Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato del lavoro - Giuslavorista - Antiriciclaggio

Informazioni generali

Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista. Mi occupo principalmente di: 1.Lavoratori dipendenti: garantire il giusto risarcimento trovando un accordo con il datore di lavoro, evitando lunghe e costose cause spesso di esito incerto. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Il primo consulto conoscitivo, al fine formulare strategia e preventivo, è gratuito. 2.Imprese e lavoratori autonomi: normativa antiriciclaggio, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze.

Esperienza


Diritto del lavoro

Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore. Mobbing. Conteggi differenze retributive e lavoro in nero: con la collaborazione di consulente del lavoro di fiducia siamo in grado di produrre una perizia alla base della diffida. Fenomeno delle false partite iva: ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo: recupero delle relative spettanze in caso di rapporti di lavori non genuini. Prediligo soluzioni rapide, stragiudiziali, in modo da trarre soddisfazione senza lunghe cause; sentiamoci. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), e DURC di congruità.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Mobbing

Il mio obiettivo è quello di ottenere il miglior risultato nel minor tempo possibile per il lavoratore dipendente in caso mobbing, bossing, demansionamento, straining, evitando cause lunghe, costose, incerte: -1.Buonuscita -2.Naspi -3.Spese legali a carico del datore di lavoro -Altro, valutandone prima la possibilità reale. Sentiamoci, gratuitamente, per preventivi e analisi del caso.


Altre categorie

Licenziamento, Diritto agrario.



Credenziali

Titolo professionale

Dottore commercialista (antiriciclaggio, diritto del lavoro)

LIUC - 1/2000

Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro. Antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Sentenza giudiziaria

Istanza di liquidazione giudiziale (ex fallimento) nei confronti del datore di lavoro

Sent. 145/2025 - Tribunale di Cagliari 24.11.2025

Richiesta di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro società di capitali inadempiente nei confronti dei lavoratori subordinati per successivo accesso al fondo di garanzia Inps relativamente alle spettanze dovute per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione. Il Giudice accoglie l'istanza e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nominando il curatore.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

02/2025

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

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