Avvocato Andrea Conte a Trani

Andrea Conte

Avvocato esperto in diritto penale


Informazioni generali

Laureato all'Università Cattolica di Milano e abilitato all'esercizio della professione con il massimo dei voti, mi occupo di diritto penale. Avendo maturato specifica esperienza sia in relazione ai reati più tradizionali che al diritto penale dell'economia, assisto in tutte le fasi del procedimento indagati, imputati, persone offese e parti civili; presto inoltre consulenza stragiudiziale a persone fisiche e giuridiche, pure con l'ausilio di professionisti dalla diversa specializzazione tecnico-giuridica e consulenti. Sono iscritto all'Albo degli Avvocati di Trani e opero su tutto il territorio nazionale.

Esperienza


Diritto penale

Già durante gli studi accademici ho scelto l'indirizzo penalistico-criminologico, conseguendo la laurea con una tesi in procedura penale, pubblicata su una nota rivista di settore. Mi occupo principalmente di diritto penale, poi, fin dai primi passi che ho mosso nelle aule giudiziarie: presto assistenza legale in relazione ai reati più tradizionali (reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione giudiziaria, reati di falso), nonché al diritto penale d'impresa (reati societari, reati tributari, reati fallimentari, infortuni sui luoghi di lavoro, responsabilità degli enti).


Stalking e molestie

Assisto sia la vittima che l'indagato o imputato in materia di reati contro la persona, contro la libertà sessuale e la famiglia, dalla redazione della denuncia-querela alla difesa in giudizio. In particolare, conscio della particolare delicatezza richiesta nel caso in cui tale reato sia contestato, ho patrocinato varie cause in materia di stalking.


Reati contro il patrimonio

Tra i reati contro il patrimonio in cui ho maturato peculiare esperienza vi sono l'estorsione, la truffa, l'appropriazione indebita e l'insolvenza fraudolenta, reati che richiedono solide conoscenze dei principi e degli istituti generali della materia penale.


Altre categorie:

Diritto marittimo, Violenza, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Privacy e GDPR, Diritti umani.


Referenze

Pubblicazione legale

Brevi riflessioni sulla responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 e la costituzione di parte civile: una questione (ancora) aperta

Giurisprudenza Penale

A seguito, in particolare, dell’osservata difformità delle ordinanze di due giudici di merito sul punto emanate di recente, a più di vent’anni dalla nascita del d.lgs. 231, sorge la necessità di (ri)analizzare la disciplina della responsabilità dell’ente derivante da reato in merito alla vexata quaestio dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di quest’ultimo. La questione, come può facilmente ricavarsi, per quanto processuale è tradizionalmente ritenuta strettamente collegata ad un aspetto di natura sostanziale, vale a dirsi la natura stessa della responsabilità dell’ente chiamato, ai sensi del d.lgs. 231/2001, a rispondere del reato commesso dalla persona fisica. Nonostante in passato fosse quasi unanimemente condiviso l’orientamento negativo in merito è da sottolinearsi come i due provvedimenti menzionati da cui si prendono le mosse nel presente contributo, emessi peraltro a soli cinque giorni di distanza l’uno dall’altro, siano – nuovamente – giunti a due conclusioni diametralmente opposte, riaprendo un dibattito forse mai realmente sopito. L’interprete è, dunque, chiamato a svolgere un’esegesi del cosiddetto “sistema 231” capace di restituire certezza, per un verso, ai soggetti danneggiati dal reato e, per l’altro, agli stessi enti chiamati ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa derivante da reato, ai quali allo stato non è dato sapere in anticipo qual è l’esatto confine della responsabilità che potrà essergli addebitata. Da ciò sorge l’esigenza di ripercorrere i percorsi argomentativi a sostegno degli orientamenti antitetici sul punto e di tentare di ria

Pubblicazione legale

L'immediatezza nella "riforma Cartabia"

Giurisprudenza Penale

Come noto, l’art. 1 l. 27 settembre 2021 n. 134 (cosiddetta “riforma Cartabia”) detta i criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi per la modifica del codice di procedura penale. Nell’art. 1 comma 11 sono contenute le disposizioni concernenti la disciplina del giudizio di primo grado, che si inseriscono in un’ottica di accelerazione e di concentrazione del dibattimento. All’art. 1 comma 13 lett. c, e, f, g, h e l si dettano invece le modifiche concernenti il giudizio di secondo grado, parimenti tutte riconducibili alla contrazione dei tempi processuali e, sostanzialmente, all’efficienza del giudizio. Per quanto attiene, in particolare, al principio di immediatezza, le modifiche previste concernono, da un lato – e per la prima volta – l’an piuttosto che il quomodo della rinnovazione istruttoria a seguito del mutamento del giudice nel corso del dibattimento e, dall’altro, l’estensione dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera del pubblico ministero. Le questioni sono di peculiare interesse, posto che i criteri dettati per la modifica della disciplina delle due fattispecie hanno il grande merito di raccontare lo stato attuale del principio di immediatezza nel processo penale italiano, andando ad inserirsi – seppur con “trascorsi”, intenti ed esiti almeno parzialmente diversi – nei solchi tracciati da alcune delle più importanti pronunce degli ultimi anni sia della Consulta che della Corte di legittimità. Le due regole attengono a gradi processuali diversi ed hanno genesi profondamente diff

Pubblicazione legale

Riflessioni in materia di reato omissivo improprio: le posizioni di garanzia “di fatto” alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali

Giurisprudenza Penale

L’art. 40, comma 2 del nostro codice penale svolge – per antonomasia – una funzione estensiva della tipicità penale in quanto i reati omissivi impropri non sono generalmente contemplati da apposite norme di parte speciale, rappresentando piuttosto la loro previsione il risultato del combinato disposto di una norma incriminatrice, che vieta la causazione di un evento, e dell’art. 40 cpv. c.p. L’effetto ottenuto dal Legislatore è dunque quello di “creare, con una clausola di tipo generale, fattispecie di reato non espressamente previste come realizzabili attraverso condotte omissive”. Ne consegue la preliminare necessità di un richiamo “implicito” a fattispecie incriminatrici di volta in volta rilevanti per la criminalizzazione di ipotesi altrimenti a-tipiche: si tratta, in altre parole, di una vera e propria macro-clausola che, nella sua apoditticità, ha dato adito a diversi problemi applicativi e – ancor prima – dogmatici.

Lo studio

Andrea Conte
Via Mario Pagano, 201
Trani (BT)

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