Avvocato Andrea Cristiano Coletto a Bergamo

Andrea Cristiano Coletto

Avvocato


Informazioni generali

Con oltre 25 anni di esperienza come avvocato civilista, mi dedico all'assistenza delle P.M.I., oltre che al risarcimento dei danni (sinistri, responsabilità medica, etc....) e alla materia delle successioni (dalle dichiarazioni di successione al contenzioso). La mia priorità è garantire la tutela degli interessi dei clienti con massima professionalità e dedizione, offrendo soluzioni efficaci e su misura. Affidarsi al mio studio significa scegliere un partner legale di fiducia, impegnato prer la vostra soddisfazione e successo.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Lavorando a fianco di dottori commercialisti sin dal 2010, ho maturato una solida esperienza nell'assistenza e nella consulenza alle PMI affiancandole sia nella disamina e/o redazione di contratti che nell'affrontare e risolvere i contenziosi, sia con terzi che interni.


Eredità e successioni

Percorso di formazione notarile. Ho seguito numerosi contenziosi in tema di successioni fornendo di volta in volta l'assistenza più adatta in base alle specifiche esigenze e circostanze, agendo con empatia - necessaria nelle liti tra eredi- e prediligendo la soluzione bonaria seppur spesso non agevole.


Contratti

Durante la mia professione oltre ad avere redatto ed esaminato centinaia di contratti sia nell'ambito del privato che in quello industriale, ho seguito numerosi contenziosi contrattuali in ambito giudiziale.


Altre categorie:

Risarcimento danni, Diritto assicurativo, Sfratto, Aste giudiziarie, Recupero crediti, Locazioni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Pignoramento, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Separazione, Divorzio.


Referenze

Pubblicazione legale

La responsabilità del locatore per i danni arrecati a terzi dall'immobile

Pubblicato su IUSTLAB

La responsabilità del locatore per i danni arrecati a terzi dal proprio immobile è un tema di grande rilevanza, regolamentato principalmente dagli articoli 2051 e 2053 del codice civile. Questo breve articolo intende offrire una panoramica su tale tematica, precisando fin dall'inizio che l'analisi qui proposta non ha certo la pretesa di essere esaustiva, limitandosi a stimolare una riflessione sulle principali questioni giuridiche e pratiche che riguardano la responsabilità del locatore. L'articolo 2051 c.c. si occupa della responsabilità per danni causati da cose in custodia, stabilendo che il custode di una cosa (sia essa mobile o immobile) è responsabile dei danni provocati dalla cosa stessa, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno. Nel contesto della locazione occorre però evidenziare che il proprietario locatore è considerato custode e come tale è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle sole strutture murarie del bene locato e degli impianti. La sua responsabilità pertanto non si estende per tutto quanto rientra nella diretta disponibilità del conduttore quali possono essere per esempio, beni depositati o addirittura sostanze pericolose da questi conservate nell’immobile locato e dalle quali si è originato il danno. Diversamente, l'articolo 2053 c.c. disciplina la responsabilità per la rovina di edifici o altre costruzioni, stabilendo che il proprietario (o chi ha il diritto di godimento dell'edificio) è responsabile dei danni causati dalla rovina, a condizione che si dimostri che essa è avvenuta per vecchiaia dell'edificio o per mancata manutenzione. Questo articolo assume particolare importanza nei rapporti di locazione, poiché pone a carico del locatore un'obbligazione di manutenzione dell'immobile, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per la sicurezza degli occupanti o di terzi. È importante notare che, affinché si possa configurare la responsabilità del locatore ai sensi dell'art. 2053 c.c., è necessario che il danno derivi direttamente dalla rovina dell'edificio e che vi sia un nesso causale tra la mancata manutenzione (o la vecchiaia dell'edificio) e il verificarsi del danno. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di "rovina" non deve essere interpretato in senso stretto, ma può includere ogni forma di deterioramento strutturale che comprometta la sicurezza dell'edificio. In conclusione, la responsabilità del locatore in relazione alla condizione dell'immobile locato e alla prevenzione della rovina di edificio rappresenta un aspetto fondamentale della gestione dei rapporti di locazione. I locatori devono essere consapevoli delle proprie obbligazioni e adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'idoneità dell'immobile locato. Tuttavia, come già accennato, l'argomento è complesso e richiede un'analisi dettagliata che vada oltre i limiti di questo breve articolo. Si invita pertanto chi fosse interessato ad approfondire la tematica a consultare ulteriori risorse o a rivolgersi a professionisti del settore.

Pubblicazione legale

La Riduzione delle Disposizioni Testamentarie e delle Donazioni

Pubblicato su IUSTLAB

La Riduzione delle Disposizioni Testamentarie e delle Donazioni nell'Ambito della Successione Ereditaria: Condizioni e Procedura Introduzione Nel diritto delle successioni, l'azione di riduzione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti degli eredi legittimari. Questa procedura consente agli eredi di annullare le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono la quota di riserva loro spettante, garantendo così il rispetto delle porzioni ereditarie stabilite dalla legge. 1. Fondamenti Normativi L'azione di riduzione trova fondamento nel Codice Civile italiano (articoli 553-564), il quale stabilisce che, in presenza di eredi legittimari, una porzione del patrimonio del de cuius è riservata a loro e non può essere sottratta tramite disposizioni testamentarie o donazioni. 2. Eredi Legittimari e Quota di Riserva Gli eredi legittimari ex art. 536 c.c. sono: i figli (anche adottivi) del defunto, il coniuge e, in assenza di figli, i genitori. A ciascuno di questi soggetti è assegnata per legge una "quota di riserva" del patrimonio, la quale varia in base alla composizione familiare del de cuius al momento della morte. 3. Condizioni per l'Esercizio dell'Azione di Riduzione L'azione di riduzione può essere intrapresa quando le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate dal defunto superano la quota disponibile (la parte di patrimonio non riservata agli eredi legittimari) e invadono la quota di riserva. Le condizioni principali includono: - Identificazione delle Lesioni: Deve essere dimostrato che le disposizioni testamentarie o le donazioni pregiudicano effettivamente la quota di riserva degli eredi legittimari. - Calcolo del Patrimonio Ereditario: È necessario valutare l'intero patrimonio al momento della morte, includendo i beni oggetto di donazioni, per determinare se e in che misura la quota di riserva è stata lesa. - Tempistiche per l’Azione: L’azione di riduzione deve essere esercitata entro termini specifici, solitamente entro 10 anni dalla apertura della successione. 4. Procedura di Riduzione L'erede legittimario che intende esercitare l'azione di riduzione deve rivolgersi all'autorità giudiziaria, presentando le prove della lesione subita. Il giudice valuterà la situazione e, se l'azione è fondata, disporrà la riduzione delle disposizioni lesive, ripristinando la quota di riserva spettante all'erede. 5. Effetti della Riduzione La riduzione comporta l'annullamento parziale o totale delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive. Gli atti ridotti sono annullati solo nella misura necessaria a ripristinare la quota di riserva degli eredi legittimari. Conclusione L'azione di riduzione svolge un ruolo cruciale nella tutela dei diritti degli eredi legittimari, assicurando che la volontà del defunto si conformi ai limiti imposti dalla legge. È essenziale che gli eredi legittimari valutino attentamente la possibilità di avvalersi di questa azione, considerando le implicazioni legali e le conseguenze sul patrimonio ereditario.

Lo studio

Andrea Cristiano Coletto
Via G.b. Moroni 120
Bergamo (BG)

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