Annullato pignoramento presso terzi (Inps) eseguito da Equitalia

Sent. Tribunale di Novara - N. R.G. 905/2025




Sentenza giudiziaria: L'opposizione si fonda sui seguenti motivi di diritto: I- Corte Cassazione Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell’11.1.2016, n. 206 La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell’11.1.2016, n. 206, ha stabilito che il limite del quinto per le somme oggetto di sequestro, pignoramento o trattenuta non possa superare il quinto della pensione con salvezza del trattamento minimo, e che tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione, restando ferma l’impignorabilità anche su tali importi del cosiddetto minimo vitale. In un passaggio del testo della Sentenza viene enunciata la ragione di tale decisione: “Diversamente argomentandoci è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.”



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Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro