Antiriciclaggio - Commercialista - Importanza delle dichiarazioni rilasciate nel P.V.C. Sent. Trib. 14078/2022.

Scritto da: Andrea Iaretti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con una pronuncia recente il Tribunale di Roma si è espresso su ricorso di un commercialista sanzionato ai sensi dell'art.56 comma 1 d.lgs.231/2007 per inosservanza degli obblighi di adeguata verifica relativamente alla clientela di studio ed in particolare sulla mancata esibizione del documento di identità di un cliente.
La Guardia di Finanza eseguì presso il professionista in questione un controllo finalizzato alla verifica della corretta osservanza della normativa antiriciclaggio limitatamente agli ultimi sei mesi precedenti l'accesso. Il commercialista eccepiva che durante la verifica non era stato instaurato alcun contraddittorio sulla mancata acquisizione e/o esibizione dei documenti di identità di alcuni clienti che gli era contestata, così che non gli era stato possibile dimostrare l'osservanza delle procedure seguite per la verifica della clientela.
Nel merito della contestazione, afferma di avere organizzato la procedura di adeguata verifica della clientela con opportune registrazioni, annotazio­ni e scansione dei relativi documenti contestualmente al conferimento dell'incarico professionale. Precisava, inoltre, che la conoscenza era
assicurata anche dai rapporti pluriennali che con essi aveva intrattenuto.
Il Tribunale respingeva l'opposizione, in quanto l'omessa instaurazione del contraddittorio durante lo svolgimento della verifi­ca, ancorché dedotta in fatto, non costitui' motivo di alcuna doglianza dell'oppo­sizione. Inoltre, essa fu comunque smentita dal verbale di contestazione emesso dalla Guardia di finanza, sul punto assistito da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., che nel PVC diede conto della richiesta rivolta dagli stessi operanti rivolta al professionista durante la re­dazione del verbale, di spiegare per quali motivi non fossero presenti documenti aggiornati,  nonché della risposta del commercialista del seguente testuale tenore "prendo atto atto di quanto esposto nel presente P.V.C. e mi riservo di controllare se i documenti possono essere stati scansionati, non ho altro da aggiungere ".
Il Tribunale evidezia che, secondo le argomentazione del ricorrente, l'adempimento dell'obbligo verrebbe rimesso alle valutazioni soggettive dello stesso soggetto obbligato e sulle ca­ratteristiche della conoscenza del cliente, finendo così per svuotare di senso la norma, che ha invece carattere cogente ed è fondata sulla ratio di anticipare la tutela dell'ordinamento dal fenomeno del riciclaggio, cogliendo i possibili segnali di even­tuali condotte che lo denotino. Non valgono ad escludere la responsabilità del ricorrente né la produzione nel ricorso di opposizione del documento di identità del cliente, in quanto la documentazione conservata doveva essere prontamente reperibile.
La sentenza evidenzia l'importanza delle dichiarazioni rese durante la redazione del PVC, che fanno prova spesso contro il soggetto ispezionato; questi, in quanto colti di sorpresa, spesso sono indotti a rilasciare dichiarazioni difficilmente contestabili nel successivo giudizio.



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Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio