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Antiriciclaggio - Banca, Gianos, indici anomalia Banca d'Italia. Sent. Trib. 21984/2017

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel caso in esame il Ministero aveva emesso decreto sanzionatorio nei confronti di un istituto di credito responsabile in solido con il funzionario della filiale, per mancata segnalazione all'UIF presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie sospette transitate sui conti correnti di un cliente, per un importo complessivo di alcuni milioni di euro.
Le doglianze esposte nel ricorso in opposizione dai ricorrenti si potevano sintetizzare, per gli aspetti qui più rilevanti e significativi, in:

1- Insussistenza nel merito della violazione contestata, atteso che il preposto della filiale non aveva motivi per sospettare circa la liceità delle operazioni che, tra l'altro, non presentavano alcun indice di anomalia secondo il decalogo della Banca d'Italia e non erano state segnalate dall’applicativo GIANOS in uso.

Il Tribunale, a riguardo di tali eccezioni, precisa che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dai soggetti cui è riferita.

Tutti i delitti non colposi possono costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi. 
L'obbligo di segnalazione di cui si tratta non presuppone la conoscenza dell'origine illecita dei fondi perché, in tal caso, l'intermediario che ne consente comunque la movimentazione sarebbe esposto a responsabilità non amministrativa ma penale.
Le operazioni contestate, secondo il Tribunale, erano effettivamente sospette in quanto "l’ambiguità delle operazione nel suo complesso doveva apparire evidente ad un operatore qualificato, trattandosi di movimenti solo fittizi di denaro eseguiti con partite di giro nella stessa giornata da società rappresentate dalla stessa persona fisica".
Il fatto che tali operazioni non fossero segnalate dall'operativo GIANOS e non presentassero gli indici di anomalia indicati dalla Banca d'Italia, strumenti non tassativi ma complementari, non poteva costituire una "scusante" a beneficio dell'operatore, dovendo l'intermediario utilizzare tutti gli elementi di conoscenza a disposizione.

2- Nullità della violazione contestata, non contendendo il relativo verbale l'indicazione della data dell'accertamento con conseguente impossibilità di valutare la violazione dei termini previsti dall'art. 14 L.689/1981.

Con riferimento a tale eccezione, il Tribunale osserva che nel caso di specie era stata chiesta autorizzazione all'A.G. e il Ministero ha dedotto (e la circostanza risultava indicata nel verbale di contestazione) che l'autorità giudiziaria avesse concesso al Nucleo di Polizia Tributaria l'autorizzazione alla richiesta all'utilizzo per fini amministrativi dei dati emersi nel corso delle indagini penali solo successivamente. Inoltre, il Tribunale rileva che "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogante sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Neppure poteva ascriversi alla Polizia Tributaria o al Ministero il ritardo nel rilascio di tale atto da parte dell'autorità giudiziaria.

Riguardo ai fini interruttivi della prescrizione, inoltre, deve aversi riguardo non al momento in cui è emesso il provvedimento ingiuntivo (a cura del Ministero, a norma dell'art.69 c.2 d.lgs.231/2007), ma a quello in cui esso è stato notificato o comunque portato a conoscenza del debitore (a cura dell'organo accertatore), in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 c.c..

Per tali motivi, il termine di novanta giorni previsto dall'art.14 L.689/1981 era stato rispettato.

3- La violazione dell'art. 11 L. 689/1981 in relazione alla quantificazione della sanzione applicata.

Il Tribunale, valutata la questione nel suo complesso, ha ritenuto giustamente di applicare il principio del "favor rei" previsto dal d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 applicando la sanzione prevista dal d.lgs. 231/2007 art.58 c.2, pur sempre elevata ma di molto inferiore a quella originaria.

 

 



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Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio