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Avvocato Andrea Filippini a Pieve Santo Stefano

Andrea Filippini

Avvocato amministrativista

Informazioni generali

Lo Studio offre consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, ad Amministrazioni, Enti Locali e imprese pubbliche, aziende italiane e straniere, così come a piccole e medie imprese, Società e ai privati. Il campo principale di attività è il diritto amministrativo (Tribunale Amministrativo Regionale - TAR; Consiglio di Stato; Corte dei Conti; appalti; urbanistica; edilizia; espropriazioni; concorsi pubblici; pubblico impiego; risarcimento danni; accesso agli atti amministrativi; prevenzione della corruzione; trasparenza ed integrità; modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001).

Esperienza


Privacy e GDPR

Oltre ad essermene occupato spesso in ambito giudiziale, a partire dal 2017 rivesto il ruolo di Data Protection Officer (DPO) in numerose Amministrazioni pubbliche, Enti Locali e Società, sia di diritto pubblico che privato.


Appalti pubblici

Offro assistenza legale in materia di concessioni e appalti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture, sia in fase stragiudiziale (redazioni di pareri, assistenza nella stesura di bandi di gara, disciplinari di gara ecc.), che in fase giudiziale (assistenza nel contenzioso dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa: TAR e CdS). Ho una pluriennale esperienza come legal advisor e supporto giuridico-amministrativo al RUP, sia in ambito consulenziale che giudiziale.


Diritto amministrativo

Sono specializzato in diritto amministrativo, materia alla quale mi sono sin da sempre anche dedicato, sia come ricercatore che come docente, pure in ambito universitario. Assisto sia parti private (imprese, Società, operatori economici), che Enti ed Amministrazioni pubbliche nella gestione di rapporti rilevanti ai fini amministrativi, anche tutelandone gli interessi in sede contenziosa (Tribunale Amministrativo Regionale e Consiglio di Stato)..


Altre categorie

Ricorso al TAR, Diritto ambientale, Edilizia ed urbanistica, Diritto militare.



Credenziali

Caso legale seguito

Il Tar dà ragione al Comune di Carunchio

Accolta la richiesta di sospensiva formulata dal legale dell'Ente

E’ il Sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella, a dare la notizia che non solo gli abitanti del suo Comune, ma un pò quelli di tutto l’Alto Vastese stavano aspettando: il servizio di guardia medica, improvvisamente soppresso dalla ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti delibera n. 963 del 22 giugno 2021 del Direttore Generale, “va ripristinato” con urgenza. A decidere in tal senso, l’ordinanza cautelare n. 250/2021 (pubblicata in data 5 novembre) del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sez. di Pescara - che, accogliendo integralmente l’istanza cautelare formulata dal Comune di Carunchio tramite il suo legale, impone ora alla ASL di procedere quanto prima alla riattivazione del servizio di continuità assistenziale nel Comune dell’Alto Vastese “improvvidamente soppresso”. “E’ una decisione che conferma in pieno la giustezza della nostra battaglia” - ha dichiarato il Sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella - “non solo nell’interesse degli abitanti di Carunchio, ma dell’intero territorio. La coraggiosa pronuncia del Giudice amministrativo abruzzese, nel quale abbiamo sempre riposto fiducia, conferma che la ASL non può disattendere a proprio piacimento ciò che è invece previsto negli stessi strumenti di programmazione sanitaria regionale”. “Desidero infine esprimere un ringraziamento”, ha concluso il Sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella, “all’avv. Andrea Filippini, che - in qualità di legale incaricato dall’Ente - ha seguito con la consueta tenacia e dedizione un ricorso giudiziario così complesso e delicato”.

Sentenza giudiziaria

Sui criteri di nomina della Commissione giudicatrice e sui requisiti di competenza dei Commissari

Sentenza TAR Abruzzo - Pescara, sent. n. 119 del 6 marzo 2020

Il TAR rammenta che, per consolidata giurisprudenza, la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi. La giurisprudenza, richiamata dalla difesa comunale, e posta alla base della stessa decisione del TAR Abruzzo, ha infatti da tempo precisato che la competenza tecnica che deve essere posseduta dai membri della Commissione giudicatrice non debba essere desunta da uno specifico titolo di studio, potendo risultare anche da incarichi svolti e attività espletate: talché, la qualifica di “esperto”, richiesta dall’art. 77, c. 1 non richiede necessariamente il possesso del diploma di laurea.

Pubblicazione legale

L’accesso ai farmaci salvavita e la tutela dei brevetti nel wto–trips e in italia la funzione sociale della proprietÀ intellettuale oggi

Il lavoro, sulla base di una analitica disamina del complesso e articolato quadro normativo e della giurisprudenza formatasi in sede internazionale e in Italia, indaga e ricostruisce i possibili limiti giuridici allo sfruttamento economico esclusivo dei brevetti industriali secondo il sistema degli accordi TRIPs, in ambito WTO, e secondo il diritto interno. Tra gli oggetti astrattamente riconducibili alla categoria della “proprietà intellettuale” (dalla protezione del diritto d’autore alla tutela dei brevetti industriali), l’opera approfondisce segnatamente lo studio delle problematiche connesse con l’accesso ai farmaci salvavita.

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Lo studio

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Via Alpe, 91
Pieve Santo Stefano (AR)

Sede secondaria:
Palazzo Jona - Corso Mazzini, 7
Ancona (AN)