Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.
Andrea Iaretti
Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro
Informazioni generali
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista. Mi occupo principalmente di: 1.Lavoratori dipendenti: garantire il giusto risarcimento trovando un accordo con il datore di lavoro, evitando lunghe e costose cause spesso di esito incerto. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Il primo consulto conoscitivo, al fine formulare strategia e preventivo, è gratuito. 2.Imprese e lavoratori autonomi: normativa antiriciclaggio, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze.
Esperienza
Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore. Mobbing. Conteggi differenze retributive e lavoro in nero: con la collaborazione di consulente del lavoro di fiducia siamo in grado di produrre una perizia alla base della diffida. Fenomeno delle false partite iva: ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo: recupero delle relative spettanze in caso di rapporti di lavori non genuini. Prediligo soluzioni rapide, stragiudiziali, in modo da trarre soddisfazione senza lunghe cause; sentiamoci. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), e DURC di congruità.
Insinuazioni al passivo, tempestive e tardive, conteggio delle spettanze, del trattamento fine rapporto, domanda anticipazione da parte del fondo garanzia INPS. Amministratore giudiziario. Liquidatore cooperative. Antiriciclaggio collegato all'attività esercitata. Fenomeno del riciclaggio e adempimenti degli intermediari preposti al controllo.
Altre categorie
Diritto commerciale e societario, Eredità e successioni, Mobbing, Contratti, Diritto agrario, Diritto tributario, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Fusioni e acquisizioni, Matrimonio, Edilizia ed urbanistica, Risarcimento danni, Licenziamento, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti, Divorzio, Aste giudiziarie, Incidenti stradali.
Credenziali
Dottore commercialista (antiriciclaggio, diritto del lavoro)
LIUC - 1/2000Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro. Antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) nei confronti del datore di lavoro
Sent. 145/2025 - Tribunale di Cagliari 24.11.2025Richiesta di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro società di capitali inadempiente nei confronti dei lavoratori subordinati per successivo accesso al fondo di garanzia Inps relativamente alle spettanze dovute per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione. Il Giudice accoglie l'istanza e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nominando il curatore.
Antiriciclaggio. Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti
01/2022 - 04/2025Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007.
Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.
02/2025Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Antiriciclaggio - Le misure fiscali di contrasto del fenomeno del riciclaggio
Università degli Studi G. Marconi - Roma - 3/2013Discussione tesi della seconda laurea magistrale a titolo "Le misure fiscali di contrasto del fenomeno del riciclaggio". -Ampia analisi del fenomeno del riciclaggio. Riciclaggio e criminalità organizzata. Impatto economico del riciclaggio. L’art.648-bis c.p. La normativa antiriciclaggio comunitaria e nazionale. -Riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Riciclaggio e reati tributari. Autoriciclaggio. Riciclaggio e paradisi fiscali. La lotta al riciclaggio. L'archivio dei rapporti operatori finanziari. Il contrato del riciclaggio e metodi applicativi. -I soggetti destinatari degli obblighi ed attività escluse. L'adeguata verifica della clientela. L'approccio basato sul rischio. Registrazione e conservazione dati. L'archivio unico informatico. Segnalazione operazioni sospette. Limitazione all’uso del contante. Formazione del personale e controlli interni. Violazione della normativa e sanzioni. principali. Ampia bibliografia. -CONCLUSIONI. Rimedi possibili per la difesa, memorie, ricorsi al giudice ordinario del Tribunale della capitale, Corte d'appello. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Ricorso per decreto ingiuntivo
G.d.P. di Novara - N. RG 1701/2023La parte ricorrente somministrava n.... pasti a prezzo fisso di ...,00 euro cad. ai giocatori e accompagnatori della suddetta società sportiva calcistica dopo una partita giocata in trasferta a ... in data .... ; - a fronte di suddetta prestazione, la resistente chiedeva di potersi pagare con bonifico previa emissione di regolare fattura, che la ricorrente emetteva lo stesso giorno, fattura n..., di importo pari ad euro ....,00 (doc.2); -suddetta fattura elettronica è stata contestualmente inviata al sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate e consegnata/ricevuta dallo stesso al resistente sempre il ... (doc.3), documento inviato nel flusso con identificativo Sdi 91091....... (doc.4); - sono risultati infruttuosi i solleciti di pagamento successivamente rivolti a cura della ricorrente; - è risultato infruttuoso il sollecito di pagamento rivolto dal sottoscritto legale di fiducia (doc.5); - nella fattispecie, dunque, ricorrono senz’altro i presupposti previsti dagli art. 633 e ss. c.p.c.. Ricorre All’Ill.mo Giudice di Pace di affinché, ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c., stante la certezza e la liquidabilità del credito, voglia ingiungere alla società ..... di pagare al ricorrente la somma di euro .... oltre spese, interessi moratori, competenze legali della presente procedura e successive occorrende, da liquidarsi secondo il D.M. 10 marzo 2014, n.55.
Esecuzione mobiliare
Tribunale ordinario di Vercelli - R.G.E. 130/2023In forza del decreto ingiuntivo n......, emesso dal Giudice di Pace ..... in data ........... nell’ambito del procedimento R.G.n. .../..., immediatamente esecutivo e munito di F.E. in data ...., il Giudice di Pace ........... ha ingiunto a ........ nato a ........ (Vc) il ....... , c.f.: ......., residente a .... in Via ..... n..., “di pagare immediatamente a ..... la somma di euro ... ..... per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs.231/2002 come modificato dal d.lgs.192/2012, dalla scadenza del ... all’effettivo saldo, il tutto oltre spese della presente procedura che tassa e liquida in complessivi euro ..... di cui euro ... Tutto ciò premesso, ..... , in forza del titolo suindicato CITA il debitore .... , a comparire avanti al Tribunale di ..., in funzione di Giudice dell’esecuzione, all’udienza del .... ore di rito affinché prenda atto della dichiarazione dei terzi pignorati e degli attori ulteriori, con espressa avvertenza che non comparendo si procederà come per legge, con le preclusioni e le conseguenze da essa previste ...
Atto di intervento nella procedura esecutiva
Tribunale di Novara - n. R.E. 1029/15Premesso: che in data ... il richiedente ha presentato istanza di partecipazione all’esecuzione come creditore non munito di titolo, in seguito alla sospensione dell’esecutività del decreto ingiuntivo n..., titolo sul quale si fondava la presente esecuzione presso terzi; che tale istanza si fonda sull’esistenza di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art.2214 c.c., come previsto dall’art.499 c.1 c.p.c.; che sono state allegate all’istanza e risultano acquisite al fascicolo: le fatture sulle quali si fonda la pretesa; il sollecito di pagamento; l’estratto autentico del registro fatture del Notaio ...; la scrittura privata di promessa di pagamento proveniente da ... rivolta a .. costruzioni; che ..., munita di titolo esecutivo, intende procedere nell’esecuzione, come da dichiarazione resa in udienza il ...; ciò premesso la ricorrente, come in atti rappresentata: CHIEDE di partecipare alla distribuzione e all’assegnazione delle somme percepite in via privilegiata ex art.2751-bis n.5 c.c. e in prededuzione ex art.118 d.lgs.163/2006, precisa che l’importo dovuto ammonta a euro ... oltre interessi e spese legali sostenute e da sostenere.
Sent. Volontaria Giurisdizione regolamentazione figli - ISEE
Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei figli nati fuori dal matrimonio1. Cos’è l’ISEE L’ISEE, ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento fondamentale nel panorama socio-economico italiano. Creato nel 2007, l’ISEE consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare e quindi di accedere a agevolazioni fiscali e sociali. Questo indicatore tiene conto non solo del reddito, ma anche del patrimonio e della composizione del nucleo famigliare, offrendo così una visione complessiva delle condizioni economiche. 2. Quando è utile avere l’ISEE L’ISEE è necessario per accedere a molti servizi pubblici e prestazioni sociali, come borse di studio, asilo nido, servizi socio-sanitari e agevolazioni sulle tasse universitarie. Inoltre, il possesso dell’ISEE è spesso richiesto per richiedere l’assegno sociale o per beneficiare di tariffe agevolate relative a servizi essenziali, come l’acqua e l’energia. Avere un ISEE aggiornato può facilitare l’accesso a supporti e risorse economiche utili. 3. ISEE per genitori non sposati e non conviventi Un aspetto rilevante riguarda la modulazione dell’ISEE in caso di genitori non sposati e non conviventi. In questo scenario, la normativa prevede che il genitore che presenta la domanda di ISEE debba dichiarare sia i redditi propri che quelli dell’altro genitore. Questo consente di ottenere un indicatore più accurato e, in alcuni rari casi, può portare a benefici economici maggiori. È importante, quindi, valutare attentamente quale strategia adottare per la presentazione della DSU. 4. Ricorso al Giudice per Isee. Nel caso di genitori non sposati e non conviventi spesso, tuttavia, risulta migliore la scelta di ricorrere al Giudice affinché questo emetta un provvedimento nel quale viene fissato un assegno di mantenimento a favore del genitore affidatario. Tale pratica consente di escludere il valore dell’Isee del genitore non affidatario da quello dell’altro, che in tal modo può accedere a prestazioni sociali con un trattamento di maggior favore. Tale pratica, nota in gergo legale con il mome di “regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio”, è fattibile anche se i genitori sono in accordo tra loro, con il patrocinio di un legale comune e viene trattata in genere in modo rapido e per mezzo di “note scritte” dal Tribunale competente per la residenza del minore. 5. Come richiedere l’ISEE La richiesta dell’ISEE può avvenire attraverso due modalità principali: – Patronati: Rivolgendosi a un patronato, si può ricevere assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), garantendo un processo più semplice e diretto. Gli operatori dei patronati sono abilitati a raccogliere le informazioni necessarie e a inviare la domanda all’INPS. – Sito INPS in autonomia: per chi desidera procedere autonomamente, è possibile effettuare la richiesta direttamente tramite il sito web dell’INPS. È necessario disporre di un’identità digitale (SPID o CIE) per accedere alla piattaforma. Una volta completata la DSU, il calcolo dell’ISEE sarà elaborato automaticamente. 6. La DSU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento cardine per la richiesta dell’ISEE. Essa contiene tutte le informazioni relative al nucleo familiare, comprese quelle sui redditi e sul patrimonio. È fondamentale compilare la DSU in modo preciso, in quanto eventuali errori possono compromettere l’esito della richiesta e l’accesso ai benefici desiderati. Dal gennaio 2024, l’INPS ha messo in atto importanti novità riguardanti la DSU, rendendo disponibile anche una versione precompilata. Utilizzando i propri dati identificativi, è possibile accedere facilmente a queste informazioni, semplificando ulteriormente il processo di richiesta. Conclusioni L’ISEE rappresenta uno strumento indispensabile per le famiglie italiane, facilitando l’accesso a servizi e agevolazioni. Conoscere le modalità di richiesta e l’importanza della DSU è essenziale per navigare al meglio le opportunità offerte dallo Stato. L’aggiornamento continuo della normativa e delle procedure mirano a semplificare la vita dei cittadini, promuovendo l’inclusione sociale e il supporto economico. Per ulteriori dettagli e per gestire le pratiche, è opportuno visitate il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi a un Patronato, oltre che ad un legale di fiducia.
Vinta causa per azione revocatoria donazione immobile
Sentenza del 19/06/2019 n. 1034/2019 - Tribunale ordinario di VercelliGUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE ! Con atto di citazione ritualmente notificato si conveniva in giudizio il debitore e la di lui madre, per chiedere che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la donazione realizzata tramite atto notarie tra le parti madre e figlio. Il credito era rappresentato da decreto ingiuntivo. Nel corso del procedimento, con il mio patrocinio, interveniva anche altro professionista con atto di intervento volontario, per porre analoga domanda in relazione a compensi per attività professionale svolta dall’intervenuto, per la difesa del convenuto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In esito alla causa, il Giudice stabiliva la fondatezza delle domande di parte attrice e di parte intervenuta. "Come noto, l’azione revocatoria prevista dall’art.2901 c.c. è uno strumento con funzione conservativa della garanzia patrimoniale del credito i cui presupposti sono: - l’esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e disponente; - l’effettivo pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni); - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis); - in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis). .... Quanto all’eventus damni, non si può dubitare che con la donazione in parola il convenuto abbia disposto di una non trascurabile parte del suo patrimonio, così rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Cass. 11763/2006), circostanza che si reputa sufficiente ai fini della verifica del potenziale danno alle ragioni di credito, spettando poi al debitore convenuto, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci ed avendo quindi scelto di non difendersi. Deve quindi pronunciarsi l’inefficacia della donazione impugnata.
Dipendente - Ricorso al Giudice del lavoro
Tribunale ordinario di Novara - Sezione lavoro - D.I. n. 110/20171- La parte ricorrente è stata dipendente della società ..., dal ... al ...; 2- In relazione all’intercorso rapporto di lavoro la parte ricorrente non percepiva le proprie spettanze relative al mese di gennaio ... per euro ... come da cedolino paga (doc.2) e non percepiva il saldo delle proprie spettanza relative al cedolino del mese di dicembre ... per euro ... (doc.3), per un totale di euro ...; 3- numerosi sono stati i tentativi intrapresi dalla medesima ricorrente al fine di ottenere il pagamento del saldo di quanto spettante; 4- è risultato infruttuoso il sollecito di pagamento inoltrato dal sottoscritto difensore (doc.4); 5- il comportamento del resistente, unitamente al carattere alimentare delle somme azionate, che costituiscono strumento essenziale diretto a soddisfare i bisogni costituzionalmente garantiti di cui all’art. 36 Cost., legittimano la qui spiegata richiesta di concessione dell’emanando decreto ingiuntivo con la provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 642 c.p.c; 6- riservata espressamente ogni migliore ed ulteriore richiesta e/o domanda che possa trarre origine nei rapporti intercorsi con la società debitrice; Per tutte tali ragioni, il ricorrente intende dar corso alla procedura monitoria per il recupero dell’intero proprio credito. Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l’istante ... come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata Ricorre .... ....
DIRETTORE - Responsabile Antiriciclaggio - Consulente legale - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Rete imprese Italia.
Dal 1/2006 al 1/2015Associazione nazionale di categoria aderente al C.N.E.L. Attività a supporto degli imprenditori, assistenza nei rapporti di lavoro: Responsabile adempimenti antiriciclaggio. Dottore commercialista titolare di studio commerciale • Svolgimento di tutte le attività tipiche della professione: tenuta scritture contabili, bilanci, dichiarazioni fiscali, pratiche amministrative, incarichi giudiziali, consulenza del lavoro; • Assistenza e consulenza per tutte le problematiche inerenti settore imprenditoriale: richiesta necessarie licenze ed autorizzazioni amministrative, sportello unico attività produttive, inquadramento giuridico e forme societarie, variazioni, cessazioni; • Attività di gestione del personale dipendente. Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio e a quello dei Periti del Tribunale di Vercelli; Iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezioni esperti in gestione aziendale; Iscritto al Registro dei Revisori legali. Svolgimento della professione di Avvocato. • Memorie, ricorsi e consulenza in materia antiriciclaggio D.lgs. 231/2007. • Ricorsi avverso INPS e Ispettorato del lavoro per verbali e sanzioni comminate alle imprese. • Edilizia urbanistica: consulenza e assistenza relativa al rilascio “Durc” e “Durc di congruità” . GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Annullato pignoramento presso terzi (Inps) eseguito da Equitalia
Sent. Tribunale di Novara - N. R.G. 905/2025L'opposizione si fonda sui seguenti motivi di diritto: I- Corte Cassazione Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell’11.1.2016, n. 206 La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell’11.1.2016, n. 206, ha stabilito che il limite del quinto per le somme oggetto di sequestro, pignoramento o trattenuta non possa superare il quinto della pensione con salvezza del trattamento minimo, e che tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione, restando ferma l’impignorabilità anche su tali importi del cosiddetto minimo vitale. In un passaggio del testo della Sentenza viene enunciata la ragione di tale decisione: “Diversamente argomentandoci è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.”
Amministratore giudiziario - Consulente tecnico del giudice - CTU e CTP - Revisore Legale - Pubblicista
Ministero della giustizia - Tribunale - MEF - Ordine dei Giornalisti - 9/2024Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Dal 2000 svolgo inoltre attività di CTU e CTP, sezione civile e penale, categoria contabile. Antiriciclaggio, mi occupo dei casi contestati dai militari. Sono iscritto all'ordine dei Giornalisti del Piemonte. Come pubblicista, mi occupo in particolare di scrivere articoli in materia di antiriciclaggio: controlli e verifiche antiriciclaggio negli studi professionali, sanzioni antiriciclaggio, memorie difensive antiriciclaggio, esperienze, casi pratici, prescrizioni e decadenze ai sensi del d.lgs.231/2007 e della L.689/81, ricorsi al Tribunale di Roma, ecc ecc. Antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Tribunale ordinario esecuzioni mobiliari
Sent. Trib. Vercelli - R.G.E. 632/2023Pignoramento presso terzi eseguito nei confronti cliente di istituto bancario. Intervenuto accordo tra debitore e creditore con conseguente istanza al Giudice dell'esecuzione di liberare il debitore ed il terzo dagli obblighi derivanti dalla procedura esecutiva con archiviazione della posizione.
Ricorso in opposizione avverso avviso addebito Inps - sanzioni irrogate al datore di lavoro
Tribunale di Verbania – Sezione lavoro - n. RG. 5/2017In data ... il sig. ... subiva, presso il proprio esercizio di pizzeria d’asporto corrente a ... alla via, un controllo da parte della locale Guardia di Finanza, rivolto in modo particolare al contrasto del fenomeno del lavoro nero; In seguito a tale ispezione, i militari hanno formulato apposito processo verbale delle operazioni compiute e successivo verbale unico di accertamento e notificazione in data ... (doc.1), nel quale hanno contestato irregolarità riguardanti i lavoratori sig.ri ... ...; il primo circa la data d’inizio del rapporto di lavoro subordinato in essere (punto “uno” delle osservazioni seguenti) nonché il relativo disconoscimento dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (punto “due” delle osservazioni seguenti); il secondo circa le modalità di utilizzo dei voucher-buoni lavoro (punto “tre” delle osservazioni seguenti); successivamente, il comando Guardia di Finanza ha trasmesso il verbale alla Direzione Territoriale del Lavoro, all’INAIL e all’INPS, per i provvedimenti di loro competenza; in data 15/12/2015 il ricorrente ha presentato nel proprie osservazioni direttamene alla DTL, che sono state verbalizzate (doc.2); in esito a quanto verbalizzato dai miliari, l’INPS sede V.C.O. ha ritenuto di emettere un avviso bonario con evidenza di quanto dovuto per contribuzione omessa, sanzioni e interessi per un totale di euro ... (doc.3), contro il quale è stato presentato apposito ricorso in via amministrativa; il ricorrente presentava inoltre ricorso amministrativo alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, con decisione del ... (doc.5), autorizzava il ricorrente all’accesso ai documenti relativamente alle dichiarazioni rilasciate dei lavoratori all’atto dell’accesso ispettivo, precedentemente negato da INPS e DTL; - In data ... l’INPS notificava al ricorrente l’avviso di addebito n. ..., sulla base dei documenti prima descritti, per un totale di euro ... (doc.6). Tanto premesso, il sig. ... , ut supra rappresentato difeso e domiciliato OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO .... ....
Antiriciclaggio - Dottore Commercialista - Decadenza e prescrizione.
03/2025Con una importante recente sentenza, la Corte d'appello di Roma ha acconto in pieno le ragioni di un commercialista pesantemente sanzionato dal MEF per mancata segnalazione operazioni sospette. Senza entrare nel merito della vicenda, qui interessa porre accento sulla dirimente peculiarità colta dalla CdA, posta a fondamento della decisione. Il primo giudice aveva respinto le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel merito, ritenne che le operazioni non segnalate fossero oggettivamente sospette per l'ingente movimentazione di denaro. Il Tribunale della capitale, tuttavia, ritenne di ridimensionare notevolmente le pretese del Ministero, riqualificando la violazione e stabilendo la sanzione di 3.000,00 euro come previsto dall'art.58 c.1 d.lgs. 231/2007, al posto di quella prevista dal comma secondo dello stesso articolo. Il Ministero proponeva allora appello, domandando l'applicazione del massimo della sanzione pari a 300.000,00 euro; questo in quanto contestava l'elevato grado di responsabilità del presunto colpevole e l'ingente mole dei valori movimentati che confermavano, nel complesso, la gravità della violazione, la quale, pertanto, avrebbe meritato il massimo della sanzione. L'appellato ne ha di conseguenza richiesto il rigetto nel merito per le motivazioni già espresse in primo grado e in via subordinata, con appello incidentale, ha domandato la riforma della sentenza in senso a sé completamente favorevole, ossia la correzione della stessa con annullamento in toto dell’opposto decreto, con condanna del Ministero alle spese relative ai due gradi di giudizio. Il caso è di particolare interesse in quanto si occupa dell'intervenuta decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione motivo, talvolta, foriero di possibili soddisfazioni da parte dei soggetti sanzionati. Il professionista sosteneva che l'accertamento della violazione si fosse perfezionato dalla data della sua escussione a sommarie informazioni e di acquisizione documentale presso il suo studio, od al più nel momento, successivo, nel quale venne acquisita altra documentazione sempre presso il suo studio professionale o, in ultima ipotesi, dalla data di autorizzazione dell'A.G. all'utilizzo a fini amministrativi dei dati e documenti in tal modo acquisiti. Tutti elementi dai quali emergevano con chiarezza le contestazioni poi formalmente mosse al professionista nel processo verbale di contestazione della Guardia di finanza, notificato solo oltre il termine decadenziale di legge di giorni novanta, previsto dall'art.14 L.689/81. Dirimente il fatto che tutti gli accertamenti svolti in epoca successiva riguardarono fatti del tutto diversi da quelli poi a lui contestati. Pertanto, la CdA ha ritenuto che le "verifiche successive non potevano in alcun modo essere qualificate come prodromiche alla contestazione mossa al professionista, avendo avuto ad oggetto fatti e comportamenti diversi dalle condotte illecite ascritte a quest'ultimo, che la controparte ha tentato surrettiziamente di introdurre". "Tutte le successive attività d'indagine ed accertamento concernevano fatti differenti dall'omessa segnalazione delle operazioni sospette ad opera del commercialista". Se è vero che l'obbligo di segnalazione è svincolato dalla consapevolezza dell'illecito ma è connesso al solo sospetto secondo la normale diligenza professionale e a specifici indici, è anche vero che all'accertamento dell'illecito da segnalare sono estranee le attività, avvenute successivamente (oltre il termine dei 90 gg), volte alla repressione di illeciti penali ascrivibili ai soggetti la cui operatività, di per sé, doveva ingenerare quel sospetto e quindi far scattare l'obbligo della segnalazione. La Corte rileva che non era necessaria l'acquisizione di ulteriori atti per avere una visione più completa delle condotte oggetto di contestazione. Il termine di 90 giorni decorreva dalla ricezione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo della documentazione già acquisita ai fini del procedimento amministrativo sanzionatorio, è da quella data che andava fatto decorrere il termine di decadenza di 90 giorni, in assenza dell’allegazione di ulteriori attività di accertamento rivolte allo specifico illecito amministrativo dell’omessa segnalazione delle operazioni sospette. Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria, viene meno ogni esigenza di segretezza degli atti, quindi pienamente spendibili per la repressione dell’illecito accertato. Per tali motivi, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, la CdA dapprima accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il decreto del Ministero, poi condanna lo stesso al risarcimento delle spese dei due gradi di giudizio. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !
Comparsa di costituzione e risposta per il convenuto
GdP Varallo - R.G. 76/2017PREMESSE. In forza del decreto ingiuntivo n. 48/2017 il Giudice di Pace di ... ha ingiunto a ... S.r.l. di pagare a .... la somma di euro ... oltre agli interessi e spese della procedura per euro ... di cui euro ... per anticipazioni ed euro ... per competenze legali, oltre IVA e Cpa, oltre successive occorrende come per legge; con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato ... e notificato il ... (doc.6) l’opponente ... citava a giudizio ... domandando al Giudice adito la revoca del menzionato decreto ingiuntivo. Previa lettura dell’atto di opposizione al d.i., a mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce nel presente giudizio ..., creditore nonché convenuto, come in epigrafe meglio generalizzato, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, anche per tutte le seguenti MOTIVAZIONI ... Essendo la cifra convenuta d’importo contenuto, in rapporto al prezzo di un lavoro di scavo tradizionale, le parti pattuirono oralmente di non stipulare alcun contratto e che il pagamento sarebbe avvenuto al termine dei lavoro, vista fattura. Dell’accordo intervenuto e dell’affidamento dell’incarico sono testimoni il sig. ... ed il sig. ... Successivamente, il sig. ... veniva contattato dal Sig. ... che comunicava l’affidamento da parte della .... al geom. ... dell’incarico di predisporre le pratiche rivolte all’ottenimento delle autorizzazioni alla posa di ... ecc. ecc.
Ricorso per decreto ingiuntivo
Tribunale di Novara - n. 629/2015 - RG 1714PREMESSO Che la parte ricorrente effettuava un intervento edile consistente in ... e ... presso ... dell’ingiunta, sito in ...; Che a fronte dei lavori summenzionati, regolarmente effettuati, il ricorrente emetteva la fattura n. ... del ..., per un totale comprensivo di iva pari ad euro ... (doc.2) regolarmente annotata sul “registro Iva vendite”, come da estratto autenticato dal Notaio ... , che si deposita (doc.3); Che sono risultati infruttuosi i solleciti di pagamento rivolti a cura della parte e tramite il legale di fiducia (doc.4); Che nella fattispecie, dunque, ricorrono senz’altro i presupposti previsti dagli art. 633 e ss. c.p.c.; Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato la società ... , come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata Ricorre All’Ill.mo Tribunale affinché, ritenuta la propria competenza e visti gli artt. 633 ss. c.p.c., stante la certezza e la liquidabilità del credito, voglia ingiungere a ... di pagare immediatamente al ricorrente la somma di euro ... oltre interessi di mora, spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende, da liquidarsi secondo il D.M. 10 marzo 2014, n.55.
Comparsa di costituzione e risposta per il convenuto
Tribunale di Vercelli - n. R.G. 2220/2015PREMESSE 1. In forza del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. ... del ..., reso nell’ambito del procedimento R.G. n. ..., il Tribunale ... , in persona del Presidente dott. ... , ha ingiunto a ... di pagare a ... la somma di euro ... oltre agli interessi di mora, oltre alle spese processuali per euro ... cui occorre aggiungere rimborso forfettario del 15% e anticipazione spese sostenute, oltre IVA e Cpa, oltre successive occorrende; 2. Il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data ... , è stato notificato lo stesso giorno al debitore a mezzo p.e.c., unitamente all’atto di precetto di pagamento per complessivi euro ... , oltre successive occorrende ed interessi maturandi dopo il ...; 3. Sulla base del titolo menzionato, la ... ha avviato una procedura di pignoramento presso terzi di fronte al Tribunale di ... con udienza ex art.543 c.p.c. fissata per il ...; 4. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato e notificato il ... (doc.1) l’opponente ... citava a giudizio ..., domandando al Tribunale adito in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. ..., nel merito la revoca del menzionato decreto ingiuntivo; in via subordinata, chiedeva il ridursi le pretese ex adverso promosse; deducendo le seguenti motivazioni (punto 14 atto di citazione): il decreto in questione sarebbe stato reso su richiesta di un soggetto sprovvisto della necessaria legittimazione processuale; da un Tribunale sprovvisto della necessaria competenza; rispetto ad un credito inesigibile per l’intero o almeno in parte. 5. Previa lettura dell’atto di opposizione al d.i., a mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce nel presente giudizio la ..., creditore nonché convenuto, come in epigrafe meglio generalizzato, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, anche per tutte le seguenti ragioni: ......
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