andrea Centi

Avvocato esperto in diritto civile


Informazioni generali

L'Avv. Andrea Centi esercita prevalentemente presso lo Studio Legale Gabrielli di Roma e Fiumicino, si occupa di diritto civile a tutto tondo, con particolare attenzione al diritto di famiglia, occupandosi di diritto penale per i reati in ambito familiare e reati contro la persona ed il patrimonio. L'Avv. Andrea Centi sostiene con convinzione i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, come la negoziazione assistita, spesso utilizzata nei casi di risarcimento danni, separazione consensuale, divorzio ed affidamento dei figli e la mediazione. Fornisce assistenza nella redazione di contratti e transazioni.

Esperienza


Contratti

Lo Studio Legale Centi è esperto nella redazione di contratti e transazioni, conseguenti da un approfondito studio della vicenda e gestione intelligente della trattativa, al fine di raggiungere il miglior accordo per le parti. Es. contratti di locazione abitativa e commerciale, contratti di influencer marketing, transazioni, accordi di divisione ereditaria etc.


Separazione

Il nostro studio opera con prevalenza nel diritto di famiglia, assistendo numerose coppie e famiglie nei casi di separazione, divorzio ed affidamento minori. La conoscenza di una materia così delicata ci consente di accompagnare il nostro assistito verso il percorso per esso più sostenibile, avendo particolare riguardo alla serenità del nucleo familiare, spesso agevolando la chiusura consensuale con accordo fra le parti.


Diritto civile

L'Avv. Andrea Centi esercita la propria attività prevalentemente nel diritto civile, con particolare attenzione alle seguenti materie: diritto di famiglia; diritto del lavoro; successioni; diritto immobiliare; tutela della proprietà intellettuale; sinistri ed infortunistica stradale; risarcimento danni.


Altre categorie:

Negoziazione assistita, Divorzio, Affidamento, Diritto del lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Stalking e molestie, Multe e contravvenzioni, Mobbing, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Matrimonio.


Referenze

Recensione positiva

È molto disponibile e risponde sempre

1/2024 - Valerio Renzetti

Mi ha aiutato diverse volte , sia per i miei contratti che per consulenze dei miei familiari. È molto disponibile e risponde sempre

Recensione positiva

Professionista estremamente gentile, preciso e preparato

11/2023 - Alessio Pietrangeli

Mi sono affidato all’avvocato Centi per questioni lavorative che ha brillantemente risolto con puntualità e soprattutto competenza. Lo consiglio a chiunque voglia essere supportato da un professionista estremamente gentile, preciso e preparato.

Pubblicazione legale

𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚: 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 (sent. N. 5271/2023).

Pubblicato su IUSTLAB

𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚: 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 (sent. n. 5271/2023). L'art. 47 del Codice del Turismo, prevede che in caso di inadempimento del tour operator, il turista possa chiedere, indipendentemente dalla risoluzione del contratto, 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨, patrimoniale e non, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐨𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐯𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐱 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚. Per far valere tale pretesa sarà necessario contestare formalmente il disservizio entro e non oltre 10 giorni dal rientro, con onere della prova gravante sul turista, il quale dovrà fornire elementi utili a provare il danno subito. In questo contesto si sviluppa la recente decisione della Suprema Corte, nel caso di una coppia richiedente il risarcimento dei danni subiti a seguito di vari disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera. La Cassazione ha ribadito che il turista ha diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, come il disagio psicofisico subito nel caso in cui la vacanza non venga realizzata conformemente a quanto convenuto con l'agenzia. Tale disposizione deriva da una interpretazione dell’art. 44 del Codice del turismo, interpretato dagli Ermellini nel senso che tra i danni alla persona devono ricomprendersi anche quelli non patrimoniali ex art. 2059 c.c.

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Lo studio

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