Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato del lavoro - Giuslavorista - Antiriciclaggio

Informazioni generali

Avvocato & Dottore commercialista. Diritto del lavoro e normativa Antiriciclaggio. Opero in tutta Italia. ⭐⭐⭐⭐⭐ «Ho avuto il piacere di affidarmi all'avvocato Iaretti per un problema lavorativo e con estremo stupore ho trovato un avvocato assolutamente professionale ma soprattutto una persona estremamente empatica e umana che con grande partecipazione ha capito la mia problematica a livello emotivo e ha saputo guidarmi e consigliarmi nel migliore dei modi.» Non mi presento io, parlano i miei clienti: cerca "Avvocato Iaretti" su Google e consulta le recensioni. Contattami per una prima valutazione del tuo caso.

Esperienza


Diritto del lavoro

⭐⭐⭐⭐⭐ «Ho avuto il piacere e la soddisfazione di essere seguita dall’Avv. Andrea Iaretti, è sempre stato presente e molto affidabile nel seguire il mio caso. Lo consiglio pienamente. Non vi delude. ⭐⭐⭐⭐⭐«Desidero ringraziare l’avvocato Iaretti per la grande professionalità, la cortesia e l’umanità dimostrate. Fin dal primo incontro mi sono sentita ascoltata e sopportata. Una persona affidabile, competente e sempre presente quando ne ho avuto bisogno, il mio problema è stato gestito nel migliore dei modi. Lo consiglio senza esitazione.» Questo è come lavoro. Cerca "Avvocato Iaretti" su Google e consulta le numerose recensioni.


Antiriciclaggio

⭐⭐⭐⭐⭐ «Ho avuto modo di confrontarmi con l'avvocato Iaretti e devo dire che è stato super professionale e disponibile. Mi ha fornito tutte le informazioni di cui avevo bisogno, spiegando ogni dettaglio con grande chiarezza e pazienza. Si percepisce subito la competenza e la passione con cui svolge il suo lavoro. Un professionista che trasmette fiducia e serietà consigliatissimo.» Questo è come lavoro anche nei contenziosi antiriciclaggio per professionisti e imprese. Cerca "Avvocato Iaretti" su Google e consulta le altre numerose recensioni, tutte a cinque stelle.


Mobbing

⭐⭐⭐⭐⭐ «Sono stato seguito dall'avvocato Iaretti per una situazione di straining lavorativo e opacità contrattuale. L'avvocato è sempre stato puntuale e meticoloso nel seguirmi passo per passo ogni settimana, portando infine un risultato soddisfacente. Sono una persona invalida e per quanto avevo poche speranze sono riuscito a lasciarmi questa brutta esperienza lavorativa alle spalle nel migliore dei modi. Consiglio a tutti. Grazie avvocato ❤️.» Questo è come lavoro. Cerca "Avvocato Iaretti" su Google e consulta le numerose recensioni, tutte a cinque stelle. Contattami per una prima valutazione del tuo caso.


Altre categorie

Licenziamento, Diritto agrario.



Credenziali

Titolo professionale

Dottore commercialista (antiriciclaggio, diritto del lavoro)

LIUC - 1/2000

Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro. Antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Sentenza giudiziaria

Istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) nei confronti del datore di lavoro

Sent. 145/2025 - Tribunale di Cagliari 24.11.2025

Richiesta di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro società di capitali inadempiente nei confronti dei lavoratori subordinati per successivo accesso al fondo di garanzia Inps relativamente alle spettanze dovute per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione. Il Giudice accoglie l'istanza e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nominando il curatore.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

02/2025

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

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