Sentenza giudiziaria:
La sentenza ha definito i limiti derivanti dalla tutela degli interessi privati di cui all’art. 5-bis del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii., evidenziando che il pregiudizio alla protezione della tutela dei dati personali non può essere legittimamente invocato laddove si tratti di informazioni riguardanti una persona giuridica e non una persona fisica.